Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14152 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33474-2018 proposto da:

G.G., nella qualità di legale rappresentante della

TRANS GRU SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMERICO MONTERA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4341/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.G., quale rappresentante legale della S.n.c. Trans GRU, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4341/2018 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 27 settembre 2018, articolando due motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A.

Il ricorrente espone in fatto che la società SG Leasing S.p.A., proprietaria dell’autogru telescopica concessa in leasing alla società Trans Gru, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Noia, l’Ina Assitalia per chiedere che fosse condannata a corrisponderle l’indennizzo assicurativo per la distruzione della gru in seguito ad un incendio, verificatosi durante il tragitto che l’autogru percorreva per raggiungere un cantiere.

Nel corso del giudizio, la società Trans Gru interveniva ex art. 111 c.p.c., stante che, avendo terminato di corrispondere i canoni di leasing, era divenuta titolare del diritto di proprietà della gru e, facendo proprie le difese dell’attrice, ne chiedeva l’estromissione.

Il Tribunale di Noia, con sentenza n. 1809/2013, respinta l’eccezione di giurisdizione, non accoglieva la domanda di indennizzo, in virtù della clausola 2, lett. m del contratto di assicurazione, che escludeva dalla copertura i danni verificatisi durante la circolazione del veicolo, e compensava le spese di lite.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, investita del gravame dalla società Trans Gru, rigettava l’appello, confermava la decisione di prime cure e condannava l’odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La decisione veniva, anche in questo caso, basata sulla clausola n. 2, lett. m., relativamente ai veicoli targati, la quale prescriveva che la copertura assicurativa avrebbe riguardato i danni e/o le perdite avvenute in occasione del lavoro specifico cui i beni assicurati erano destinati, durante lo spostamento nell’ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonchè durante gli spostamenti connessi con l’attività dei beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili, esclusi in ogni caso i danni e/o le perdite verificatesi durante la circolazione al di fuori del cantiere. Solo per i veicoli targati ed omologati alla circolazione, erano coperti i danni subiti dagli stessi a seguito di urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada, avvenuti durante la circolazione su strada.

Detta clausola, sulla scorta del criterio letterale – emergendo la comune volontà delle parti in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate ed essendo talmente chiara da escludere la necessità di cercare una volontà diversa – e della correlazione con altre clausole, veniva ritenuta dalla Corte territoriale tale da far emergere con estrema chiarezza la volontà di escludere dal rischio assicurato l’evento occorso all’autogru.

Essendo provato che l’autogru era perita in un incendio divampato mentre si stava dirigendo presso un cantiere, quindi mentre circolava su strada, al di fuori del cantiere, e che il sinistro – l’incendio – non rientrava tra quelli coperti da garanzia in tali circostanze, il giudice a quo aveva confermato la decisione di prime cure e concluso che il sinistro che aveva riguardato l’autogru non era da ritenersi coperto dalla polizza stipulata.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dei canoni di ermeneutica ex artt. 1363,1369 e 1370 c.c., posto che le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico dell’art. 1370 c.c..

Il ricorrente assume che la Corte d’Appello abbia erroneamente fondato l’interpretazione della clausola solo sul criterio letterale, omettendo di considerare le finalità concretamente perseguite dalle parti; non avvalendosi del criterio dell’interpretazione sistematica, perchè non avrebbe considerato che la garanzia assicurativa copriva anche i sinistri occorsi durante lo spostamento tra cantieri e durante gli spostamenti connessi con l’attività del bene assicurato; non interpretando le espressioni polisense, tenuto conto della natura e dell’oggetto del contratto; violando l’art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti unilateralmente dal disponente devono interpretarsi, nel caso di dubbio, nel senso più favorevole all’aderente.

Nè la Corte avrebbe tenuto conto della Scheda convenzione leasing gru mobili che accompagnava la polizza intercorrente tra la compagnia assicurativa e la Società di leasing, contenente, alla voce rischi assicurati, le opzioni all risks e kasko, in forza delle quali si prevedeva la copertura dei danni e/o delle perdite materiali avvenuti anche durante la circolazione dell’autogru.

Il motivo è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorrente è tenuto ad indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

In proposito va ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a fare continuo riferimento ad una polizza assicurativa – di cui non ha riprodotto il contenuto nè direttamente nè indirettamente – e ad una Scheda convenzione leasing gru mobili che avrebbe esteso la copertura assicurativa anche ai sinistri riportati dall’autogru durante la circolazione stradale, adducendo che non sarebbe stata considerata dal giudice del merito.

La censura è formulata in palese violazione del principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale mira ad assicurare che il ricorso per cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

Ciò ne determina l’inammissibilità. Costituisce ius receputum che se l’illustrazione del motivo si fonda su documenti e/o atti processuali deve osservare i contenuti prescrittivi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perciò il ricorrente è tenuto a: a) trascriverne direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, o, come sarebbe possibile in alternativa, riprodurlo indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) indicare la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) indicare la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sia esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) indicare la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, o fae riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., Sez. Un., 02/12/2008/ 28547; Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9941; Cass. 13/11/2009, n. 24178Cass. 20/11/2017, n. 27475; Cass. 07/03/20185, n. 478; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469).

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., per omessa valutazione delle prove rese nel giudizio di primo grado decisive per la controversia.

La tesi del ricorrente è che la Corte territoriale abbia omesso l’esame di un fatto decisivo della controversia, costituito dalle circostanze provate non solo in via documentale, ma altresì confermate anche a seguito dell’espletamento della prova testimoniale e avvalorare dalla CTU, relative al verificarsi del sinistro e cioè che l’autogru aveva preso fuoco mentre si dirigeva verso un cantiere nel porto di (OMISSIS), su richiesta della C. S.r.L. per ragioni connesse all’attività del mezzo e quindi nello svolgimento di una attività connessa alla sua funzione, rientrante, come tale, a pieno titolo sotto copertura assicurativa.

Il motivo è inammissibile/ non solo per le ragioni già messe in evidenza scrutinando il motivo precedente, – se esse fossero superabili – (Ndr: testo originale non comprensibile) ma perchè ricorrente rivendica, attraverso la denuncia di un asserito omesso esame di prove e di mezzi di prova, una ricostruzione della comune volontà delle parti in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice a quo, dimostrando, anche sotto questo profilo l’inammissibilità del motivo, atteso che il vizio denunciato, pur quando invocabile, non potrebbe mai riguardare l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. 13/080018, n. 20718).

Tantomeno risulterebbero fondate le censure relative alla violazione degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., posto che non è stata formulata alcuna argomentazione atta a dimostrare che la sentenza abbia violato o falsamente applicato le norme indicate in epigrafe.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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