Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1415 del 23/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 1415 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 4173-2009 proposto da:
PASSALACQUA
SIMONA
C.F.
PSSSMN64B54H501F,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 10,
presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RANALLI ABRAMO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
3492
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
Data pubblicazione: 23/01/2014
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1556/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 05/02/2008 R.G.N. 651/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato DANTE ENRICO per delega RANELLI
ABRAMO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, PIERDOMINICI ITALO,
RG 4173-09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza del
Tribunale di Avezzano, rigetta l’opposizione tardiva proposta da
ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di contributi
omessi e somme aggiuntive.
A base del
decisum la Corte del merito pone il rilevo secondo il
quale l’opposizione tardiva è da ritenersi inammissibile difettando
il presupposto della mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per
irregolarità della notifica risultando questa eseguita a Massa
d’Albe, dove la Passalacqua svolgeva la propria impresa artigiana
mediante consegna a persona ( Daoglio Matteo) qualificatasi come
fratello convivente.
Avverso questa sentenza la Passalacqua ricorre in cassazione sulla
base di due censure, illustrate da memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente, deducendo violazione
degli artt. 139 e 160 cpc, formula il seguente interpello:”se le
dichiarazioni dell’Ufficiale giudiziario contenute nella relazione di
cui all’art. 148 cpc abbisognano di prova contraria anche quando
Passalacqua Simona nei confronti dell’INPS avverso il decreto
dalla relazione stessa si ricava che persona che riceve l’atto non è
in nessun rapporto di parentela con il destinatario dell’atto”.
Il motivo è infondato.
Invero / oltre alla inidoneità del quesito che non è di per sé
rispetto della diversa
ratio decidendi posta a base della sentenza
impugnata, vi è il rilievo assorbente che la censura, articolata
ex
art. 360 n. 3 , primo comma, cpc sostanzialmente attiene alla
valutazione del fatto e come tale è estranea all’esatta
interpretazione della legge.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge,
infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare
l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di
cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma
di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la
cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del
vizio di motivazione. La differenza tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea
esplicativo della decisività del principio che si chiede affermarsi
applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta
evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la
prima, è mediata – come nel caso in esame – dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. 22 febbraio 2007 n.4178,
Cass. 26 marzo 2010 n.7394 e 16 luglio 2010 n.16698).
Con
la
seconda
censura
la
ricorrente
denuncia
omessa e
contraddittoria motivazione “in relazione al fatto della ritenuta
effettiva residenza della ricorrente in Massa d’Albe”.
La censura non è scrutinabile
in quanto la mera indicazione del
fatto su cui si appunta la critica concernente il vizio di
motivazione non
soddisfa la prescrizione di cui all’art. 366 bis
cpc, atteso che, oltre al mero fatto il ricorrente deve indicare,
in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni
che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione
giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto
di motivazione e
in caso di contraddittorietà, non coerente
la
motivazione ( cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18
giugno 2008 n. 16528, Cass. S.U. l ° ottobre 2007 n. 2063 e da ultimo
Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit. )
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
3
.
è segnata, in modo
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per
esborsi ed E. 2500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013
Il Presidente