Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14153 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24260/2012 proposto da:

Coopertone S.c.a.r.l., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Flaminia n. 357, presso dell’avvocato D.S.G.,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Rosa, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.c.ar.l., in persona del Curatore fallimentare

dott. M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Parioli n. 180, presso l’avvocato Braschi Francesco Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Costa Rossella,

Franzini Giulio, giusta procura in calce al controricorso e procura

speciale per Notaio dott.ssa C.C. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO Luigi, che chiede che la Corte dichiari

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 29/12/2011-25/5/2012, ha respinto l’appello proposto dalla Coopertone s.c. a r.l. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.c. a r.l. avverso la sentenza del Tribunale, di accoglimento della domanda di revocatoria, L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti effettuati dalla società in bonis nell’anno anteriore al fallimento a favore della Coopertone, per Euro 30.002,76, con la consequenziale condanna alla restituzione al Fallimento.

La Corte del merito ha ritenuto la sussistenza di una pluralità di elementi indicativi della conoscenza da parte della Coopertone dello stato di insolvenza della (OMISSIS), considerato che il credito costituiva il corrispettivo di servizi, relativo a sette fatture, scadute da mesi, non onorate nonostante solleciti con la minaccia di interruzione dei servizi, che la debitrice non aveva pagato il debito neppure dopo l’emissione di decreto ingiuntivo, di talchè la creditrice aveva potuto soddisfare la propria pretesa creditoria solo ricorrendo all’esecuzione forzata presso terzi.

E, secondo la Corte territoriale, la prova testimoniale della cui mancata ammissione si doleva l’appellante, verteva su circostanze generiche e valutative, contrastanti con le risultanze documentali, e la ricostruzione fattuale proposta dalla parte era anche contrastata dalle massime di esperienza in tema di rapporti di debito-credito. Ricorre avverso detta pronuncia la Coopertone s.c. a r.l., sulla base di due motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.

Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni.

Considerato che:

Il primo motivo, col quale la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, è inammissibile.

La parte si duole di non avere potuto provare che la società (OMISSIS) quand’era in bonis non aveva subito protesti, nel resto riporta massime di legittimità sulla prova della conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza, sulla percezione dei sintomi del dissesto: è di chiara evidenza la totale genericità del motivo e la ininfluenza della prova della inesistenza di protesti in danno della controparte in bonis, elemento che tra l’altro atterrebbe non al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche il secondo motivo, articolato sotto il profilo motivazionale, è inammissibile, atteso che si sostanzia nel richiamo a precedente di questa Corte in relazione alla diversa revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, e ad altro precedente in tema di valutazione giudiziale, senza alcuna attinenza quindi alla specifica motivazione della Corte del merito sul requisito soggettivo della domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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