Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14150 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.M.T. s.r.I., in amministrazione straordinaria, domiciliata in Roma,

via Paulucci dei Calboli 9, presso l’avv. prof. Piero Sandulli,

rappresentata e difesa dall’avv. prof. Massimo Basilavecchia, come

da mandato in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Somefi s.p.a., domiciliata in Roma, via Ombrone 14, presso gli avv.

Giuseppe F.M. La Scala e Luciana Cipolla, che la rappresentano e

difendono come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2011 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 14 giugno 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’amministrazione straordinaria della O.M.T. srl impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in riforma della decisione di primo grado, ne ha rigettato le domande proposte nei confronti della Sodemi spa per la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 67 dei pagamenti per circa 126 mila Euro ricevuti dalla società convenuta nell’anno antecedente la dichiarazione di insolvenza dell’attrice in data 16 settembre 2003.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente propone tre motivi d’impugnazione con i quali lamenta erronea motivazione sul presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, denunciando la contraddizione tra i principi giurisprudenziali enunciati e le conclusioni tratte dalla corte d’appello, in violazione delle norme che regolano la prova per presunzioni.

Il ricorso è inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata sulla base di una insindacabile ricostruzione dei fatti.

I giudici del merito hanno infatti ritenuto che gli elementi addotti da parte attrice per provare la scientia decoctionis siano in realtà inidonei a dimostrare la conoscenza effettiva da parte della Sodemi spa dello stato di insolvenza della O.M.T. srl al momento dei pagamento controversi, valendo tutt’al più tali elementi a giustificare un addebito di colpa alla convenuta. Questo apprezzamento delle prove, per quanto opinabile, non è censurabile in sede di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di cassazione essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione” (Cass., sez. I, 20/11/2003, n. 17596).

Sicchè, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed è perciò indiscusso che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass., sez. L, 5/3/2002, n. 3161, Cass., sez. L, 25/9/2004, n. 19306, Cass., sez. L, 9/2/2004, n. 2399, Cass., sez. L, 25/9/2003, n. 14279, Cass., sez. L, 18/11/2000, n. 14953).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA