Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14154 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17046/2011 proposto da:

Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. (c.f. 01452770306), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

XX Settembre n. 3, presso l’avvocato Sassani Bruno Nicola, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Campeis Giuseppe,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Vicenza, con decreto del 25 maggio 2011, ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione (d’ora innanzi, per tutti, solo Fallimento (OMISSIS)), proposto dalla banca Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. (d’ora innanzi, per tutti, solo Hypo), la quale aveva chiesto – senza successo davanti al GD – l’ammissione dei propri crediti, in via chirografaria, per canoni scaduti e non pagati, per penale contrattuale e interessi di mora, in quanto la sentenza del Tribunale di Udine (n. 859/2006), pronunciata prima del fallimento di (OMISSIS), avrebbe definito le conseguenze della risoluzione dei due contratti di leasing non lasciando al giudice dello stato passivo altro potere;

che, infatti, il Tribunale ha ammesso la Banca al passivo chirografario, oltre che per le spese di liberazione degli immobili, anche con riguardo alla richiesta dell’indennità di occupazione degli immobili, computata fino alla data della dichiarazione di fallimento, che – in via equitativa – è stata riconosciuta anche in prededuzione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;

che il Tribunale ha disatteso la domanda di riconoscimento del maggior credito quale conseguenza automatica dell’applicazione della disciplina contrattuale;

che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Hypo, con tre motivi;

che la curatela non ha svolto attività difensiva;

che, con il primo mezzo di impugnazione (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.c., art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente ha censurato il ragionamento svolto dal Tribunale in quanto – secondo il giudice a quo – il diritto fatto valere in opposizione sarebbe stato oggetto di altra (e precedente) decisione (la sentenza del Tribunale di Udine (n. 859/2006)) che, nel decidere della domanda di risoluzione di due contratti di locazione finanziaria immobiliare, inter partes, avendo – tra l’altro – tardivamente invocato la clausola di irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di canone per il godimento dei beni locati, aveva visto il giudice circondariale risolvere i contratti, condannare (OMISSIS) al rilascio degli immobili e Hypo alla restituzione, ex art. 1526 c.c., delle somme incassate a titolo di canone di locazione;

che, secondo la ricorrente, invece, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tutte le conseguenze della risoluzione nè del fatto che, nel suo contenuto (squisitamente processuale), potrebbe individuarsi un vincolo, implicito e pregiudicante, per il giudizio: sicchè mancherebbe una qualsiasi pronuncia sul credito richiesto da Hypo allo stato passivo del fallimento (OMISSIS);

che, infatti, la questione oggetto del procedimento definito dal Tribunale a quo, e cioè se siano o meno dovuti i canoni richiesti dalla locatrice e non pagati dalla locataria, non sarebbe affatto pregiudicata dalla sentenza resa dal Tribunale di Udine;

che, con il secondo (Omessa o insufficiente motivazione relativa ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricorrente ha censurato il ragionamento svolto dal Tribunale in quanto – secondo il giudice a quo – mancante delle ragioni giustificatrici della non ammissione dei propri crediti richiesti (ossia, i canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto e quello corrispondente alla penale contrattuale, ex art. 12 delle condizioni generali di contratto), non potendo la motivazione ravvisarsi nell’affermazione secondo cui il Tribunale di Udine aveva “già definito le conseguenze della risoluzione dei due contratti”;

che, con il terzo (violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 337 c.p.c., comma 2, L. Fall., art. 2, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), la ricorrente ha censurato il ragionamento del Tribunale in quanto basato su una sentenza (quella del Tribunale di Udine (n. 859/2006)) mancante di definitività e ancora soggetta ad impugnazione (per cassazione);

Considerato che, con atto sottoscritto dai difensori della Banca e dai procuratori speciali della stessa, depositato in Cancelleria, prima dell’udienza, HYPO spa ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

che tale atto risulta idoneo a determinare l’estinzione del giudizio, in quanto risponde ai requisiti formali prescritti per la rinuncia, recando l’autenticazione delle sottoscrizioni dei procuratori speciali della Banca ed essendo firmato dai difensori (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., Sez. 3, 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass., Sez. I, 15 settembre 2009, n. 19800);

che, pertanto, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, alla quale non occorre far seguire alcun provvedimento in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimata curatela svolto attività difensive in questa fase del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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