Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14147 del 24/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 24/05/2021), n.14147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELE F. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21928-2013 proposto da:
F.D., F.P., F.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2013 della COMM.TRIB.REG. del Veneto,
depositata il 11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n. 17/18/13 depositata l’11.2.2013, non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 ottobre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
Che:
La soc. F.P. & C. snc e i soci F.P., F.D. e F.R. proponevano distinti ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento recanti rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 ai fini Irap ed Iva, quanto alla società e Irpef, quanto ai soci, oltre sanzioni. Gli atti impositivi traevano origine da un accesso mirato eseguito da funzionari dell’Amministrazione finanziaria. Con i menzionati ricorsi per come si legge nella sentenza impugnata – la società, per parte sua, chiedeva di dichiarare l’avviso di accertamento “nullo, inefficace e improduttivo di effetti e il riconoscimento dei costi sostenuti e contabilizzati, ma non indicati nella dichiarazione dei redditi della società”; i soci, per parte loro, “riproponevano le doglianze formulate nell’atto d’impugnazione proposto dalla società, senza formulare alcuna specifica contestazione in relazione all’attribuzione a ciascuno di essi dei maggiori redditi di partecipazione e alla determinazione delle relative maggiori imposte e sanzioni”.
Nel contraddittorio tra le parti (essendosi l’Ufficio costituito in giudizio), la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – previa loro riunione – rigettava i ricorsi.
Avverso detta sentenza le parti contribuenti proponevano, con un unico atto, appello; nel corso del relativo giudizio, perveniva comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate rappresentava l’avvenuta definizione della lite, da parte della società, ai sensi del D.L. n. 98 de 2011, art. 39, comma 12, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente all’avviso di accertamento relativo alla società e trattarsi la causa quanto alle altre parti.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale dichiarava estinto il giudizio quanto al rapporto processuale con la società e rigettava per il resto il gravame. Per la cassazione di tale sentenza F.P., D. e R. propongono ricorso – affidato a tre motivi – illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso si compone di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Violazione dell’art. 24 Cost.. L’autonomia delle controversie instaurate dai soci in materia di redditi da partecipazione rispetto alla definizione della lite effettuata dalla società che esplica i suoi effetti limitatamente all’Irap ed all’Iva (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; 2) “Omessa motivazione o motivazione apparente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Mancato esame delle ragioni addotte dai soci per contestare la rideterminazione del reddito pro quota (Vizio della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; 3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla questione della deducibilità della perdita su crediti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
Con il primo motivo i ricorrenti rilevano che la società ha definito la vertenza con riguardo, unicamente, all’Irap e all’Iva, senza che nessun effetto possa, da ciò, ricollegarsi al contenzioso relativo ai soci per la rideterminazione dei redditi pro quota: si tratta di contenzioso autonomo, che, come tale, avrebbe dovuto essere trattato dalla CTR.
Il motivo è fondato.
La CTR ha ritenuto che la definizione della lite con la società e la conseguente estinzione del giudizio abbiano reso definitivo l’avviso di accertamento a carico della società e conseguentemente anche la rettifica del reddito d’impresa da imputare ai soci, in considerazione anche del fatto che questi si sono limitati – in entrambi i giudizi di merito – a fare proprie le doglianze formulate dalla società.
– Osserva il collegio che nella fattispecie in esame l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci conservano, ciascuno, la propria autonomia, contrariamente a quanto si verifica nell’accertamento con adesione, ad istanza della società, che costituisce titolo per effettuare un accertamento nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione (cfr., ordinanza 21834 del 7.9.2018); e, con riferimento all’autonomo avviso di accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti del socio, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto, costituito dalla richiesta di definizione agevolata della lite fatta dalla società, atteso che la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi e per imposte differenti, sicchè il condono fiscale ottenuto da una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, rispetto ai quali l’Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, con l’ulteriore effetto che sono i soci a presentare eventualmente istanze dirette ad avvalersi del condono, il che nella specie non è avvenuto.
– Nei termini appena esposti si è di recente pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15076 del 15.7.2020, alla quale intende la presente decisione dare continuità.
– L’accoglimento del primo motivo comporta che resta assorbito l’esame degli altri.
– All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il primo motivo – assorbito il resto – cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021