Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14149 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 886/2013 proposto da:

N.G., in proprio e nella qualità di liquidatore di

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma,

alla via dei Gracchi 187, presso lo studio dell’avv. Marcello

Magnano di San Lio, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avv.ti Francesco Mauceri e Renato La Rosa, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Falc s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Carlo Mirabelli 17, presso lo studio

dell’avv. Marco Gregoris, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico

Formica, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

IDEA s.r.l. (già s.p.a.), in persona del legale rapp.te p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio 9, presso lo

studio dell’avv. Giorgio De Arcangelis, rappresentata e difesa

dall’avv. Mauro Capuzzo, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fornari s.p.a.; Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1535/012 del 17/10/2012 della Corte d’appello

di Catania, pubblicata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

7/02/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTI RILEVANTI PER IL GIUDIZIO

La Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo proposto da N.G., in proprio e nella qualità di socio e cessato liquidatore di (OMISSIS) s.r.l., cancellatasi dal R.I. il 5.8.011, contro la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento della società, emessa il 2.8.012 ad istanza delle creditrici Falc s.p.a., Idea s.p.a. e Fornari s.p.a.

La corte del merito – premesso che ciascuna delle creditrici istanti aveva inutilmente tentato di notificare il proprio ricorso per fallimento dapprima presso la sede della debitrice, risultata chiusa, e successivamente presso la residenza anagrafica del liquidatore, nello stabile di via (OMISSIS), dalla quale, secondo quanto attestato dagli ufficiali giudiziari nelle rispettive relazioni di notifica, questi si era trasferito – ha in primo luogo dichiarato inammissibili le querele incidentali di falso con le quali N., impugnando il contenuto delle tre relazioni, aveva chiesto di provare di essere ancora domiciliato e rintracciabile al predetto indirizzo, dove aveva sede il Consolato generale del Regno di Thailandia, di cui egli era Console onorario.

Il giudice a quo ha osservato al riguardo che N. non aveva dedotto la falsità delle relate nelle parti in cui gli addetti alla notificazione avevano dato atto delle attività compiute e dei fatti constatati, ma si era limitato a contestare la rispondenza al vero di ciò che essi avevano appreso dal sig. R.M. – reperito nell’appartamento in cui il cessato liquidatore di (OMISSIS) risultava ancora residente in base alle certificazioni anagrafiche – il quale aveva loro dichiarato che il reclamante era da lì sloggiato e che i locali erano divenuti sede della ditta Brangima Immobiliare: ha pertanto escluso che le informazioni che gli UU.GG. avevano ricevuto dal terzo, e che non erano frutto della loro diretta percezione, potessero formare oggetto di querela ex art. 221 c.p.c., aggiungendo che la documentazione prodotta ed i capitoli di prova testimoniale articolati da N. per dimostrare di essere ancora domiciliato e rintracciabile alla via (OMISSIS), quale Console generale del Consolato del Regno di Thailandia avente ivi sede, non valevano a smentire le attestazioni della sua irreperibilità contenute nelle relazioni di notificazione, posto che l’ufficio era onorario e non comportava la sua permanenza fissa nel luogo.

La corte territoriale ha poi ritenuto pienamente valide le notificazioni successivamente eseguite nei confronti di N. ai sensi dell’art. 143 c.p.c., rilevando che gli ufficiali giudiziari che – per ben tre volte, ed in tempi diversisi erano recati presso la residenza anagrafica del reclamante, non si erano limitati a riscontrare genericamente di non averlo trovato, ma avevano assunto informazioni specifiche dalla persona rinvenuta sul posto, le cui dettagliate dichiarazioni accreditavano il convincimento che egli si fosse volontariamente trasferito altrove; ha aggiunto che lo stesso N. aveva dato atto di aver effettivamente spostato la residenza a (OMISSIS) (omettendo, però, di dichiararlo al Comune di Catania) e che, anche ammesso che all’epoca delle notificazioni vi fossero all’esterno dello stabile di via (OMISSIS) una targa ed un citofono indicanti la presenza del Consolato di Thailandia, con individuazione del Console nella persona del N., ciò non sarebbe valso a superare le circostanziate e reiterate dichiarazioni del sig. R., che prospettavano una situazione di fatto che superava non solo le risultanze anagrafiche ma anche quelle desumibili dai segni esteriori riferibili al reclamante.

Infine, per ciò che in questa sede ancora interessa, il giudice a quo ha escluso che le istanze di fallimento dovessero essere notificate ai soci della società cancellata.

La sentenza, pubblicata il 17.10.012, è stata impugnata da N.G., in proprio e nella qualità, con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Idea s.p.a. e Falc s.p.a hanno resistito con separati controricorsi.

Il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e Fornari s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c.

Deduce che con la querela di falso proposta in via incidentale egli aveva provato documentalmente e/o chiesto di provare tramite testi: che nello stabile di via (OMISSIS) ha sede il Consolato Generale del Regno di Thailandia, da lui rappresentato; che, nelle date in cui erano state eseguite le notificazioni, sulla parete di sinistra del portone di ingresso dell’immobile esisteva una targa a colori con la dicitura “Consolato del Regno di Thailandia….Console generale dr. N.G.” con indicazione anche dei recapiti telefonici di rete fissa e mobile; che alla sinistra della pulsantiera dei citofoni esisteva un autonomo videocitofono, recante la targhetta “Consolato”; che nell’androne di ingresso esisteva una cassetta delle lettere intestata al Reale Consolato della Thailandia, Console dr. N.G.; che egli era effettivamente presente all’indirizzo nei giorni e negli orari indicati nella targa.

Ciò premesso, sostiene che tali circostanze dimostravano la sua reperibilità nel luogo in cui si erano recati gli UU.GG. ed assume che la corte territoriale avrebbe escluso la nullità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in base all’errato presupposto che la reperibilità comporti una presenza costante e continuativa del destinatario presso la residenza o il domicilio conosciuti.

Assume, infine che la corte del merito avrebbe violato la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che equipara i Consoli onorari a quelli di carriera per ciò che attiene all’individuazione delle sedi degli uffici consolari.

2) Col secondo e col terzo motivo, che censurano il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la querela incidentale di falso, il ricorrente sostiene che la corte catanese ha, per un verso, esorbitato dai limiti della propria cognizione, valutando nel merito la veridicità degli atti di cui era stata dedotta la falsità, e, per l’altro, errato nell’affermare che la querela non concerneva l’attività compiuta dagli addetti alla notificazione, atteso che, se questi fossero stati diligenti, avrebbero dovuto accorgersi che gli uffici del consolato di cui egli aveva la rappresentanza si trovavano in via (OMISSIS).

3) Con il quarto motivo deduce che, poichè (OMISSIS) si era cancellata dal R.I., le istanze di fallimento, avrebbero dovuto essere notificate ai soci della società, di cui egli non aveva più la rappresentanza legale.

4) Hanno precedenza logica il secondo ed il terzo motivo del ricorso, esaminabili congiuntamente, che sono entrambi infondati.

4.1) In primo luogo, la relazione di notificazione fa fede fino a querela di falso delle sole attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai fatti che sono frutto della sua diretta percezione, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notifica, o addirittura i fatti non attestati: ne consegue che la mancata indicazione, nelle retate, dell’esistenza di una targa contenente il nominativo del N. e di un citofono riferibile al Consolato di Thailandia, non poteva formare oggetto dell’ impugnazione per falso, ma atteneva al piano, del tutto diverso, dell’omessa diligenza degli addetti alla notificazione nelle ricerche del destinatario e/o dell’omessa individuazione di questi nella stessa persona che rivestiva la qualità di Console del Regno di Thailandia, rilevanti unicamente sotto il profilo della prova dell’invalidità della notificazione eseguita col rito degli irreperibili.

4.2) Non v’è dubbio, inoltre, che il giudice dinanzi al quale è proposta la querela incidentale di falso debba decidere della sua rilevanza ai fini della soluzione della controversia, e che debba pertanto stabilire se l’impugnazione investa le parti del documento che sono assistite da fede privilegiata: ciò che, nella specie, la corte territoriale ha correttamente escluso, rilevando che con la querela il reclamante non aveva contestato nè che gli ufficiali giudiziari si fossero recati presso la sua residenza e vi avessero trovato il sig. R., nè che quest’ultimo avesse loro riferito che il destinatario era da lì sloggiato, ma solo che rispondessero al vero le dichiarazioni rese da quest’ultimo, assistite da presunzione iuris tantum.

5) Il primo motivo è inammissibile.

5.1) Il ricorrente non chiarisce se abbia o meno insistito per l’espletamento della prova testimoniale dedotta anche per il caso, verificatosi, di dichiarata inammissibilità della querela (fatto, questo, che non emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che, nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di reclamo, non ha preso in esame i capitoli articolati nell’atto di impugnazione per falso) e neppure sembra dolersi specificamente della mancata ammissione della prova. Lamenta, piuttosto, che il giudice del merito non abbia ritenuto provata la sua sicura reperibilità all’indirizzo nonostante egli avesse provato documentalmente che ivi esistevano una targa, con l’indicazione del suo nome e degli orari di ricevimento, ed un citofono del Consolato: le predette circostanze, di cui il giudice del merito non avrebbe tenuto conto, sono però palesemente prive del requisito della decisività, atteso che la mera presenza della targa e del citofono non bastavano a dimostrare che alla data in cui vennero eseguite le notificazioni gli uffici del Consolato di Thailandia si trovassero ancora in via (OMISSIS) (in quanto, come puntualmente rilevato in sentenza, l’eventuale trasferimento, o soppressione, della sede consolare non comportava la necessaria rimozione di quegli elementi).

5.2) Il mezzo investe poi un’argomentazione (la permanenza non fissa di N. presso la sede del Consolato) che il giudice del merito ha posto, ad abundantiam, a fondamento della decisione di inammissibilità della querela, e non tiene conto che col secondo motivo di reclamo la nullità delle notificazioni eseguite ex art. 143 c.p.c. era stata dedotta unicamente sotto il profilo della mancata verbalizzazione, nelle retate, delle ricerche effettuate dagli ufficiali giudiziari e delle informazioni da costoro assunte per individuare la nuova residenza del N..

5.3) A tali doglianze il giudice a quo ha dato compiuta risposta, rilevando: che le notificazioni non andate a buon fine erano state ben tre, eseguite in tempi diversi, ed erano state precedute da altri, inutili, tentativi di notifica eseguiti presso la residenza dell’amministratore ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; che tutte le creditrici istanti avevano acquisito i certificati anagrafici del N., dai quali risultava che questi risiedeva alla via (OMISSIS); che, recatisi a tale indirizzo, gli addetti alla notificazione non si erano limitati a riscontrare genericamente di non avervi trovato il notificando, ma avevano assunto informazioni specifiche, da persona rinvenuta sul posto, che aveva riferito che N. era da lì definitivamente sloggiato, tanto che nei locali da lui una volta abitati aveva sede un’impresa commerciale; che lo stesso reclamante aveva ammesso di aver trasferito la propria residenza in (OMISSIS) senza darne notizia al comune di provenienza; che, pertanto, a fronte della convergenza dei numerosi elementi che deponevano per l’irreperibilità del destinatario, non potevano ragionevolmente esigersi dai notificanti ulteriori indagini, tanto più che le inequivoche dichiarazioni del R. rendevano del tutto irrilevante, quand’anche data per provata, la presenza della targa e del citofono recanti l’indicazione del Consolato; che, infine, gli elementi esteriori individuati dal N. erano del tutto estranei all’esercizio dell’attività commerciale di (OMISSIS) ed inerivano ad un ufficio onorario che, non comportando una formale elezione di domicilio, nè la sua permanenza costante e fissa nel luogo, neppure poteva essere individuato come suo centro di interessi.

5.4) In definitiva, non essendo stato accertato nel corso del processo che, alla data delle notifiche, gli uffici del Consolato erano ancora in via (OMISSIS), e non avendo il N. dedotto di aver richiesto l’ammissione, sul punto, della prova testimoniale articolata nella querela, nè specificamente lamentato la mancata ammissione della prova, le censure in esame si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione dei dati documentali acquisiti al processo, senza che siano individuati i vizi logici o giuridici della motivazione in base alla quale la corte del merito è pervenuta alla decisione.

5.6) Resta assorbita la ragione di censura con la quale il ricorrente si duole della violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

6) Il quarto motivo è infondato.

Costituisce, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale (Cass. nn. 2254/010, 17208/013, 18138/013, 10105/014).

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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