Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14153 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4069/2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GASPARINI Alessandro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAVE DI SENAGJ SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47,

presso lo studio dell’avvocato GEREMIA Rinaldo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PARINI DANIELE, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22/10/08, depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGJNAZIO PATRONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda avanzata da S.A. nei confronti della società Cave di (OMISSIS), per il pagamento del lavoro straordinario effettuato e di differenze retributive in relazione all’attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta come operaio, nel periodo dal 20 marzo 2003 al 27 giugno 2006, era rigettata dal Tribunale di Aosta con pronuncia poi confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 29 ottobre 2008.

La cassazione della sentenza è ora richiesta dal lavoratore, con ricorso basato su un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., e vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata perchè, ritenendo che il lavoratore non aveva allegato fatti specifici a sostegno della domanda e non aveva dimostrato la prestazione di lavoro straordinario, ha rigettato la domanda senza procedere nell’ambito dei propri poteri officiosi a fare chiarezza sui punti della domanda illustrati in modo insufficiente, e senza procedere all’ammissione della prova testimoniale richiesta.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo quanto già evidenziato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., per il motivo proposto non risultano adempiute le prescrizioni imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha apportato modifiche al processo di cassazione.

Detta norma, qui da applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, prescrive infatti che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie, invece, manca il quesito di diritto per la denunciata violazione di legge e non vi è la specificazione del fatto controverso.

Va condiviso anche l’ulteriore profilo di inammissibilità, pure sottolineato nella relazione, derivante dalla omessa specificazione dei capitoli della prova testimoniale di cui si lamenta la mancata ammissione, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura determinata in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 (mille/00) per onorali, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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