Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1415 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 27/06/2016, dep.20/01/2017),  n. 1415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12690-2013 proposto da:

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

P MATTEUTTI 106, presso lo studio dell’avvocato ATTANSIO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO ATTANASIO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VESPASIANO 17A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

INCANNO’, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.P., B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 569/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

R.V. impugnò la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ne aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di A.P., di B.L. e della Axa s.p.a., ritenendolo unico responsabile dell’incidente stradale a seguito del quale egli aveva riportato i danni di cui chiedeva e chiede ancor oggi il ristoro.

La corte di appello di Napoli rigettò il gravame.

Avverso la sentenza della Corte partenopea il R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi di censura.

Resiste la compagnia assicuratrice con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; erronea e/o omessa applicazione degli artt. 1 e 24 Cost.; erronea e/o omessa applicazione dell’ambito operativo della L. n. 990 del 1969; omessa e/o erronea applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c.. Omessa pronuncia.

1.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa e/o falsa applicazione di norme di diritto. Erronea valutazione del’art. 1227 c.c., comma 2.

2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono in parte inammissibili, in parte manifestamente infondati.

3. In presenza di una cd. “doppia conforme”, difatti, sarebbe stato onere del ricorrente indicare, con indefettibile carattere di specificità, completezza e precisione, le ragioni del proprio dissenso, in punto di diritto, da quanto (del tutto correttamente) ritenuto in sede di giudizio merito con riferimento alla condotta di guida, alle circostanze di fatto, alle qualità/condizioni soggettive dell’agente, postosi (come puntualmente evidenziato in sede di giudizio di merito) scriteriatamente alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata nel cuore della notte, a velocità sicuramente elevata, senza aver mai conseguito la patente (così la pronuncia impugnata ai ff. 2-3).

4. Ritiene il collegio che Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offra, nella specie, una chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative – onde la corretta e condivisibile esclusione dell’applicabilità alla vicenda processuale della fattispecie astratta ex art. 2054 c.c..

4.1. I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

4.2. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

5. E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

5.1. Non senza rammentare come, all’esito delle modificazioni apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5 dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale denunciabile non sia più quello (illegittimamente lamentato dal ricorrente) di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – onde l’inammissibilità, in parte qua, delle censure mosse in tal senso alla sentenza impugnata.

5.2. Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado – ed evocando, del tutto inopinatamente quanto infondatamente, addirittura la violazione di principi costituzionali -, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – rapporto redatto dai Carabinieri, in relazione all’art. 2054, commi 1 e 2.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – mancato conseguimento della patente di guida correlata all’imperizia.

Le doglianze sono palesemente inammissibili – non lamentandosi, con esse, un “omesso esame di un fatto” oggetto di discussione tra le parti, bensì un vizio motivazionale relativo a fatti già considerati e valutati dalla Corte territoriale – per le ragioni già indicate nel corso dell’esame dei motivi che precedono (supra, sub 5.2).

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7500, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA