Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14148 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27371/2008 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI Renato, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENERI FRANCO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato ROMEO Luciana, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

3/04/08, depositata l’08/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8 agosto 2008 la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato la domanda avanzata da P.F. nei confronti dell’INAIL, per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto adottato dal medesimo Istituto in ordine alla sua richiesta di certificazione di esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa.

Incontroversa la circostanza che tale richiesta era stata avanzata oltre il 15 giugno 2005, termine di scadenza previsto dal D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 2, in attuazione della disposizione dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 6, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il giudice del gravame ha ritenuto l’inammissibilità della remissione in termine invocata dal P. per l’istanza di applicazione del beneficio contributivo previsto dalla L. 27 marzo 1992 n. 257, art. 13, comma 8, e successive modifiche.

La cassazione della sentenza è ora domandata dal soccombente con ricorso basato su un motivo.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 2, e critica la sentenza impugnata per non avere concesso al P. la rimessione in termini in ordine alla richiesta di certificazione da rivolgere all’INAIL, presentata oltre la scadenza stabilita dalla norma denunciata, a causa della patologia che aveva colpito il lavoratore.

Sostiene l’applicabilità della rimessione in termini, in quanto principio di carattere generale desumibile dall’art. 1218 cod. civ..

Ritiene la Corte la manifesta infondatezza del ricorso, per cui è irrilevante procedere all’esame della questione della mancanza di un adeguato quesito di diritto, che evidenziata nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., è confutata dal ricorrente.

Assolutamente pacifica è infatti la circostanza che l’odierno ricorrente non aveva presentato alla sede INAIL di residenza la domanda richiesta per ottenere il beneficio della rivalutazione del periodo contributivo per l’esposizione al rischio amianto, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 6, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, termine stabilito a pena di decadenza del diritto al suddetto beneficio.

Ed osserva la Corte che non possono avere alcuna rilevanza le circostanze soggettive dedotte dal ricorrente, a giustificazione della mancata presentazione entro la suddetta scadenza della domanda diretta ad ottenere quel beneficio, e che a suo avviso dovrebbero consentirgli la rimessione in termini.

Tale istituto, disciplinato dall’art. 184 bis cod. proc. civ., si riferisce, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alle sole decadenze nella quali siano incorse le parti nella trattazione della causa nel giudizio di primo grado, senza possibilità, dato il suo carattere eccezionale, di una interpretazione analogica, che consenta di estenderne l’applicazione ad altre fasi del giudizio (Cass. 19 luglio 2005 n. 15216, Cass. 21 novembre 2007 n. 24249) o a situazioni esterne allo svolgimento del giudizio (Cass. 6 dicembre 2000 n. 15491).

Tanto basta per escludere che la rimessione in termini sia un istituto di carattere generale, come si sostiene in ricorso, ed inconferente a supporto di questa tesi è il richiamo che il ricorrente fa all’esonero di responsabilità previsto dall’art. 1218 cod. civ., allorchè il debitore dimostri che l’inadempimento dell’obbligazione a suo carico è dovuto alla causa a lui non imputabile, e lo stesso deve dirsi per il differimento degli obblighi tributari che può essere disposto dal legislatore in caso di calamità, in quanto norma speciale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico del P., non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato, come precisato dal medesimo ricorrente, con ricorso depositato il 22 novembre 2006, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00, per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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