Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14148 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14148 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 7384-2008 proposto da:
VIOLANTE LEONARDO, VIOLANTE ANDREA in proprio e quale
difensore di se stesso, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato NANNA VITO, rappresentati e difesi
dall’avvocato VIOLANTE ANDREA giusta delega a
2013

margine;
– ricorrenti –

1178
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2;
– intimato –

sul ricorso 11381-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 05/06/2013

VIOLANTE LEONARDO, VIOLANTE ANDREA in proprio e quale
difensore di se stesso, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato NANNA VITO, rappresentati e difesi
dall’avvocato VIOLANTE ANDREA giusta delega a

– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
DI BARI 2;
– intimati –

avverso la sentenza n. 116/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 14/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi.

margine;

Svolgimento del processo
Andrea e Leonardo Violante hanno proposto separati
ricorsi per cassazione contro la sentenza n. 116-1107 della commissione tributaria regionale della
Puglia che ha dichiarato l’inammissibilità del loro

appello avverso la decisione di primo grado, della
commissione tributaria provinciale di Bari, con la
quale era stato respinto un ricorso contro un avviso
di liquidazione di imposta di registro.
L’imposta aveva attinto la registrazione di una
sentenza del tribunale di Bari in data 26.2.2003.
La commissione tributaria regionale ha motivato la
decisione affermando che era stato violato il
disposto ex art. 53, 2 ° co., del d. lgs. n. 546 del
1992, posto che gli appellanti, avendo notificato
l’appello non a mezzo di ufficiale giudiziario, non
avevano poi provveduto a depositarne una copia
presso la segreteria della commissione provinciale.
I ricorrenti propongono due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I ricorsi

identici e rispettivamente

notificati, il primo (n. 7384-08 del r.g.),
all’agenzia presso l’avvocatura dello Stato in data
6.3.2008 e, il secondo (n. 11381-08 del r.g.),
all’agenzia presso la sua sede (locale e nazionale)

1

in data 15.4.2008 – vanno riuniti ai sensi dell’art.
335 c.p.c.
Invero il secondo ricorso ha funzione sanante della
nullità della notifica del primo, posto che dagli
atti risulta che l’agenzia non era stata difesa

dinanzi al giudice tributario a ministero
dell’avvocatura dello Stato.
Devesi dare in tal senso continuità all’orientamento
secondo il quale, in tema di contenzioso tributario,
qualora nel giudizio di merito l’agenzia delle
entrate non sia stata rappresentata dall’avvocatura
dello Stato, è da ritenere nulla (e non inesistente)
la notifica del ricorso per cassazione effettuata
presso l’avvocatura detta, non potendosi escludere
l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo
di esecuzione della notifica e il destinatario della
stessa, in considerazione delle facoltà, concesse
all’agenzia fiscale dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio
1999 n. 300, di avvalersi del patrocinio
dell’avvocatura medesima.
Per cui la nullità può essere sanata sia nel caso in
cui

l’agenzia

si

costituisca

senza

sollevare

eccezioni al riguardo, sia per effetto di
rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291
c.p.c. (v. sez. un. n. 22641/07).

2

M – I due motivi, da esaminare congiuntamente
perché chiaramente connessi, sono infondati.
I ricorrenti prospettano, in reciproca alternativa,
come interpretazione costituzionalmente orientata o
come esito di una questione di legittimità

costituzionale, la violazione o la falsa applicazione
dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 come
modificato dal d.l. n. 203 del 2005, conv. in 1. n.
248 del 2005, affermando che, in caso di mancato
deposito della copia dell’atto di appello nella
segreteria della commissione tributaria provinciale,
la sanzione di inammissibilità dell’appello sarebbe
irragionevole rispetto all’esigenza primaria del
diritto di difesa di cui all’art. 24 cost., specie
allorché sia stato instaurato regolarmente il
contraddittorio nel giudizio di impugnazione; e
comporterebbe altresì una violazione del principio di
parità processuale delle parti, presidiato dall’art.
3 cost., avvantaggiando ingiustificatamente la parte
appellata rispetto alla parte appellante.
III. – Osserva il collegio che la suddetta questione
è stata già sottoposta all’esame della Corte
costituzionale, con esito negativo.
E in effetti non appare dubitabile che, ai sensi
dell’art. 53, 2 ° co., del d.lgs. n. 546 del 1992,
l’appello, ove non depositato in copia presso la

3

segreteria

della

commissione

provinciale,

è

inammissibile salvo che l’appellante non l’abbia
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
La

ratio

di una simile previsione è notoriamente

quella di fornire al giudice di primo grado una

tempestiva e documentata notizia della proposizione
del gravame ai fini del passaggio in giudicato della
sentenza. E l’incombente suppone un implicito termine
perentorio per l’effettuazione della deposito, in
coerenza col termine per la costituzione in giudizio
dell’appellante medesimo.
IV. – Il dubbio di costituzionalità, che i ricorrenti
ancora paventano, non ha ragione di essere.
E’ sufficiente rammentare che, finanche da ultimo, la
corte costituzionale ha ribadito l’errore prospettico
che ne è alla base, sulla premessa che, in tema di
disciplina del processo e di conformazione degli
istituti processuali, il legislatore dispone di
un’ampia discrezionalità con il solo limite della
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle
scelte compiute. Mentre deve escludersi che la
disciplina censurata sia irragionevole, in quanto lo
scopo della norma è – come accennato – quello di
informare tempestivamente la segreteria del giudice
di primo grado in ordine all’intervenuto appello, per
impedire una erronea attestazione circa il passaggio

4

in giudicato della sentenza emessa da detto giudice.
Sicché il fatto che il legislatore, proprio
all’indicato fine, abbia posto a carico
dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto
di impugnazione a pena di inammissibilità trova una

razionale giustificazione, essendo la decisione di
non avvalersi della notificazione a mezzo di
ufficiale giudiziario rimessa alla scelta, non
subordinata ad alcuna condizione, dell’appellante.
Non sussiste, allora, alcuna disparità di
trattamento, né in rapporto al valore della tutela
delle parti del processo in posizione di parità (come
qui affermato dai ricorrenti), né in generale tra chi
utilizza lo strumento della notifica dell’appello per
mezzo dell’ufficiale giudiziario e chi, anche per
ragioni di convenienza (o di celerità della
procedura), si avvale, invece, della spedizione
dell’atto a mezzo posta con raccomandata a.r.
E questo perché le due forme di notificazione sono
dal legislatore conformate in modo diverso; e la
natura pubblica dell’ufficio cui è affidato il
compimento dell’atto e lo specifico dovere che gli è
imposto dalla legge giustificano la mancata
previsione di un effetto di decadenza (o di
inammissibilità) correlato all’inosservanza del detto
dovere (cfr. C. cost. nn. 237/07, 221/08, 321/09,

5

CIENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL
N. 131 TAb. ALL . N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
229/10; nonché (ord.) n. 67/07, 134/09, 43/10. Da
ultimo ancora C. cost. n. 17/11).
V. – Considerandosi che, nel caso di specie,
l’appello era stato proposto dopo l’entrata in vigore
della d.l. di modifica dell’art. 53, 2 ° co., del d.

art. 3-bis, 7 ° co., introdotto dalla legge di
conversione 2 dicembre 2005 n. 248, in vigore dal 3
dicembre 2005), correttamente il giudice del merito
la considerato l’omissione come causa di
inammissibilità

(v.

Sez.

5^

n.

21077/11;

n.

27971/2011).
p.q.m.
la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 3 aprile 2013
si de
P

lgs. n. 546 del 1992 (d.l. 30 settembre 2005 n. 203,

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