Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14149 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27951/2008 proposto da:

D.D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BRUNO LUCA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INF0RTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello generale

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato RASPANTI Rita, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.D.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, depositata il 21 agosto 2008, con la quale la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti dell’INAIL e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per la denunciata malattia professionale (ipoacusia).

La domanda era stata parzialmente accolta dal primo giudice, che aveva attribuito all’assicurato per il danno biologico derivante dalla malattia professionale l’indennizzo in capitale, in quanto l’inabilità permanente accertata era stata determinata nella misura del 6,5 per cento.

Il giudice del gravame aveva ritenuto che per il lasso di tempo, oltre otto anni, fra la cessazione dell’attività lavorativa del D. D. (avvenuta nel 1994) e la denuncia da costui presentata all’INAIL circa l’insorgenza della malattia professionale, e quindi l’inizio del procedimento amministrativo, non poteva presumersi l’eziologia lavorativa; e che inoltre, la tecnopatia si era manifestata in epoca notevolmente anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, non essendo stato dedotto nè provato che essa fosse comparsa successivamente al luglio 2000, con la conseguenza che l’inabilità permanente in misura inferiore alla soglia minima di indennizzabilità dell’11 per cento, prima della modifica della disciplina introdotta dal richiamato D.Lgs. n. 38 del 2000, non poteva dar luogo ad alcuna prestazione.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in due motivi. Nel primo sono denunciati vizio di motivazione e violazione dell’art. 2697 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., assumendosi che il ricorrente aveva dimostrato la sussistenza della malattia e il carattere morbigeno dell’attività lavorativa espletata, peraltro non contestata dall’Istituto, e non poteva perciò il giudice del merito, tenuto conto anche degli accertamenti tecnici diagnostici eseguiti dal consulente di ufficio, ritenere la mancanza di prova del nesso eziologico.

Nel secondo motivo è denunciata pure omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre ancora a violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e al D.Lgs. n. 38 del 2000. La Corte di merito illegittimamente ha ritenuto la mancanza di prova circa l’insorgenza del danno acustico in epoca successiva al 2000, in mancanza di una specifica contestazione in proposito, prova comunque fornita; che sarebbe consistita, ad avviso del ricorrente, nel fatto che prima del 2000 egli non soffriva di ipoacusia e che tale affermazione non poteva considerarsi in alcun modo smentita, visto che non risultava provato il contrario.

Il ricorso è inammissibile.

Trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, devono essere applicate le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Ma, come si è già rilevato nella relazione di cui innanzi, il ricorrente non ha però adempiuto alle prescrizione imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Infatti, in nessuno dei due motivi, come sopra sintetizzati, per i denunciati errori di diritto è stato formulato il relativo quesito richiesto dal citato art. 366 bis c.p.c., nè con riferimento ai vizi di motivazione sono chiaramente specificati i fatti controversi con il successivo momento di sintesi dei rilievi mossi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. fra le numerose altre, Cass. sez. unite 18 giugno 2008 n. 16528).

Il Collegio condivide tali rilievi, che, peraltro, non sono confutati dal ricorrente: questi infatti non ha replicato alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

Si deve perciò dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in mancanza della prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, e qui da applicare, dato che il giudizio di primo grado è stato instaurato nel corso dell’anno 2005, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate per esborsi in Euro 30,00 e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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