Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14151 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/05/2021), n.14151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23265/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.C., con l’avv. Penna Leonardo e con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Romano Vania in Roma, via Mazzini n. 6;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Toscana – Firenze n. 267/01/2014, pronunciata in data 27 gennaio

2014 e depositata il 12 febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente cedeva, in data 11 giugno 2003, la proprietà di un terreno edificabile alla società Edilimmobiliare s.n.c. di I.S., F.C., B.M. e C. ricevendo, a titolo di corrispettivo, l’acquisto della proprietà di due villette e relativi posti auto che la società acquirente si impegnava a realizzare. Il contratto di permuta era peraltro integrato di alcune condizioni sospensive che si verificavano solo nell’anno 2006.

L’Ufficio notificava, in data 22 aprile 2011, un avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis ed avente ad oggetto la plusvalenza derivante dalla vendita ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e art. 68, commi 1 e 2, non dichiarata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006.

2. Stante l’esito negativo dell’istanza di autotutela presentata all’Amministrazione finanziaria, ove lamentava di aver versato l’imposta sostitutiva di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, il contribuente adiva il giudice di prossimità ritenendo sostanzialmente ininfluente l’omessa dichiarazione della vendita avendo l’Ufficio contezza dei versamenti dell’imposta sostitutiva e della rivalutazione effettata.

Si costituiva l’Ufficio eccependo che il contribuente aveva alienato il terreno nel 2003, sicchè nell’anno 2006 non poteva più eseguire la rivalutazione di cui alla citata L. n. 448 del 2001, art. 7. Evidenziava poi che il valore utilizzato ai fini della determinazione dell’imposta di registro era ben inferiore a quello stimato e che, ad ogni buon conto, l’Ufficio aveva rettificato il corrispettivo della permuta traendo il valore dal prezzo di vendita applicato a sua volta dal contribuente. Con separato ricorso il contribuente impugnava altresì anche la cartella esattoriale emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme contese.

3. Riuniti i giudizi, la CTP accoglieva parzialmente la prima impugnativa dichiarando dovute le somme a titolo d’imposta, disponendo che le sanzioni dovessero essere applicate nella misura della metà del minimo e che le somme versate a titolo d’imposta sostitutiva fossero restituite. Di fatto, dunque, la CTP condivideva la tesi dell’Amministrazione finanziaria relativa all’impossibilità di procedere alla rivalutazione, stante l’alienazione del terreno nell’anno 2003.

4. Insorgeva con ricorso in appello il contribuente, rinnovando sostanzialmente le medesime censure, cui resisteva l’Ufficio che svolgeva anche appello incidentale. La Commissione tributaria regionale, nulla statuendo sul ricorso incidentale, accoglieva quello principale invocando l’art. 1353 c.c. sicchè, stante la natura sospensiva della condizione apposta, il contratto non poteva avere efficacia immediata.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge tre motivi di ricorso. Rimane intimato il contribuente, limitatosi a presentare una procura speciale ove si è affidato alla ritenuta tardività del ricorso rilevabile d’ufficio.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Preliminarmente va confermata la tempestività del ricorso, consegnato alle notifiche il giorno 29 settembre 2014 in applicazione dell’art. 155, comma 3, c.p.c.: il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, veniva invero a scadere nella giornata di sabato, prorogato di diritto al lunedì successivo 29 settembre. Altresì, questa Corte ha già statuito che “in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.” (cfr. Cass. V, n. 5508/2020).

E’ ora possibile passare al vaglio le doglianze svolte.

2. Parte ricorrente ha frazionato in due parti il primo motivo, con cui ha lamentato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – in particolare dell’art. 1360 c.c., comma 1, in combinato disposto con la L. n. 448 del 2001, art. 7,artt. 67 TUIR, comma 1, lett. a) e art. 69 TUIR, commi 1 e 2, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1 Con il primo ceppo di censure la difesa erariale denunzia la violazione dell’art. 1360 c.c., comma 1, in combinato disposto con la L. n. 448 del 2001, art. 7, art. 67 TUIR, comma 1, lett. a) e art. 68 TUIR, commi 1 e 2, per aver i giudici d’appello ancorato l’efficacia del contratto condizionale alla data di avveramento futuro della condizione sospensiva, scordando che a termini dell’art. 1360 c.c. gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui il contratto è stato concluso. Così opinando i giudici di merito sarebbero incorsi nell’errore di ritenere il contribuente proprietario del terreno alla data 2006 quando, in ragione degli effetti retrodatati al momento della stipula del contratto, egli si era privato della titolarità dell’immobile già alla data del 2003.

