Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14152 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/05/2021), n.14152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02967/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Veneto Banca s.c.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43

presso lo studio dell’avvocato D’Ayala Valva Francesco, che la

rappresenta e difende anche disgiuntamente con l’avvocato De Muli

Luca, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 109/05/11 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 7 novembre 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a Irap per l’anno 2005 emessa nei confronti della società Veneto Banca Holding s.c.p.a. (oggi Veneto Banca s.c.p.a.), riducendo la maggiorazione di imposta al 4,75%.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la legge della Regione Veneto 22 novembre 2002, n. 34, che disponeva per gli istituti di credito l’aumento di un punto percentuale di IRAP, è stata sospesa dalla legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1 lett. a)), e che la previsione di applicazione della legislazione regionale, eventualmente emanata nelle more dell’Accordo Stato-Regioni di cui alla L. n. 250 del 2003, art. 2, comma 22, legge finanziaria per il 2004, non trovava applicazione per l’Irap, ma solo per le tasse automobilistiche.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo, resistiti da Veneto Banca s.c.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.

4. Con istanza, depositata in data 30 ottobre 2018, la controricorrente ha chiesto il rinvio della discussione del ricorso in attesa di determinarsi circa l’adesione alle previsioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

5. Questa Corte, con ordinanza resa in esito alla camera di consiglio del 30 ottobre 2018, ha disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

6. Con istanza del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso, ha richiesto all’Avvocatura erariale di far dichiarare estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 del condono. L’avvocatura erariale ha inoltrato la predetta istanza con comunicazione pec fatta pervenire alla cancelleria di questa Corte in data 21 novembre 2020. A tale istanza aderisce la società con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c., chiedendo in subordine l’ulteriore rinvio del procedimento ai fini del perfezionamento della procedura di condono.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Nell’istanza di estinzione del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate dà atto che la controricorrente ha versato la sola prima rata del condono ex D.L. n. 119 del 2018 e che i successivi pagamenti, ove non effettuati, saranno suscettibili di recupero mediante iscrizione a ruolo diretta.

2. Con tali premesse, la Corte non può dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come chiesto dalla ricorrente, atteso la citata norma (comma 6) condiziona l’effetto estintivo all’integrale pagamento del debito tributario, quand’anche rateizzato secondo le scadenze ivi previste.

3. L’istanza del 20 marzo 2020 può, tuttavia, essere interpretata come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione, come pure si ricava dalla posizione sostanzialmente adesiva della controricorrente incidentale; ciò che determina la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019).

4. L’esito della lite fa ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

5. Attesa la natura della definizione della lite, non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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