Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14149 del 05/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 14149 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 16073-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GHERARDI

EMILIA,

CICOGNANI

SILVANA,

MONGARDI

FANTAGUZZI EMILIA, MONGARDI FANTAGUZZI ROBERTA,
MONGARDI FANTAGUZZI PAOLA, MONGARDI FANTAGUZZI MARIA
ELISABETTA, MONGARDI FANTAGUZZI & ALTRI SS in persona
del legale rappresentante pro tempore, MONGARDI

Data pubblicazione: 05/06/2013

FANTAGUZZI UGO nq di legale rappresentante della
cessata Società omonima, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato
BERLIRI CLAUDIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIERA FILIPPI giusta delega a

controricorrenti

avverso la sentenza n. 28/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 18/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

margine;

Svolgimento del processo
I contribuenti proponevano ricorso alla commissione
tributaria provinciale di Ravenna avverso un avviso
di liquidazione d’imposta di registro notificato sul
presupposto dell’avvenuta costituzione di una società

semplice e del conferimento in questa di alcuni
immobili.
Tale conferimento era stato secondo l’amministrazione
finanziaria enunciato in occasione di un rogito
notarile col quale i medesimi, comproprietari di
un’azienda agricola denominata “Mongardi Fantaguzzi
Ugo e altri”, avevano costituito una società
denominata Azienda agricola Ca’ del Fiume s.r.l.
Nella s.r.l. erano stati invero conferiti – pro quota
beni facenti parte dell’azienda detta,
comprensiva di terreni con sovrastanti fabbricati
rurali.
A fondamento del ricorso, i contribuenti – per quanto
ancora rileva – asserivano invece che non era stata
da loro costituita alcuna società semplice, ma che
era stata realizzata, per effetto di più successioni
mortis causa,

una comunione tacita familiare

sull’azienda agricola di famiglia, per la sola
gestione della quale essi si erano trovati a dover
rispettare gli obblighi di trasformazione in società
di cui all’art. 3, 68 ° co., della l. n. 662 del 1996.

1

Costituitosi il contraddittorio, l’adita commissione
tributaria provinciale respingeva il ricorso.
In esito all’appello dei contribuenti, la decisione
era riformata dalla commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna.

Questa osservava che dalla costituzione della società
semplice non potevasi considerare integrata la
condizione necessaria e sufficiente per l’applicata
tassazione sul conferimento ai sensi dell’art. 22, l °
co., del d.p.r. n. 131 del 1986, non essendosi
verificato alcun “trasferimento di proprietà
terriera”, sebbene un mero “trasferimento d’azienda
agricola”.
Affermava ancora la commissione regionale che i
contribuenti avevano conferito gli immobili alla sola
s.r.1., sicché in sede di registrazione dell’atto
erano state applicate le dovute imposte.
Difatti i medesimi contribuenti avevano di poi
ceduto tutte le quote della s.r.l. a due ulteriori
società; mentre, in sostanza, seppure tenendo conto
degli artt. 20 e 21 del d.p.r. n. 131 del 1986,
l’enunciazione in atto della (avvenuta) anteriore
costituzione di una società semplice non aveva
determinato alcun “passaggio di proprietà” a questa.

2

Avverso la decisione di appello, l’agenzia delle
entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato
in due motivi.
Gli intimati hanno replicato con controricorso.
Motivi della decisione

I. – Col primo mezzo l’amministrazione, deducendo la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 57 del
d. lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., in relazione
all’art. 360, n. 4, c.p.c., censura la sentenza
affermando che il ricorso introduttivo del giudizio
tributario era stato fondato sul diverso assunto che
tra i vari membri della famiglia Fantaguzzi esistesse
una comunione tacita familiare, non una società.
Donde lamenta che in sede di appello sia stato in tal
guisa introdotto un tema d’indagine nuovo, stante
l’affermazione che la gestione dell’azienda familiare
era stata curata sì in forma societaria, ma senza
trasferimento di beni.
Formula il quesito se, nelle circostanze allegate,
abbia errato la commissione tributaria regionale nel
non considerare superati i limiti del giudizio di
appello.
II. – Il primo motivo è infondato.
La censura_ riflette la tesi che “le diverse
circostanze formulate in sede di impugnazione” (in
particolare “che la società semplice fosse deputata

