Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14151 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2736/2009 proposto da:

GIESSE IMPIANTI SRL in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESTRICIO

SPURINNA 105, presso lo studio dell’avvocato GALLINI ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SOLIMINI Nicola Fabrizio, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7540/2008 del TRIBUNALE di TRANI dell’1.12.08,

depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’opposizione proposta dalla GIESSE Impianti s.r.l.

avverso il precetto ad essa notificato il 21 maggio 2007 e con il quale S.M., in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Giudice del lavoro presso il medesimo Tribunale, aveva intimato il pagamento delle somme a lui dovute dalla medesima società, per trattamento di fine rapporto, era rigettata dal Tribunale di Trani con sentenza depositata il 10 dicembre 2008;

che detto giudice, qualificato il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, ne aveva rilevato la tardività, perchè proposto in data 7 giugno 2007, oltre i cinque giorni dalla notificazione del precetto;

che la cassazione della sentenza è stata richiesta dalla soccombente con ricorso basato su un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale;

che la società ricorrente, con l’unico mezzo di annullamento, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., e deduce l’errore della sentenza impugnata per non avere, quanto al termine per l’opposizione, considerato la novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e n. 4, conv. con modifiche, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, la quale ha portato il termine per l’opposizione a venti giorni dalla notificazione del precetto;

che, data l’intervenuta modifica del termine suindicato con la norma ora specificata, la quale si applica con effetto dal 1 marzo 2006, l’impugnazione, come osservato nella relazione, è manifestamente fondata;

che il Collegio condivide i suesposti rilievi, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di Trani, diverso giudice, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trani, diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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