Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14147 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20749/2012 proposto da:

Comune di Giaveno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via di Monte Fiore n.22, presso l’avvocato

Gattamelata Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Merani Carlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) – (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Niccolò

Porpora n.16, presso l’avvocato Molè Marcello, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Collu Luisella, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che conclude per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Giaveno proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in cui la sua domanda di ammissione del credito di Euro 506.823,45 per danni conseguenti all’inadempimento della società fallita al contratto di appalto del 15.12.2008 per lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria di una scuola – contratto del quale la Giunta Comunale aveva deliberato la risoluzione in data 23.2.2010 – era stata accolta solo nei limiti dell’importo di Euro 10.366,44 (risultante versato dal Comune in favore di un dipendente della società fallita a definizione di una causa da questi proposta per competenze non corrispostegli dalla impresa).

Nella resistenza della Curatela, il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione, osservando in sintesi come le conseguenze pregiudizievoli per le quali il Comune ha chiesto di essere ammesso al passivo non possano ritenersi imputabili alla impresa appaltatrice, atteso che il rifiuto da quest’ultima manifestato di ottemperare a due ordini di servizio di ripresa dei lavori all’interno dell’edificio – dopo averli sospesi a causa del casuale rinvenimento di amianto nella pavimentazione, non segnalato nel progetto – deve ritenersi legittimo e motivato, anche in considerazione del comportamento assunto dalla stazione appaltante che dopo la scoperta della esistenza dell’amianto non aveva provveduto alla immediata bonifica delle aree interessate, richiedendo alla impresa di continuare i lavori così esponendo le maestranze a gravi rischi e l’impresa stessa a gravi responsabilità.

Avverso tale decreto, depositato il 6 luglio 2012, il Comune di Giaveno ha proposto ricorso a questa Corte, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso la Curatela del Fallimento (OMISSIS)

Fissata la adunanza in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis.1. c.p.c., il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte – rilevando l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo e terzo -, ed il ricorrente ha successivamente depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 136 (codice appalti pubblici), nella quale il giudice di merito sarebbe incorso là dove ha rimesso in discussione il contenuto e i presupposti della delibera di risoluzione contrattuale non considerando come questa, quale atto di autotutela consentito dalla legge alla P.A. in deroga al generale divieto imposto alle parti di un contratto, sia immediatamente valida ed efficace potendo essere rimessa in discussione soltanto a seguito della instaurazione da parte dell’appaltatore di un apposito contenzioso giurisdizionale per la declaratoria di illegittimità della risoluzione, contenzioso mai instaurato dalla (OMISSIS).

Il Collegio ritiene la doglianza priva di fondamento, per le ragioni rettamente esposte dal pubblico ministero in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur se formatasi in relazione all’analoga facoltà di rescissione unilaterale del contratto riconosciuta alla P.A. dal previgente L. n. 2248 del 1865, art. 340, all. F. Centrale, nell’orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 14539/2001; Id. n. 6992/2005; Sez. 1 n. 17499/2008), è l’affermazione secondo cui l’atto con il quale la P.A. esercita tale facoltà, ancorchè rivestito delle forme dell’atto amministrativo, non è idoneo ad incidere sulle paritetiche posizioni soggettive nascenti dal contratto di appalto aventi – per ciò stesso – consistenza di diritti soggettivi, onde il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione sulle relative controversie, non è vincolato, nell’autonomo accertamento in ordine alla fondatezza delle pretese delle parti, dalle risultanze del provvedimento amministrativo nè dalla mancata impugnazione dello stesso, ben potendo ritenere, in via incidentale ed al solo fine di giudicare della fondatezza o non delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti, il difetto dei presupposti per l’esercizio della facoltà di autotutela esercitata dalla P.A. Non è dato, d’altronde, scorgere il motivo per il quale ciò sarebbe consentito nel solo ambito di un giudizio instaurato dalla impresa appaltatrice, e non anche – come nella specie – quando il giudice sia chiamato a giudicare della contestata fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla P.A. nei confronti della impresa appaltatrice.

2. Anche con riguardo agli altri due motivi le conclusioni del pubblico ministero meritano condivisione.

2.1. In tal senso, va evidenziato come il secondo motivo, con il quale viene denunciata l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa l’inimputabilità alla impresa appaltatrice dei danni lamentati (della cui entità il provvedimento impugnato non ha trattato), si risolve nella richiesta di un riesame nel merito, evidentemente estraneo alla verifica di legittimità, della valutazione espressa nel provvedimento dal giudice di merito. Il quale, sul tema centrale della controversia, ha congruamente e coerentemente motivato il suo convincimento in ordine alla interferenza dell’amianto, presente nella colla applicata sulla superficie inferiore dei pavimenti di linoleum, con la prosecuzione dei lavori di appalto, che implicavano l’ingresso in locali ove si trovavano pavimenti rimossi e massetti demoliti o comportavano il sollevamento del pavimento, come ad esempio accade quando si demoliscono murature perimetrali o interne. E, sul punto, la parte ricorrente ribadisce genericamente la sua opposta tesi secondo la quale sarebbe stato possibile, senza pregiudizio per la salute e la sicurezza, limitarsi a sospendere le lavorazioni interessate dalla rimozione di aree di pavimentazione.

2.2. Quanto infine al terzo motivo, la doglianza di violazione del già richiamato art.136 codice appalti – che consisterebbe nell’attribuzione della efficacia risolutiva del rapporto alla comunicazione, precedente alla delibera di risoluzione adottata dalla Giunta comunale, del recesso della impresa – non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che prescinde del tutto dalla rilevanza della dichiarazione di recesso della impresa appaltatrice precedente l’intervento autoritativo del Comune.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso in favore di controparte delle spese di questo giudizio, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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