3

solo alla gestione dell’azienda e che essa non poteva
essere titolare di diritti immobiliari anche per
l’assenza di un atto di conferimento dotato dei
prescritti requisiti di forma”), sebbene finalizzate
a dimostrare “il mancato trasferimento del diritto di

proprietà dei terreni alla società semplice”, erano
da considerare nuovi temi d’indagine preclusi in
appello.
Osserva in contrario il collegio che finanche
dall’esposizione contenuta nel ricorso (pag. 4)
emerge che i contribuenti avevano prospettato alla
commissione tributaria provinciale la medesima
situazione di fatto, seppure nel contesto di una tesi
giuridica imprecisa e in parte errata.
Era stato nel ricorso introduttivo del giudizio
sostenuto che, in esito a vicende successorie, tra i
contribuenti si era formata una comunione tacita sui
beni facenti parte dell’azienda agricola di famiglia;
e che per gestire l’azienda i comproprietari, in base
all’art. 3, 68 ° co., della 1. n. 662 del 1996, erano
stati obbligati a richiedere l’attribuzione della
partita Iva e l’iscrizione nel registro delle imprese
in forma societaria. Mentre, di fatto, la gestione
dell’azienda si era identificata con la proprietà
della stessa.

4

III. – Al fondo della citata deduzione erano ben
distinguibili talune incongruenze.
Difatti, la citata 1. n. 662 del 1996, tra le
disposizioni in materia di entrate di cui all’art. 3,
aveva previsto, al citato 68 ° co., unicamente che le

società di fatto o irregolari, esistenti alla data
del 31 luglio 2000, potessero essere regolarizzate,
entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme
previste dai capi III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con
le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74. Ma
nulla aveva imposto a chi avesse inteso continuare a
gestire un’azienda agricola in forma di impresa
familiare.
In particolare, la norma poneva una facoltà di
regolarizzazione della forma societaria, agevolandola
(i) sul versante degli oneri negoziali (prevedendo la
stipula con mera autentica delle sottoscrizioni (art.
2703 c.c.) e la riduzione degli onorari notarili); e
(ii)

sul versante fiscale

(con limite di uno

specifico tributo comunale e con pagamento, a
richiesta, di un’imposta sostitutiva variabile in
base a specifiche circostanze di fatto) [ a) “dalle
società irregolari costituite con atto scritto
registrato, nonché dalle società di fatto denunciate
agli

effetti

dell’imposta di

registro e

già

5

assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per
l’atto di regolarizzazione e per la variazione
nell’intestazione dei beni mobili iscritti nei
pubblici registri, dei beni immobili strumentali di
proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto

d’acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della società; b) dalle società di fatto, in
lire 1.000.000; se nell’atto di regolarizzazione
figurano beni, già utilizzati dalla società, di
proprietà del socio e che vengono conferiti alla
società stessa, l’imposta è dovuta nella misura di
lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto
beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella
misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali ].
La detta regolarizzazione, in base al medesimo art.
3, 71 ° e 72 ° co., costituiva titolo per l’iscrizione
nel registro delle imprese e per la variazione
dell’intestazione, a favore della società
regolarizzata, di tutti gli atti e i provvedimenti
della pubblica amministrazione intestati, alla data
della regolarizzazione, alla società preesistente
ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi
conferiti. Donde anche ai fini dell’Iva (73 ° co.) le
detrazioni e gli adempimenti disciplinati
dall’articolo 19 e dal titolo II del d.p.r. 26

6

ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per
l’attività esercitata dalla società anteriormente
alla regolarizzazione, si potevano considerare
effettuati dalla società regolarizzata.
Mentre, ai fini della regolarizzazione agli effetti

fiscali, dette disposizioni dei commi da 68 a 74
erano considerate applicabili, nei limiti della
compatibilità, alle società semplici che svolgessero
attività agricola, esistenti alla data del 10
dicembre 1998. E tanto le società di fatto esercenti
le attività indicate dall’articolo 2135 c.c., quanto
le comunioni tacite familiari di cui all’articolo
230-bis, ult. co ., c.c., esistenti alla data del l °
gennaio 1997, ben potevano essere a loro volta in tal
senso modificate, entro il l ° dicembre 1997, in
imprese agricole individuali, con applicazione di
previsioni speculari a quelle poc’anzi rammentate.
IV. – Consegue che, a dispetto di quanto sostenuto
dai contribuenti, nessun obbligo normativo era
riscontrabile al fondo della decisione di dar vita a
una gestione societaria dell’attività d’impresa
familiare.
Ciò nondimeno è, nelle condizioni date, evidente 4
certo che l’allegazione svolta a sostegno
dell’appello

