Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14147 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7707-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA

21, presso lo studio dell’avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO PICCHIARELLI, VITTORIO

BETTI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MACERATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1599/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 2/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. proposè appello avverso la sentenza del Tribunale di Camerino n. 110 del 27 aprile 2012, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere la condanna della Provincia di Macerata al risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta avvenuta in data (OMISSIS), allorchè, mentre era alla guida di una motocicletta e percorreva la Strada provinciale (OMISSIS), aveva perso il controllo del motociclo cadendo a terra a causa della presenza, sul manto stradale, di una estesa macchia d’olio.

L’appellata resistette all’appello e ne chiese il rigetto.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1599, pubblicata il 2 agosto 2018, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito T.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che il ricorso è stato tempestivamente proposto.

1.1. Ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

La norma citata prevede, quindi, che, in tutti i casi, come quello in esame, in cui il deposito della sentenza sia avvenuto durante il periodo di sospensione, il decorso del termine per impugnare ex art. 327 c.p.c., comma 1, è differito alla fine di detto periodo.

Il problema del decorso del termine processuale, il cui inizio si verifichi in periodo di sospensione, è già stato affrontato in numerose occasioni anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 4/07/1983 n. 4814; Cass., sez. un., 28/03/1995, n. 3668; Cass., sez. un., 5/10/2009, n. 21197) le quali hanno nel tempo sempre confermato l’interpretazione secondo cui, quando un termine decorre da un atto verificatosi nel periodo di sospensione feriale ex L. 7 ottobre 1969, n. 742, il primo giorno successivo alla cessazione della sospensione, una volta rappresentato dal 16 settembre, ora dal 1 settembre in forza del D.L. n. 132 del 2014, art. 1, conv. in L. n. 162 del 2014, rientra nel computo.

Questo indirizzo è stato seguito anche da successive sentenze di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la Disp. della L. n. 742 del 1969, art. 1, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l’inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo” (Sez. 1, Sent. n. 7112 del 2017, Sez. 5, Sent. n. 19874 del 2012).

Si è ritenuto, infatti, che sarebbe contrario alla ratio dell’art. 155 c.p.c., lasciare fuori dal computo un giorno intero (il 1 settembre) in cui l’atto di riferimento non si è verificato, giorno che si aggiungerebbe illogicamente a quelli interi del termine, allungandolo senza alcuna ragionevole giustificazione. La funzione del principio dies a quo non computatur in termIne, infatti, attiene all’esigenza di dare rilievo (quando il termine è a giorni), a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno relative al momento in cui si sia verificato l’atto che costituisce il punto di riferimento del termine, nonchè l’effetto giuridico di quell’atto.

A tal proposito, infatti, costituisce principio del tutto consolidato quello secondo il quale in tema di impugnazioni la disciplina generale dell’art. 155 c.p.c., prevede che il decorso del termine ha inizio il giorno successivo a quello della notifica o del deposito della sentenza.

Il giorno che non viene computato nel termine, secondo il principio dell’art. 155 c.p.c., è il giorno (con riferimento specifico alle impugnazioni) in cui si è verificato l’atto.

Nel caso in cui quell’atto si – realizzi nel periodo feriale, esso rimane pienamente valido ed efficace nella sua interezza, sicchè il differimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell’atto abbia il punto temporale di riferimento. Non vi è preclusione, in definitiva, a che il dies a quo, da non computare nel termine, sia individuabile nello stesso giorno in cui l’atto abbia manifestato i suoi effetti e rimanga detta individuazione ancorchè l’atto stesso sia caduto in periodo feriale.

Su tale base non potrebbe trovare adeguata spiegazione il diverso trattamento dei termini il cui decorso abbia inizio prima del 1 agosto, rispetto a quelli il cui inizio si verifichi nel periodo feriale. In quest’ultimo caso, infatti, si aggiungerebbe un ulteriore giorno a quelli (31) del periodo feriale normale, senza alcuna logica spiegazione.

In virtù delle considerazioni esposte, si ritiene di dovere dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte a Sezioni Unite con le pronunce sopra citate, dovendosi, quindi, nel caso di specie, computare nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., anche il giorno 1 settembre 2018.

La particolarità del caso in scrutinio, rispetto a quelli esaminati dalle sentenze sopra richiamate, è costituita dalla circostanza che, nella specie, deve applicarsi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, u.p., essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 2 agosto 2018, come già evidenziato, e che il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., va operato ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, non ex numero (o ex numero ed ex nominatione dierum, come solitamente avveniva quando la sospensione feriale era pari a 46 giorni, Cass., 9/07/2012, n. 11491) ma solo ex numeratione dierum, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass., ord., 30/05/2018 n. 13546; Cass. 31/08/2015, n. 17313).

A tanto deve aggiungersi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21197 del 5 ottobre 2009, hanno affermato che il termine per la proposizione dell’impugnazione – e, quindi, anche del ricorso per cassazione – stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, – nella sua previgente formulazione -, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur termine, esso decorre dal 16 settembre.

L’orientamento qui riferito è perfettamente consonante con la previsione – già sopra ricordata – del secondo inciso della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1.

Infatti, là dove esso dice che l’inizio del decorso del termine che avrebbe inizio nel periodo della sospensione “è differito alla fine di detto periodo”, implica la volontà del legislatore di collocare il momento iniziale del termine – nella vigenza dell’attuale disciplina del periodo – quando il periodo feriale è terminato e, poichè esso termina attualmente il 31 agosto ed il differimento deve collocarsi necessariamente dopo tale fine, l’inizio del decorso del temine differito si situa al 1 settembre.

Tale giorno è utile per il decorso del termine e, poichè l’art. 155 c.p.c., comma 2, quando prevede che il computo del termine a mesi, qual è quello di cui all’art. 327 c.p.c., si fa osservando il calendario comune – e tale disposto significa che occorre fare riferimento al giorno corrispondente dei mese (ex nominatione) di scadenza del termine indicato a mesi – ne consegue che i sei mesi dal 1 settembre si debbono ritenere scaduti nel giorno corrispondente di scadenza de semestre, che non può che essere il 1 marzo dell’anno successivo.

Se si facesse riferimento al 28 febbraio, si finirebbe per situare l’inizio del decorso del termine come differito al 31 agosto, ma tale giorno non si colloca oltre la fine del periodo feriale, ma ne costituisce l’ultimo giorno.

Si aggiunga – lo si rileva per completezza – che il giorno 1 settembre deve considerarsi utile, dato che per il termine a mesi non opera l’art. 155 c.p.c., comma 1: quindi, il termine semestrale dal 1 settembre non potrebbe dirsi scaduto il 2 marzo, come accadrebbe se operasse l’art. 155 c.p.c., comma 1.

Pertanto, conclusivamente, il termine in parola, nel caso all’esame, iniziato a decorrere il 1 settembre 2018, è venuto a scadere il 1 marzo 2019, proprio in virtù del calcolo da operarsi nei sensi predetti.

Ne consegue che il ricorso in scrutinio, notificato in data 1 marzo 2019, è tempestivo.

2. Il ricorso all’esame è comunque inammissibile sotto altro profilo.

2.1. In particolare si evidenzia che, con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto “la fattispecie riconducibile nello schema del “fortuito” ex art. 2051 c.c.”.

Sostiene il T. che, pur risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che: “a) fa causa della caduta del motociclista è rappresentata dalla presenza d’olio sulla strada, b) la perdita di olio era causata da un autocarro di proprietà della Società B.; c) il fenomeno si ripeteva nel tempo e la provincia ne era informata” e che, quindi, da tale motivazione emerga “la prevedibilità del reiterarsi della situazione di pericolo poi concretizzatasi (nuovo passaggio dell’automezzo con sversamento d’olio). Così come ampiamente prevedibile era il passaggio di altri utenti della strada”, la successiva affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, della configurabilità, nella specie, del fortuito non sarebbe, tuttavia, in linea con i principi di diritto in materia, “ostandovi proprio quella prevedibilità”.

2.2. Alla luce delle doglianze così come formulate, va evidenziato che il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione della Corte di merito di per sè idonea a sorreggere la decisione e secondo cui “i controlli quotidianamente eseguiti (dalla Provincia di Macerata) apparivano idonei a porre rimedio in modo sufficientemente tempestivo a situazioni di pericolo, conseguenti alla circolazione del veicolo, ancora non identificato, che perdeva olio, non potendosi esigere da parte del personale della Provincia un continuo appostamento per individuarlo, non essendovi per l’Ente convenuto la possibilità di sapere se, quando e dove il veicolo che stava sporcando il manto stradale sarebbe transitato nuovamente, circostanza quest’ultima che esclude anche la possibilità di ipotizzare l’apposizione di un segnale che avvertisse del pericolo connesso alla possibile presenza di macchie d’olio, essendo ben difficilmente individuabile un preciso punto dove apporre un tale segnale. Infatti, sebbene fosse, almeno in linea teorica, prognosticabile che il veicolo sarebbe tornato a circolare nuovamente sulla strada provinciale perdendo olio, tuttavia la Provincia convenuta non poteva prevedere in concreto nè dove (su quale tratto) nè quando (in quale momento) il camion sarebbe passato, non essendo ancora in possesso di informazioni acquisite successivamente, a seguito della individuazione del mezzo che spargeva olio”.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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