Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14147 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27013/2008 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE

NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato MIELE RENATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PERA Paolo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1009/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

17/06/08, depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15 luglio 2008 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione Tribunale di Livorno, ha accolto la domanda avanzata da D.S.R. per il riconoscimento del diritto all’assegno d’invalidità, ritenendo che l’autocertificazione proveniente dalla parte è prova sufficiente del requisito del reddito. Ha aggiunto la Corte Territoriale che l’appellante aveva prodotto in appello l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate di Livorno da cui risultava la mancanza di redditi per il 2002.

Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso con due motivi.

Sia l’assistibile che il Ministero hanno depositato controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Istituto ricorrente, denunciando violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 11 e 13, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. (primo motivo) e violazione degli artt. 414, 345 e 437 cod. proc. civ. (secondo motivo), critica la sentenza impugnata per avere attribuito all’autocertificazione della parte valore probatorio in relazione ad uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione, e per aver preso in esame un documento prodotto in appello, contro il divieto di ammissione di nuove prove nel giudizio di secondo grado.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La più recente giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 3 aprile 2003 n. 5167, riportata unitamente ad altre decisioni successive nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., per evidenziare la fondatezza della questione sollevata con il primo motivo, è nel senso che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati.

Tale orientamento è condiviso dal Collegio e resta così superato il diverso, precedente indirizzo cui si è rifatta la resistente in controricorso.

La sentenza impugnata ha invece deciso in modo difforme dal principio di diritto sopra trascritto, riconoscendo valore probatorio all’autocertificazione del proprio reddito fatta dalla parte.

Nè ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, il cui onere fa carico all’assistibile, può tenersi conto della certificazione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto esibita in grado di appello, contro il divieto di ammissione in quella fase del giudizio di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti (Cass. sez. unite 20 aprile 2005 n. 8202, e numerose altre successive).

Il ricorso deve essere perciò accolto.

Cassata la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da D.S.R..

Non si deve provvedere sulle spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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