che,

cioè,

gli eredi Mongardi-

Fantaguzzi avessero costituito sì una società

7

semplice, ma per la sola gestione dei beni immobili
in proprietà indivisa, senza trasferimento dei beni
medesimi alla società di gestione – non potevasi
considerare per la prima volta prospettata in
appello. Invero non potevasi considerare

determinativa di una radicale immutazione dei termini
della questione sottostante, che in ogni caso
riguardava l’interrogativo se, rispetto a un atto del
genere, enunciato in occasione della costituzione
della s.r.l. Azienda agricola Ca’ del Fiume, potesse
considerarsi assoggettabile a imposta di registro
anche il supposto conferimento immobiliare.
Proprio questo punto era stato oggetto delle
contestazioni degli opponenti, sul rilievo che alla
costituzione della società semplice non aveva fatto
seguito (né avrebbe potuto far seguito in mancanza
del requisito della forma scritta) trasferimento
immobiliare alcuno.
V. – Col secondo mezzo l’amministrazione denuncia
l’insufficiente e contraddittoria motivazione della
sentenza d’appello.
La contraddizione sarebbe rinvenibile nella negazione
che l’atto enunciato aveva avuto l’effetto del
“trasferimento della proprietà terriera”, seguita
dall’affermazione che l’atto medesimo aveva avuto
l’effetto del “trasferimento dell’azienda agricola”;

8

e nella previa individuazione della costituzione
della società semplice quale atto enunciato la cui
registrazione era stata contestata, a fronte invece
del tenore dell’atto impositivo evidenziante che la
contestazione era stata dai contribuenti riferita

alla registrazione del negozio di conferimento dei
beni in detta società.
L’insufficienza sarebbe rinvenibile, invece, nella
mancata evidenziazione di un criterio logico alla
base della decisione.
VI. – Il motivo è manifestamente inammissibile nella
parte in cui lamenta l’insufficienza motivazionale
della sentenza di merito, non essendo infine
specificato il fatto controverso, decisivo per il
giudizio, sul quale la motivazione andrebbe ritenuta
insufficiente.
E’ invece in parte inammissibile e in parte comunque
infondato laddove lamenta la contraddittorietà della
sopra detta motivazione.
Non si apprezza la esistenza di affermazioni
motivazionali in reciproca elisione, perché, sebbene
in modo lessicalmente approssimativo, la sentenza ha
escluso l’assoggettamento a imposta di registro del
supposto conferimento immobiliare accertando che, in
concreto, alla società semplice non erano stati
trasferiti immobili di sorta.

9

L’affermazione è congrua e sufficiente allo scopo.
Invero l’effetto di “trasferimento dell’azienda
agricola”

appare

impropriamente

evocato

dalla

commissione regionale come sinonimo di un semplice
trasferimento gestorio. Cosicché non intacca la

linearità della ratio decidendl.
Quanto al profilo afferente l’individuazione della
costituzione della società semplice, quale atto
enunciato, la doglianza appare inammissibile per
difetto di autosufficienza.
Osserva il collegio che dalla sentenza risulta che,
in applicazione dell’art. 22, l ° co., del d.p.r. n.
131 del 1986, era stato assoggettato a imposizione, a
mezzo dell’avviso di liquidazione impugnato, il
(solo) conferimento immobiliare in società semplice.
E la diversa affermazione della ricorrente, mancando
della trascrizione del contenuto dell’atto
impositivo, per lo meno nelle sue parti salienti, non
soddisfa il fine di specificità imposto dall’art.
366, n. 3, c.p.c.
VII. – Il ricorso è quindi rigettato.
La complessità della vicenda nei suoi profili di
fatto giustifica la compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.

10

IsENTE
ì< Al SENsi 2,'),:dí/19($16 N. 131 TAL. ALii N. 5 MATERIA TRii3GTAXIA . - La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 3 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA