Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1415 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23137-2019 R.G. proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 4, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO MIGANI;

– ricorrente –

contro

D.C.M. SAS;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

RIMINI, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 26.6.2019 sospese il giudizio tra R.A. e D.C.M. s.a.s., avente ad oggetto il rilascio di un immobile concesso in comodato, in attesa della definizione del giudizio di usucapione, proposto da D.C.M. s.a.s. nei confronti del R. e definito con il rigetto della domanda in primo grado;

– il Tribunale osservò che, poichè era pendente il giudizio d’appello avverso il rigetto della domanda di usucapione, sussisteva il rapporto di pregiudizialità rispetto all’azione di rilascio che legittimava la sospensione ex art. 295 c.p.c;

– per la cassazione dell’ordinanza di sospensione ha proposto regolamento di competenza R.A. sulla base di due motivi;

– la società D.C.M. s.a.s. non ha svolto attività difensiva;

– il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie difensive.

Diritto

RITENUTO

che:

– l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza avanzata dal Procuratore Generale non merita accoglimento;

– sostiene l’Ufficio di Procura che il provvedimento di sospensione era stato pronunciato con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., pronunciata il 26.6.2019 e che il termine per proporre regolamento di competenza decorreva dalla lettura in udienza e non dalla sua comunicazione, sicchè sarebbe tardiva la notifica del ricorso avvenuta il 30 luglio 2019;

– dal testo del provvedimento impugnato risulta che il giudice si era ritirato in camera di consiglio e, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso l’ordinanza impugnata con regolamento di competenza;

– requisito essenziale della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è che sia data lettura alla presenza delle parti (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n. 5689);

– qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n. 2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028);

– nel caso di specie, il provvedimento non è stato letto in udienza e, secondo quanto risulta dal verbale, il giudice ha espressamente previsto la comunicazione alle parti, avvenuta in data 1.7.2019, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 31.7. 2019;

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di usucapione proposto dalla D.C.M. s.a.s. nei confronti del R. ed il giudizio di rilascio del bene concesso in comodato dal predetto alla società; secondo il ricorrente non sarebbe possibile un conflitto tra giudicati essendo le domande basate su titoli diversi;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sospensione sarebbe stata fondata sull’art. 295 c.p.c e non sull’art. 337 c.p.c., sicchè l’ordinanza di sospensione sarebbe priva di motivazione;

– i motivi, che per la loro connessione sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono fondati;

– ha affermato questa Corte che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n. 14146; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6620);

– ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è quindi indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cassazione civile sez. VI, 29/05/2019, n. 14738);

– nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio di rilascio sulla base di un asserito rapporto di pregiudizialità necessaria con il giudizio di usucapione, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza di usucapione pendente in appello, come previsto in tema di sospensione facoltativa;

– la decisione non solo è errata in diritto in quanto l’unica ipotesi di sospensione del processo applicabile era quella prevista dall’art. 337 c.p.c. ma è anche contraria alla giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa un rapporto di pregiudizialità nell’ipotesi in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell’immobile e il comodatario abbia a sua volta promosso un giudizio tendente all’accertamento dell’acquisto a suo favore della proprietà dell’immobile per usucapione; non sussiste, infatti, la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa che l’unica conseguenza, qualora si accerti la titolarità del bene in capo al comodatario è che – per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al comodatario – il comodante sarà costretto a restituire l’immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza (Cassazione civile sez. VI, 11/01/2012, n. 170 e, in tela di locazione, Cassazione civile sez. III, 01/07/2005, n. 14075; Cassazione civile sez. III, 23/10/1998, n. 10558);

– il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Rimini; rimette le parti innanzi al medesimo nel termine di legge.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di per regolamento di competenza, cassa l’ordinanz impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale Rò ni; rimette le parti innanzi al medesimo nel termine di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione iy3 Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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