Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14152 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14152 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 12089-2008 proposto da:
DESK SRL in persona dell’Amministratore Unico,
SARTORI GIORGIO, SARTORI RINO, BERTOLDI ALBERTO,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 8,
presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA
GIOVANNI FRANCESCO, che li rappresenta e difende
2013
1212

unitamente agli avvocati GIORDANO DORIGO, TODESCHINI
GIANFRANCO giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/06/2013

sul ricorso 15367-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

contro

DESK SRL, SARTORI GIORGIO, SARTORI RINO, BERTOLDI
ALBERTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2007 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 12/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

– controri corrente e ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo
E’ impugnata per cassazione la sentenza n. 4/28/07
della commissione tributaria regionale del Veneto.
Questa

sentenza ha

confermato un avviso

di

liquidazione di imposta di registro in revoca delle

agevolazioni di cui alla l. n. 168 del 1982, art. 5,
relativamente a una compravendita di immobili con
destinazione turistico-alberghiera, facenti parte di
un piano di recupero (dell’area “fronte palasport
Campagnola”) del comune di Schio.
Per quanto rileva, la sentenza ha ritenuto che la
normativa ex lege n. 168 del 1982 mira a incentivare,
anche mediante il recupero del patrimonio edilizio
esistente, lo sviluppo dell’edilizia abitativa; sì da
non potersi estendere, quanto alle previste
agevolazioni, al di fuori del detto ambito.
I contraenti Giorgio e Rino Sartori e Desk s.r.1., e
l’amministratore di questa Alberto Bertoldi in
proprio (che furono parti del giudizio di merito)
hanno prospettato un unico motivo di censura.
L’amministrazione ha replicato con controricorso e ha
proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da
un motivo.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione

1

I ricorsi, principale e incidentale, vanno
riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
– L’unico motivo del ricorso principale deduce la
violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5
della l. n. 168 del 1982 e l’omessa, insufficiente e

questione (peraltro giuridica, e non di fatto) della
spettanza dell’agevolazione fiscale.
Enuncia l’opposta tesi che il beneficio fiscale
sarebbe subordinato alla sola condizione oggettiva
dell’inclusione dell’immobile nel piano di recupero,
oltre che alla condizione soggettiva dell’assunzione
dell’obbligo di attuazione del piano da parte gr
dell’acquirente; non anche quindi al fatto di
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,

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essere l’immobile di tipo abitativo.
III. – Il motivo è infondato.
E’ stato da questa corte già evidenziato, sebbene in
relazione alla questione specifica del trattamento
fiscale delle permute, che, in tema di agevolazioni
tributarie, l’art. 5 1. 22 aprile 1982 n. 168 – il
quale, nell’ambito dei piani di recupero (di
iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché
convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della 1. 5
agosto 1978 n. 457, in aggiunta al beneficio
dell’applicazione

delle

imposte

di

registro,

catastali e ipotecarie in misura fissa, previsto in

2

contraddittoria motivazione della sentenza sulla

generale per i trasferimenti che attuano i piani di
recupero (l ° co.), al 2 ° co. riconosce per le permute
l’esenzione dall’imposta sull’incremento del valore
sugli immobili pone una norma di natura
eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con

riferimento alla finalità, perseguita dal
legislatore, di agevolare sul piano tributario lo
sviluppo dell’edilizia abitativa” (v. Sez. 5^ •
5055/2003).
Ora, la condivisibile previa affermazione, che la
normativa di cui alla legge 22.4.1982 n. 168 mira a
incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa
mediante il recupero del patrimonio edilizio
esistente, agevolando a tale specifico fine, sul
piano fiscale, i trasferimenti degli immobili, viene
in evidenza nel caso di specie. Nel senso che l’art. 5 prevedendo per i trasferimenti di immobili
che attuano i piani di recupero il pagamento delle
imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura
fissa (l ° comma) sarebbe illogico dissociarne
l’ambito oggettivo, come invece preteso dai
ricorrenti, dalla ratio incentivante la sola edilizia
abitativa considerata dalla legge.
IV. – Consegue l’infondatezza della tesi prospettata
nel ricorso principale.
Per cui il ricorso incidentale resta assorbito.

3

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/1419.6
N. 131 TAB. ALL. 1. N. 5
MAIERIA TRIBUTARIA

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti,
in solido, alle spese processuali, che liquida in
euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate
a debito.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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