Il motivo è fondato, avendo la Corte di merito confuso l’acquisto e la decorrenza dell’efficacia di un contratto condizionale. Invero, il contratto sottoposto a condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1353 c.c., acquista efficacia con il verificarsi dell’evento futuro ed incerto previsto come condizione. Di diverso contenuto è invece l’art. 1360 c.c., che si occupa della decorrenza di detta efficacia stabilendo, in via generale, la sua retroazione a partire dalla conclusione del contratto, salvi i casi in cui la volontà delle parti o la natura del rapporto richiedano di riportarla ad un momento diverso. La disciplina codicistica distingue pertanto il fatto generatore degli effetti del contratto sospensivamente condizionato, rappresentato dal verificarsi della condizione, e la datazione degli effetti medesimi, da farsi risalire ad un tempo anteriore, normalmente coincidente con quello della nascita del rapporto negoziale (v. Cass., V, n. 24514 del 2015).

2.2 Nel caso in esame è pacifico che gli elementi accidentali (condizione) apposti al contratto, sottoscritto nel 2003, si siano prodotti dopo tre anni, e quindi nel 2006. E’ dunque a partire da quest’ultima data che il contratto ha acquistato efficacia ma, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, i suoi effetti traslativi dovevano essere fatti retroagire alla data della sua stipula e quindi all’anno 2003, allorquando deve ritenersi che il contribuente abbia perso la titolarità dell’immobile, in disparte il momento in cui si debba calcolare il valore del bene ceduto, che resta quello dell’avveramento della condizione: “In tema di reddito di impresa, la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è ancorata al valore degli stessi al momento dell’avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti.” (Così Cass. V, n. 12747/2014).

3. Con la seconda parte del primo motivo l’Avvocatura dello Stato censura la violazione dell’art. 1360 c.c., comma 1, in combinato disposto con la L. n. 448 del 2001, art. 7, art. 67, comma 1, lett. a) e art. 69 TUIR, commi 1 e 2, dolendosi del fatto che il contribuente avrebbe preteso avvantaggiarsi della procedura delineata dall’art. 7 pur avendo applicato le imposte d’atto (imposta di registro, catastale e ipotecaria) sul valore dichiarato nell’atto di permuta anzichè sul valore determinato a seguito della perizia di stima, a ciò non potendo ostare la natura condizionale del contratto.

3.1 Le argomentazioni svolte in relazione al motivo precedente trovano agile applicazione anche in relazione al presente profilo. Come già evidenziato, infatti, gli effetti traslativi o costitutivi del contratto condizionale sono prodotti non tanto dalla stipulazione del contratto bensì dall’avveramento dell’evento futuro (condizione), tanto che il contratto è destinato a rimanere inoperante senza tali accadimenti. Pertanto la circostanza che tali effetti, una volta prodottisi, siano retroattivi non implica il mutamento del “fatto generatore” dell’efficacia rappresentato, come detto, dal verificarsi della condizione, sicchè è a tale data di “produzione” degli effetti che va determinata la base imponibile per la determinazione delle imposte.

Peraltro, a tale riguardo questa Corte ha anche affermato che “la tassazione di registro, sulla scorta del valore dell’epoca della stipulazione del contratto condizionale, prescindendo dal valore che il bene abbia assunto al momento del verificarsi della condizione o della sua rinuncia, presenterebbe un’incidenza percentuale aleatoria e non proporzionata al fatto influente per la tassazione, potendo al limite raggiungere un ammontare pari o superiore al prezzo di mercato del cespite trasferito, oppure rendere irrisorio il carico fiscale, rispettivamente a fronte di vicende modificative, al ribasso od al rialzo, dell’andamento del mercato stesso” (v. Cass., V, n. 24514 del 2015).

