Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14152 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2936/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI

Giuseppe, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., B.S.S., D.G.

V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/01/08, depositata il 22/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 22 febbraio 2008, la Corte di appello di Napoli ha confermato, così rigettando l’impugnazione dell’INPS, la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda avanzata da C.G., B.S.S. e D.G. V., con la condanna dell’Istituto al pagamento degli interessi legali sul sussidio percepito per l’impiego in lavori socialmente utili, erogato in ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge (il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese).

Il giudice del gravame ha concluso per l’applicabilità alla suddetta prestazione del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui l’erogazione dell’indennità di disoccupazione deve essere effettuata il giorno 15 e l’ultimo giorno di ogni mese, trattandosi di norma non incompatibile con il sistema generale e trovando essa applicazione anche per l’indennità di mobilità.

Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

Con l’unico mezzo di annullamento, nel quale è articolato il ricorso, l’ente previdenziale denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 12, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, con riferimento al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, comma 4, convertito nella L. 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608. Deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell’affermare l’applicabilità piena ed incondizionata del denunciato art. 32, anche cioè relativamente al termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento, applicabilità già esclusa dalla giurisprudenza di legittimità per l’indennità di mobilità.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., la sentenza impugnata si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le altre, la sentenza n. 12627 del 19 maggio 2008), secondo cui il sussidio per l’impiego nei lavori socialmente utili, pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, e per la sua regolamentazione specifica non è applicabile il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese.

Il Collegio condivide le osservazioni della relazione ed il principio di diritto richiamato, per cui il ricorso va accolto.

Cassata quindi la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e delle precedenti fasi di merito, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis (il giudizio di primo grado fu instaurato con ricorso depositato il 5 settembre 2003).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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