Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14151 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 11/07/2016), n.14151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16446-2014 proposto da:

F.LLI T. DI T.M. E C.A. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI 150, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA AMATUCCI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 866/05/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO del 01/07/2013,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Avellino n. 453/02/2012 con la quale era stato accolto il ricorso della contribuente “F.lli T. snc” – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IVA-IRAP per l’anno 2008, avviso a mezzo del quale era stato contestato maggiore imponibile d’impresa in virtù delle risultanze di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di attività ispettiva presso terza società (tale “Andreone Marbles srl”), con annotazione di cessioni di merci a favore della contribuente nel corso dell’anno 2008.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che – quanto alla valenza probatoria delle valorizzate annotazioni contabili non ufficiali, rinvenute presso terzi, da ritenersi “mero elemento indiziario di evasione fiscale, insuscettibile in quanto tale di soddisfare l’onere probatorio gravante sull’Ufficio – dette annotazioni (nell’ottica della formazione del libero convincimento giudiziale) erano state in concreto debitamente e correttamente apprezzate e valorizzate dal giudice di primo grado alla luce dell’esistenza tra le due società di consolidati rapporti commerciali e dell’ulteriore rilievo per cui le annotazioni riferite a transazioni non fatturate si riferivano non solo all’anno 2007, ma anche a quello precedente ed a quello successivo, il che poteva considerarsi sufficiente al raggiungimento del “ragionevole convincimento…. della ricorrenza di una consuetudine di operazioni non fatturate tra le due società…nel quadro di un frequente e consolidato rapporto commerciale”. A ciò la CTR aggiungeva il fatto che le annotazioni extracontabili rinvenute dalla GdF erano in concreto riportate all’interno di una più ampia contabilità parallela, con esatta indicazione della data delle operazioni, dei relativi importi e dei soggetti terzi con i quali dette operazioni erano state concretizzate.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo ed ha depositato memoria illustrativa.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Secondo la procedura dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata una relazione con la proposta di definizione per manifesta infondatezza del ricorso.

Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36 e del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. art. 39 e art. 2729 c.c.) la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione abbia violato il principio secondo il quale “gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, che non siano costituiti da documenti ufficiali, non possono costituire da soli prova che legittimi una ripresa da parte dell’Amministrazione finanziaria” e possono essere valutati solo come meri indizi che, solo in concorso con altri elementi, costituiscono fonte di convincimento circa l’esistenza di evasione fiscale. Detto principio era stato affermato dalla stessa CTR e poi contraddetto dall’avvenuta valorizzazione del mero indizio consistito nella documentazione extracontabile rinvenuta presso terza ditta e – perciò stesso – non valorizzabile da sè sola come legittima fonte di convincimento, perchè non costituente elemento idoneo a fondare una presunzione idonea a termini del menzionato art. 39 ma semplice presunzione supersemplice.

La censura non può essere esaminata nel suo merito, poichè risulta che la causa non potesse essere promossa ab origine.

Ed invero, come ha fatto rilevare la parte controricorrente e come anche la parte ricorrente conferma nella propria memoria illustrativa, risulta che la società contribuente sia stata cancellata dal registro delle imprese (per scioglimento) in data 24.12.2008, e perciò in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento di cui qui si tratta e perciò anche prima della proposizione del ricorso di primo grado con cui detto provvedimento è stato impugnato. Ne consegue che la parte contribuente fosse priva della legittimazione ad agire con l’originario ricorso.

Infatti, a seguito della modifica dell’art.2495 cc, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che la Cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 (1.1.04), che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (cfr. Cass. SS.UU. 4060/2010).

Secondo la pronuncia ora menzionata, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”.

Ne consegue pure che siano i soci, successori della società, a subentrare nella legittimazione processuale per l’innanzi facente capo all’ente in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. SS.UU. 6070/13; Cass. 9418/01, 20874/04, 23765/08).

Nella specie di causa, il difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio determina ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, e comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione. Ricorre invero un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito. (cfr. Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, n. 22863/2011; n. 14266/2006; n. 2517/2000);

Neppure potrebbe trovare applicazione il D.Lgs. n. 1751 del 2014, art. 28, comma 4, trattandosi di norma non retroattiva (Cass. n. 6743/2015).

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perchè la causa non poteva essere proposta in primo grado ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p. Le spese di lite posso essere compensate in relazione ai gradi di merito ed al giudizio di cassazione, atteso che l’indirizzo giurisprudenziale che ha chiarito la evidenziata situazione processuale è successivo alla data del ricorso di primo grado.

PQM

La Corte, provvedendo sul, ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata perchè la causa non poteva essere proposta.

Dichiara irripetibili le spese di legittimità e compensa integralmente le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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