Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14151 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Teknolamiere s.r.l., domiciliata;

– ricorrente –

contro

Merker s.p.a., domiciliata;

– intimato –

avverso la sentenza n. 995/2011 della Corte d’appello dell’Aquila,

depositata il 5 ottobre 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Teknolamiere srl impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che ha ribadito la dichiarazione di inefficacia dei pagamento per circa 217 mila Euro effettuati nel giugno e nel settembre 2002 in favore della ricorrente dalla Merker spa, poi dichiarata insolvente il 16 maggio 2003.

Propone i due seguenti motivi d’impugnazione.

1) Erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto che al momento di entrambi i pagamenti, pur eseguiti a distanza di tre mesi l’uno dall’altro, la Teknolamiere srl fosse consapevole dello stato di insolvenza della Merker spa, in ragione di elementi indiziari non concludenti.

2) I giudici d’appello, avendo omesso di acquisire il fascicolo di primo grado, hanno fondato la propria decisione su testimonianze di cui non avevano ottenuto la diretta disponibilità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, perchè propone censure attinenti al giudizio di fatto plausibilmente motivato dai giudici del merito.

I giudici del merito hanno desunto la prova della conoscenza da parte di Teknolamiere srl dello stato di insolvenza della Merker spa da numerosi elementi di fatto: gli stretti rapporti commerciali tra le due società operanti nello stesso ambito territoriale abruzzese; le reiterate inadempienze in cui era incorsa la Merker spa sin dal giugno 2002, seguite dalla stipula di un piano di rientro; gli articoli di stampa che denunciavano sin dal marzo 2002 le difficoltà della Merker spa. E la valutazione di questi indizi, per quanto opinabile possa essere, si sottrae al sindacato di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di cassazione essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione” (Cass., sez. 1, 20/11/2003, n. 17596). Sicchè, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed è perciò indiscusso che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass., sez. L, 5/3/2002, n. 3161, Cass., sez. L, 25/9/2004, n. 19306, Cass., sez. L, 9/2/2004, n. 2399, Cass., sez. L, 25/9/2003, n. 14279, Cass., sez. L, 18/11/2000, n. 14953).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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