Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14150 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31407-2018 proposto da:

P.C., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIACOMO GANERI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA DI VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1734/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A. e P.C. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1734/2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 20 marzo 2018, articolando due motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A.

I ricorrenti espongono in fatto di avere citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Viterbo, Assitalia, quale società designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Lazio, e la Provincia di Viterbo, al fine di accertare la loro responsabilità, in via esclusiva o solidale, rispettivamente, ai sensi dell’art. 283) Codice delle Assicurazioni private, lett. b, e dell’art. 2051 c.c., per l’incidente avvenuto il (OMISSIS), sulla strada Provinciale (OMISSIS), per causa della sostanza oleosa esistente sulla carreggiata, asseritamente perduta da un automezzo non identificato. Tale sostanza aveva determinato la perdita di aderenza del veicolo guidato da C.A., di proprietà di P.C., mentre era impegnato in una curva, provocandone lo sbandamento ed il capovolgimento e consistenti danni all’auto e al conducente. Per l’effetto chiedevano che i convenuti fossero condannati al pagamento a favore di P.C. della somma di Euro 2.830,52 per i danni subiti dal veicolo, oltre all’indennità di sosta e al fermo tecnico, al netto di rivalutazione ed interessi, ed al pagamento a favore di C.A. di Euro 9.939,00 per l’invalidità temporanea totale di giorni 150, di Euro 6.260,00 per l’invalidità temporanea parziale per 200 giorni, di Euro 1.656,50 per l’ulteriore invalidità temporanea parziale di 100 giorni, di Euro 151.938,52 per il danno biologico e funzionale, di Euro 85.080,01 per il danno morale, di Euro 4.000,00 per visite mediche specialistiche, per esami strumentali e terapie riabilitative nonchè di Euro 1.000,00 annuali, al netto di rivalutazione, per le spese di cure da eseguirsi nel corso della vita, oltre alle somme dovute per la ridotta capacità lavorativa specifica da determinarsi equitativamente, al danno esistenziale, alle spese di lite, alla rivalutazione ed agli interessi.

Assitalia S.p.a. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo l’evento dannoso ascrivibile a circolazione stradale e comunque imputandone la responsabilità esclusiva ad C.A. che aveva affrontato la curva a velocità elevata.

La Provincia di Viterbo eccepiva la nullità della citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’incidente avrebbe dovuto imputarsi non alla chiazza d’olio presente sul manto stradale, ma al fatto del terzo rimasto ignoto, e contestava la sussistenza della propria responsabilità, dovendosi il sinistro attribuire all’imprudenza alla guida di C.A.. Inoltre, in quanto, titolare della polizza assicurativa contratta con Assitalia S.p.A., già parte del giudizio quale impresa designata della L. n. 990 del 1969, ex art. 20, chiedeva di essere da essa manlevata di quanto eventualmente fosse stata condannata a pagare agli attori.

Assitalia eccepiva che la perdita di liquido oleoso da parte di un veicolo non potesse considerarsi un fatto prevedibile da parte dell’Ente assicurato.

Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 109/11, rigettava la domanda ex art. 2051 c.c., perchè l’incidente era risultato cagionato da un evento fortuito, e dichiarava infondata la domanda nei confronti di Assitalia, in quanto impresa designata, per difetto di prova che la perdita di olio fosse riconducibile ad un autoveicolo non identificato e che la macchia d’olio sull’asfalto fosse la causa dell’evento.

Gli attori impugnavano la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava inammissibile l’appello per tardività, accogliendo l’eccezione formulata dalle appellate.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell’art. 258 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la relata di notifica della sentenza di primo grado sarebbe stata carente degli elementi necessari a far conoscere l’identità del soggetto notificante, con conseguente impossibilità di stabilire nei confronti di quale controparte fosse applicabile il termine breve di impugnazione.

Il motivo è infondato.

Premessa l’indiscutibilità dei termini fattuali della vicenda secondo i quali la sentenza di primo grado è stata notificata presso i procuratori domiciliatari degli attori, della Provincia di Viterbo e di Ina Assitalia, in quanto impresa designata dal FGVS, tra il 26 ottobre 2011 e il 7 novembre 2011, mentre l’atto impugnatorio è stato, a sua volta, notificato in data 24 febbraio 2012, ben oltre il termini di 30 giorni dalla notificazione sia considerando come dies a quo il 26 ottobre 2011 sia il 7 novembre 2011 – non merita accoglimento la tesi difensiva svolta dai ricorrenti, secondo la quale nel caso in esame l’avvenuta notificazione della sentenza non sarebbe stata idonea a fare decorrere il termine breve per la impugnazione, posto che non risulterebbe ad istanza di chi era stata promossa la notificazione dell’atto impugnato. La giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal Giudice d’Appello, è orientata univocamente nel senso di considerare che l’identificazione della parte notificante possa avvenire sulla base del contenuto dell’atto notificato e che, pertanto, non vi sia incertezza assoluta sulla parte istante, impeditiva della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, là dove, malgrado la carenza di apposite indicazioni nella relata di notifica, sia possibile identificare il notificante senza margini di dubbio.

