Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14150 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29078/2008 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MILLE

41/A, presso lo studio degli avvocati AMORELLI GIAMPIERO e CIANO

DORODEA, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO in persona del

Presidente e suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 100, presso lo studio dell’avvocato

COLAIACOMO Graziella, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FIORITO ANGELA, giusta procura a margine della memoria

di costituzione nel giudizio iscritto al n. R.G. 302907/07 del

Tribunale di Roma;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 302907/07 del TRIBUNALE di ROMA

dell’1.11.08, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che S.F. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti della Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico, per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo dal giugno 2005 sino al 31 dicembre 2008 – o in subordine il risarcimento del danno – sulla premessa che a tale ultima data andava a scadere l’incarico, a lui in precedenza conferito, di segretario generale della Fondazione, tacitamente rinnovato per un triennio in conseguenza della mancanza di un provvedimento contrario;

che l’adito giudice ha sospeso il processo in attesa della definizione dell’altro giudizio, concernente sempre il pagamento delle retribuzioni pretese dallo S. in relazione al medesimo incarico, ma per il periodo gennaio-maggio 2005, giudizio per il quale era intervenuta sentenza, impugnata in appello, la quale aveva affermato la risoluzione del rapporto dal gennaio 1995, in virtù del D.Lgs. n. 33 del 2004, art. 11;

che il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale ai fini della definizione della controversia l’accertamento in ordine alla risoluzione del rapporto, oggetto del giudizio pendente in appello;

che avverso l’ordinanza di sospensione lo S. ha proposto istanza per regolamento di competenza;

che la fondazione intimata ha resistito depositando scritture difensive;

che il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

che in tutti e tre motivi, per i quali sono enunciati i relativi quesiti di diritto, è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sotto diversi profili, e si critica il Tribunale per avere erroneamente disposto la sospensione del processo civile in attesa della definizione dell’altro in appello sulla medesima questione: a) sebbene non fosse esercitabile il potere di cui alla norma denunciata, in quanto per la decisione intervenuta nel giudizio pregiudicante già appellata, la relazione fra i due processi è soggetta alla disciplina di cui all’art. 337 cod. proc. civ., comma 2; b) malgrado la insussistenza della pregiudizialità tecnico-giuridica, trattandosi invece di un mero ed identico antecedente logico in entrambi i giudizi; c) pur dovendosi escludere l’operatività del D.Lgs. n. 33 del 2004, art. 11, comma 2, e di conseguenza che la questione individuata dal Tribunale potesse essere qualificata come pregiudiziale rispetto al giudizio promosso;

che il primo motivo di ricorso è fondato, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (cfr. fra le più recenti Cass. 16 dicembre 2009 n. 26435, 29 agosto 2008 n. 21924, 3 maggio 2007 n. 10185 e in precedenza Cass. sez. unite 26 luglio 2004 n. 14060), con la conseguenza, che se il giudice adito disponga la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità;

che erroneamente perciò il Tribunale ha fatto riferimento alla sospensione necessaria del processo;

che per l’accoglimento del primo motivo restano assorbiti gli altri due;

che l’istanza di regolamento di competenza va dunque accolta, con il conseguente annullamento dell’ordinanza di sospensione;

che la fondazione, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del processo, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna la Fondazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali, I.V.A., e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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