Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14153 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 11/07/2016), n.14153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16618/2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

STEFANO PERRONE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA

PROVINCIA DI FOGGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 322/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 17/12/2013,

depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Bari ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 394/07/2011 della CTP di Foggia che aveva già accolto il ricorso del contribuente C.S. – ed ha così confermato la cartella di pagamento per IRPEF-IRAP-IVA ed altro, relativa alle imposte dichiarate e non versate del periodo 2006, imposte che il contribuente aveva asserito non assolte per colpa della condotta fraudolenta del proprio consulente fiscale che si era appropriato delle somme ricevute per effettuare il pagamento.

La predetta CTR – dato atto che la questione controversa concerneva l’applicabilità alla specie di causa della previsione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, che esclude l’applicabilità di sanzioni allorchè il contribuente dimostri che il pagamento del tributo è stato omesso per fatto denunciato all’autorità giudiziaria ed imputabile a terzo – ha motivato la decisione evidenziando che l’onere della prova in ordine ai fatti presupposti dell’esimente grava sul contribuente, siccome consistente almeno nella dimostrazione dell’avvenuta consegna al delegato ai fini del versamento delle somme dovute, prova che non era stata assolta, essendosi il contribuente limitato a fornire la giustificazione dell’esistenza del rapporto di consulenza con il soggetto additato come responsabile dell’appropriazione ed essendo del tutto inverosimile che la consegna di somme rilevanti (per importi complessivamente superiori ad Euro 100.000,00) fosse avvenuta per contanti e “brevi manu”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, oltre ad avere riproposto in atto i motivi di gravame dedotti con l’appello (che infatti non contengono espresse censure alla pronuncia impugnata e perciò non vengono qui considerati come ragioni di impugnazione di quest’ultima).

L’Agenzia non si è difesa, salvo atto di costituzione finalizzato a conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso – assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2) la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR non abbia assolto al dovere di motivare le sentenze a riguardo delle ragioni addotte dalla parte contribuente (evidentemente: con il ricorso introduttivo di primo grado) e comunque di aver enunciato una motivazione contraddittoria, avendo la CTR affermato da un canto che si appalesavano nella vicenda “condotte dolose che appaiono attribuibili a fatti del terzo” e, d’altro canto, che la parte contribuente non aveva fornito la prova dell’esistenza dei presupposti dell’esimente invocata.

Il motivo di impugnazione appare infondato e da disattendersi.

Come è già chiaro, il motivo di impugnazione è nella sostanza incentrato sul vizio di nullità della sentenza impugnata, per difetto assoluto dell’elemento della motivazione. Siffatto difetto non pare sussistere, avendo il giudice dell’appello chiarito adeguatamente – nella parte motiva della decisione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima possa considerarsi contraddittoria o non convincente – le ragioni per le quali è giunto a dichiarare la fondatezza dell’appello, sulla premessa (correttamente individuata) di quelle che erano le ragioni di doglianza della parte contribuente.

Il motivo di impugnazione appare quindi non condivisibile appunto perchè una motivazione (di senso compiuto e perfettamente intelligibile) nella sentenza impugnata esiste e ne integra gli elementi costitutivi, proprio a mente delle disposizioni che la parte ricorrente invoca a sostengo dell’impugnazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 8 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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