Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1415 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI

MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

BARTOLO DANIELE, con procura speciale del dott. Notaio Laura Pirro in

Pratola Peligna, del 2203 06/03/2008, rep. n. 5553;

– ricorrente –

e contro

REG. ABRUZZO;

– intimato –

e sul ricorso n. 19227/2006 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’

difesa per legge.

– ricorrente –

contro

C.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA

52, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI BARTOLO DANIELE, con

procura speciale del dott. Notaio Laura Pirro in Pratola Peligna, del

06/02/2008, rep. n. 5553;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2005 del TRIBUNALE di SULMONA, emessa il

06/10/2005, depositata il 08/10/2005; R.G.N. 76/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GABRIELLI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per previa riunione dei

ricorsi rigetto del principale e assorbimento dell’incidentale e

condanna alle spese il ricorrente principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11 novembre 2004 il Giudice di Pace di Pratola Peligna condannava la Regione Abruzzo al pagamento di Euro 1.068,12 in favore di C.M.L. a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprieta’ a seguito dell’urto da parte di un cinghiale sbucato improvvisamente sulla carreggiata.

Con sentenza in data 6 – 8 ottobre 2005 il Tribunale di Sulmona, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda della C..

Il Tribunale osservava per quanto interessa: la Regione era passivamente legittimata rispetto all’azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla violazione delle norme relative alla istituzione di oasi di protezione della fauna selvatica; a causa della natura stessa degli animali selvatici era inapplicabile la presunzione di responsabilita’ di cui all’art. 2052 c.c.; non era stato allegato alcun profilo di colpa addebitabile ex art. 2043 c.c. Avverso la suddetta sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo.

La Regione Abruzzo ha proposto ricorso incidentale condizionato, cui la C. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Ricorso principale:

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e delle norme in tema di onere della prova; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La censura, pur formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate come se fossero sinonimi) di norma di diritto, in realta’ stigmatizza l’apprezzamento delle risultanze processuali da parte del Tribunale.

Infatti le argomentazioni a sostegno trascurano totalmente l’art. 2043 c.c. e si attestano sulle risultanze processuali, quindi postulano un’attivita’ di lettura degli atti e di apprezzamenti fattuali non consentita al giudice di legittimita’.

L’omessa motivazione e’ configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando e’ evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’ quando vi sia difformita’ rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiche’, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione.

Sia pure sinteticamente, il Tribunale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento e la ricorrente non ha addotto argomentazioni idonee a dimostrare la pretermissione di elementi di valutazione decisivi.

3 – Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a statuizione diversa, poiche’, al di la’ di affermazioni assolutamente generiche e astratte, non spiega quale sarebbe, in concreto, la specifica “colpa” della resistente.

4 – Pertanto il ricorso principale risulta infondato.

5 – Ricorso incidentale condizionato:

La Regione Abruzzo contesta il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma la censura resta assorbita nel rigetto del ricorso principale.

6 – Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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