Anche tale profilo è pertanto fondato e va accolto.

4. Con il secondo motivo di doglianza l’Ufficio prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR avrebbe infatti omesso di pronunciarsi sulla domanda, svolta con l’appello incidentale, relativa all’illegittima statuizione di primo grado con cui l’Amministrazione finanziaria era stata condannata alla restituzione delle somme non versate a titolo di imposta sostitutiva, per non aver mai svolto il contribuente la relativa domanda.

Il motivo è fondato.

4.1 La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca o neghi, ad alcuno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. n. 22753 del 2019; Cass. n. 906 del 2018; Cass. n. 6945 del 2007).

Non risulta, dagli atti di causa e dall’esame della gravata sentenza, che il contribuente abbia mai svolto la domanda di condanna alla restituzione delle somme versate a titolo d’imposta sostitutiva nè, ancor meno, che abbia presentato la preliminare istanza di rimborso. Nè può affermarsi che la restituzione potesse dirsi virtualmente compresa nella preliminare domanda di annullamento dell’avviso impugnato tenuto conto che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la procedura per ottenere i rimborsi fiscali deve essere attivata con apposita richiesta per poi impugnare l’eventuale provvedimento di diniego (v. Cass., V, n. 23531 del 2008).

4.2 Pertanto, avendo ritenuto invalido l’avviso di accertamento, correttamente i giudici di merito non si sono limitati ad annullare l’atto impositivo, procedendo anche all’esame nel merito della pretesa tributaria, ma ciò potevano fare sempre e solo entro i limiti posti dalle domande delle parti, che nel caso in esame appaiono invece essere stati travalicati (v. Cass., n. 11217 del 2007).

Il motivo è pertanto fondato e va accolto.

5. Con il terzo motivo di ricorso l’Avvocatura dello Stato denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Segnatamente, censura l’omesso esame della circostanza per cui il contribuente aveva applicato le imposte sul valore dichiarato nell’atto di permuta per Euro 185.000,00 anzichè sul valore determinato per effetto della perizia di stima di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7 e quantificato in Euro 427.000,00.

Il motivo è fondato.

5.1 Dall’esame della sentenza emerge, effettivamente, il convincimento dei giudici d’appello secondo cui l’imposta sostitutiva sarebbe stata calcolata sull’importo di Euro 427.000,00, quale valore attribuito al terreno a seguito della perizia giurata: detta circostanza di fatto risulta testualmente riportata nella sintesi delle premesse. Pare altresì che la Commissione tributaria regionale abbia compreso la contestazione contraria svolta dall’Ufficio e finalizzata a porre in evidenza come, in realtà, l’imposta sostitutiva fosse stata invece calcolata sulla minor somma di Euro 185.000,00 considerato che le specificazioni offerte nel ricorso incidentale sono riportate anche nella sentenza sub la lettera b). Nè, infine, dalla disamina del ricorso e della gravata sentenza, risulta che vi sia mai stata contestazione sulla circostanza che il minor valore dichiarato ai fini della permuta sia stato quello utilizzato dal contribuente per il calcolo dell’imposta.

5.2 Ciò posto, coglie nel segno la censura svolta dalla difesa erariale giacchè è indubbio che, ai fini dell’operatività del procedimento di cui all’art. 7 cit., sia necessario che la determinazione del valore del terreno avvenga mediante una perizia di stima e che l’imposta sostitutiva del 4% sia calcolata sul valore stimato in perizia (v. Cass., SS.UU., n. 2321 del 2020).

Nè il motivo può essere respinto derivando il valore in contesa da una perizia, posto che il prezzo ivi determinato mantiene comunque la sua natura di “fatto storico” formatosi esternamente alla dinamica propria del processo (cfr. Cass. n. 18328/2019).

Anche il terzo motivo è dunque fondato e va accolto

In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana – Firenze, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA