Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14147 del 05/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14147 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 7008-2008 proposto da:
ESPOSITO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ERNESTO MONACI 13, presso lo studio dell’avvocato
MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 2 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
Data pubblicazione: 05/06/2013
- con troricorrente
–
avverso la sentenza n. 144/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 03/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZELLA DI BOSCO
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIACOBBE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
TERRUSI;
’t
Svolgimento del processo
Luigi Esposito ha proposto ricorso per cassazione,
con un motivo, cui l’amministrazione finanziaria ha
replicato con controricorso, avverso la sentenza con
la quale la commissione tributaria regionale del
Lazio, riformando la decisione di primo grado, aveva
disatteso un ricorso nei confronti di un avviso di
liquidazione conseguente alla registrazione di una
sentenza del tribunale di Roma.
Questa
sentenza,
seppure
condannando ulteriori
convenuti, aveva respinto la domanda risarcitoria
proposta dalla curatela del fallimento Imcores s.r.l.
nei confronti del predetto Esposito.
La
commissione
tributaria
regionale,
ai
fini
dell’imposta di registro e di bollo sull’atto
giudiziario, ha ritenuto ininfluente la circostanza
dell’avvenuta assoluzione dell’Esposito da ogni
pretesa, dal momento che questi era stato comunque
parte del relativo giudizio. Ha aggiunto che la
deduzione afferente l’applicabilità dell’art. 59,
lett. d), del t.u. n. 131 del 1986 era rimasta priva
di riscontro, non essendovi stata alcuna
registrazione a debito della sentenza civile di
risarcimento dei danni da cui era scaturita l’imposta
principale.
Motivi della decisione
1
I. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione e
la falsa applicazione degli artt. 59 e 60, 2 ° co.,
del t.u. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c.
Nel quesito di diritto si chiede di stabilire se,
“considerato che nell’art. 59 del d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, che regola la registrazione a debito, è
stata aggiunta, alle fattispecie previste dall’art.
57 del d.p.r. n. 634 del 1972, la lettera d) relativa
alle sentenze portanti condanna al risarcimento del
danno susseguente a fatti che costituiscono reato,
gli uffici finanziari (..) devono procedere al
recupero dell’imposta nei confronti della parte
obbligata al risarcimento ed indicata in sentenza in
base al comma secondo dell’art. 60 anche nelle
ipotesi in cui – per errore e/o omissione del
cancelliere e/o operatore dell’agenzia delle entrate
non sia stata annotata alcuna registrazione a
debito della sentenza”.
M – Il ricorso è inammissibile.
A
disparte
l’errore
materiale
correlato
al
riferimento al d.p.r. n. 634 del 1972 (che alla
fattispecie non si estendeva
ratione temporis),
il
citato quesito di diritto delinea i confini di una
censura unicamente attinente al profilo della
registrazione della sentenza a debito. Profilo
2
secondo il quale, a dire della commissione tributaria
regionale, l’art. 59 citato non potevasi nella specie
applicare perché non vi era stata, appunto, alcuna
registrazione a debito.
Non risulta, di contro, in tal guisa impugnata la
ratio decidendi
specifica – ulteriore e primaria –
secondo la quale il giudice d’appello ha ritenuto
“fondata la pretesa dell’appellante ufficio, perché
ai sensi dell’art. 57 d.p.r. 131/86, tutte le parti
in causa sono solidalmente responsabili della
registrazione delle sentenze, fermo restando il
diritto di rivalsa nei confronti delle controparti”.
III. In base all’orientamento assolutamente
pacifico di questa corte regolatrice, che nella
specie deve trovare ulteriore conferma (v. per tutte
sez. un. n. 36/2007), ove una sentenza si fondi su
più ragioni, tutte autonomamente idonee a
sorreggerla, è necessario – per giungere alla
cassazione della pronunzia – da un lato che ciascuna
di esse abbia formato oggetto di specifica censura, e
dall’altro che il ricorso abbia esito positivo nella
sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure.
Unicamente in tal caso, invero, può realizzarsi lo
scopo dell’impugnazione.
Per cui è sufficiente che anche una sola delle dette
ragioni non formi oggetto di censura perché il motivo
3
agENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL
N. 131
1,3, – 1 1i. ! -72
di impugnazione debba essere disatteso nella sua
interezza, divenendo il ricorso inammissibile per
difetto di interesse derivante dal giudicato interno
sulla ratio non impugnata.
IV. – Tale è la situazione che caratterizza la
Consequenziale è la condanna dell’impugnante alle
spese processuali.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente alle spese processuali, che liquida in
euro 2.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate
a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
fattispecie in esame.