Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14149 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 11/07/2016), n.14149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7319-2014 proposto da:

P.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE

MULEO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/03/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 06/06/2013, depositata il 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

La CTR di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 531/03/2010 della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso di P.A.A. – ed ha così rideterminato la somma da rimborsarsi alla parte contribuente alla luce dell’istanza di rimborso depositata il 22.3.2002 e nei limiti di quest’ultima, dichiarando inammissibile il ricorso della medesima contribuente per le somme ulteriori rispetto a detto limite (che invece erano state oggetto di condanna al rimborso da parte del giudice di primo grado). La predetta CTR – dopo avere dato atto che l’appello dell’Agenzia doveva considerarsi tempestivo, non potendosi applicare alla causa il termine breve di mesi sei previsto dall’art. 327 c.p.c. per effetto della novella della L. n. 69 del 2009, art. 46 – ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora astrattamente rileva) che l’Agenzia non aveva mai contestato il credito chiesto a rimborso, nè vi era alcuna critica a proposito della ratio decidendi della sentenza di primo grado. Fondata, invece, la censura dell’Agenzia relativa all’accoglimento della domanda di parte contribuente anche a riguardo del credito di imposta sul dividendo corrisposto, avendo così il giudice di primo grado avallato una “pretesa restitutoria del tutto estranea al silenzio-

rifiuto impugnato”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Occorre dare atto, preliminarmente, che è stata depositata una prima relazione datata 10.11.2015 che concludeva per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso e che il collegio, all’udienza di discussione del 16.3.2016 ha restituito il fascicolo al relatore per una nuova relazione, senza adottare alcuna decisione.

Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di rilevare e pronunciare l’inammissibilità dell’appello, per quanto non fosse stata prodotta dall’appellante – in una con l’atto di appello notificato per posta – la copia della ricevuta di spedizione delle relative raccomandate, ciò che impediva lo svolgimento del controllo sulla tempestività della costituzione in giudizio (con conseguente inammissibilità dell’appello a mente dell’art. 22 richiamato e conseguente nullità della sentenza conclusiva di quel grado).

Il motivo di impugnazione appare infondato e da rigettarsi.

Come si è detto, nella relazione dianzi menzionata era stato proposto l’accoglimento del presente motivo di impugnazione, sul presupposto – poi rivelatosi infondato – della corrispondenza alla realtà delle premesse su cui esso si fonda.

Al contrario, dal diretto esame del fascicolo di merito (acquisito in previsione dell’udienza di discussione) è risultato, dalla consultazione fattane dal collegio (a ciò facoltizzato dalla tipologia del vizio valorizzato), che esiste in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione dell’atto introduttivo del grado di appello dalla quale risulta che la ricezione del predetto atto è avvenuta il 1 giugno 2011, nel mentre è la stessa parte oggi ricorrente che (nella memoria di costituzione in appello) riconosce che la spedizione di detto atto è avvenuta in data 31.5.2011. Ciò tranquillizza sia a riguardo della tempestività dell’appello (rispetto alla data di deposito della sentenza di primo grado –

15.4.2010) sia a riguardo della tempestività della costituzione della parte appellante, avvenuta il 28.6.2011. Perciò ogni altra considerazione appare ultronea onde concludere nel senso che il motivo di impugnazione ora in esame deve dichiararsi manifestamente infondato.

Venendo al secondo motivo (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), con esso la parte ricorrente si duole che la CTR abbia condiviso la doglianza esposta dall’ufficio per la prima volta in grado di appello in ordine alla necessità di limitare il rimborso alla cifra indicata nell’istanza di rimborso disattesa.

Il motivo appare manifestamente infondato.

Consistendo l’eccezione di parte pubblica in una mera difesa (che infatti è argomentata sulla scorta dei fatti e degli atti già esistenti in causa), non è chi non veda che essa non avrebbe potuto in nessun caso essere considerata “nuova”, nell’ottica della sua ammissibilità.

Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2) la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto che “potesse desumersi dall’art. 21 citato un limite implicito alla restituzione nella cifra indicata”, mentre non è dubbio che “nell’istanza il cui tacito diniego è stato impugnato, la fattispecie sia stata esattamente rappresentata specificando, pur nella sintesi di una richiesta rivolta ad un ufficio che ben conosceva le fattispecie elementi essenziali per i quali il rimborso era chiesto”, richiesta in relazione alla quale l’ufficio avrebbe avuto il dovere di applicare le regole positivamente previste per il caso. Costituiva perciò errore di diritto la mancata considerazione da parte della CTR dei parametri di liquidazione stabiliti dal T.U. n. 917 del 1986, art. 8.

Il motivo appare viziato per più versi da inammissibilità.

Da un canto, la parte ricorrente non delucida la ragione per la quale assume violato l’art. 21 dianzi menzionato, limitandosi (senza specifico riscontro) ad affermare che il giudice del merito avrebbe ritenuto che spossa desumersi da detta norma un limite implicito alla restituzione delle somme qui oggetto di controversia. In tal modo la censura resta priva del carattere di specificità, non potendosi cogliere in alcun modo la correlazione tra il vizio prospettato e l’errore che viene imputato al giudicante.

D’altro canto, il motivo in rassegna appare peccare anche per difetto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente delucidato adeguatamente in che termini – nella riferita istanza – sia stata “esattamente rappresentata” la situazione di fatto che si assume essere stata fonte dell’illegittimo rigetto del ricorso. In tal modo si preclude alla Corte di apprezzare (nell’ottica della rilevanza) gli aspetti presupposti alla violazione che si prospetta commessa dal giudice del merito. Nulla sulle spese, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 3.600,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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