In particolare, questa Corte ha statuito che “la mancata indicazione della persona richiedente la notificazione dell’atto processuale importa la nullità di questa solo quando produce incertezza assoluta sul richiedente. Tale incertezza assoluta sussiste solo quando non si possa dall’atto processuale neppure lontanamente arguire chi sia la parte (soggetti del rapporto o loro difensori) ad istanza della quale la notificazione sia stata eseguita, mentre in ogni altro caso l’incertezza e relativa e non idonea a determinare la nullità della citazione”: Cass. 04/01/1979, n. 9; Cass. 10/03/1967, n. 574; Cass. 04/09/1999 n. 9391; Cass. 26/01/2005 n. 1574.

Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto di poter affermare “con certezza che la notifica è stata richiesta ed ottenuta dal difensore di Ina Assitalia S.P.A, circostanza, poi, confermata dal fatto che la copia della sentenza notificata in originale è stata prodotta proprio da tale parte”.

In altri termini, il giudice a quo ha ritenuto, con un ragionamento logico che non è stato efficacemente censurato dai ricorrenti, che, essendo i destinatari della notifica i procuratori degli odierni ricorrenti, cioè il procuratore della Provincia di Viterbo e quello di Ina Assitalia, quale impresa designata dal FGVS, la notifica nòn poteva che essere stata effettuata, per esclusione, dal procuratore di Ina Assitalia, quale assicuratrice della Provincia di Viterbo. Si tratta di un ragionamento analogo a quello più volte seguito dalla giurisprudenza di questa Corte allorchè, per individuare il notificante, in presenza di due sole parti in giudizio, ha ritenuto che l’istanza di notificazione della sentenza ad una delle parti non potesse che essere stata formulata dalla controparte (Cass. 31/10/2012, n. 18705; Cass. 29/11/2017, n. 28536).

Peraltro, i ricorrenti non hanno soddisfatto i requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il motivo, pur essendo illustrato facendo riferimento documenti e atti processuali, non ne riproduce nè direttamente nè indirettamente, al contenuto e pertanto ad uno di essi, non mette questa Corte nella possibilità di conoscerlo, senza farsi carico di un compito di supplenza nel reperirlo, non spettantele (Cass. 04/09/2008, n. 22303; Cass., Sez. Un., 02/12/2008, n. 28547 e successiva giurisprudenza conforme). Infatti, i ricorrenti hanno omesso di fornire i necessari riferimenti per rinvenire la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, al fine di provare la fondatezza dei loro rilievi circa l’impossibilità di avere cognizione del soggetto notificante, sulla scorta dell’asserita differenza tra originale, che permetterebbe di risalire al notificante, e copia, che invece lo renderebbe impossibile.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per violazione del combinato disposto degli artt. 327 e 332 c.p.c., perchè se gli attori-appellanti avessero avuto l’opportunità di conoscere l’identità del notificante si sarebbero avvalsi della facoltà di proporre appello, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nei confronti della parte processuale a cui non sarebbero potuti essere estesi gli effetti del perfezionamento della notifica delta sentenza da appellare in ragione della natura di cause scindibili delle domande secondo il regime di cui all’art. 332 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il costrutto argomentativo dei ricorrenti muove da un presupposto erroneo, cioè che nel caso di specie i rapporti tra le parti processuali fossero scindibili.

Va dato atto che nei processi con pluralità di parti, quando si configuri, come nella specie, il litisconsorzio processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (cfr. Cass. 29/09/2011 n. 19869; Cass. 20/01/2016 n. 986; Cass. 07/06/2018, n. 14722).

Nel caso di specie, infatti, ricorrono i presupposti della inscindibilità delle cause, in quanto la domanda di risarcimento danni è proposta nei confronti di due soggetti, in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due (la Provincia) è solamente quello posto in essere dall’altro (l’Ina Assitalia, chiamata a rispondere del danno cagionato dal veicolo non identificato). E quanto alla responsabilità di Ina Assitalia, la inscindibilità tra la causa principale, avente ad oggetto la responsabilità per danni della Provincia di Viterbo nei confronti dei danneggiati-attori, e la domanda di garanzia, con la quale la Provincia ha chiesto ad Ina Assitalia, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa della responsabilità civile, di essere manlevata dalle conseguenza patrimoniali derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda attorea, va considerato che il terzo-chiamato in garanzia (l’assicuratore), costituendosi in giudizio, ha contestato, come è stato specificato nel ricorso, i fatti costitutivi della pretesa attorea, perciò trova applicazione il seguente principio di diritto: nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (Cass. 30/09/2014, n. 20552).

3. Dalle memorie depositate in vista dell’odierna Camera di Consiglio non emergono argomenti nuovi suscettibili di incrinare quanto rilevato; ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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