Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14146 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6978-2019 R.G. proposto da:

ENAV SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI;

– ricorrente –

contro

AEROPORTO V.C. di (OMISSIS) e (OMISSIS) SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTI MARTINI 13, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DI PORTO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITTORIO DOMENICHELLI, SIMONE CONTI, DAVIDE

CESTER;

– resistente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

VERONA, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

con citazione notificata il 2 gennaio 2012, Aeroporto V.C. di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. convenne, dinanzi al Tribunale di Roma, ENAV S.p.a. per sentir accertare la non debenza dell’importo rivendicato dalla convenuta per l’erogazione dei servizi resi all’attrice dal 2002 sino alla data di introduzione del giudizio, costituendosi in giudizio ENAV S.p.a. chiese il rigetto della domanda e propose domanda riconvenzionale, per il pagamento del credito maturato per la stessa causale fino al 9 febbraio 2012, integrando, poi, la domanda, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., con la richiesta di pagamento del credito maturato fino al 31 dicembre 2012;

il Tribunale di Roma rigettò la domanda attorea ed accolse la domanda riconvenzionale, condannando Aeroporto V.C. di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. al pagamento in favore della convenuta di Euro 18.729.563,84;

avverso la sentenza del Tribunale di Roma la parte soccombente propose gravame;

nelle more del giudizio di appello, ENAV S.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Verona l’emissione in data 19 maggio 2017 di un decreto ingiuntivo per il pagamento del credito relativo ai servizi resi ad Aeroporto V.C. di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. nel 2012;

la società ingiunta si oppose al decreto ingiuntivo chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ed eccependo l’incompetenza del Tribunale adito;

con ordinanza depositata il 17 gennaio 2019 il Tribunale di Verona rigettò l’istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dispose la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

ENAV S.p.a. ha proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza di sospensione resa dal Tribunale di Verona, lamentando il difetto di motivazione di tale provvedimento e deducendo l’insussistenza del rapporto di pregiudizialità, invocato dal giudice a quo, tra il giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma per l’impugnazione della sentenza n. 6581/17 del Tribunale capitolino e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Verona e sospeso con l’ordinanza impugnata in questa sede;

Aeroporto V.C. di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso in scrutinio in questa sede;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, convenuti in giudizio da Aeroporto V.C. di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. con l’atto di citazione in opposizione al d.i., hanno concluso per sentir accertare il loro difetto di legittimazione passiva e, in subordine, per sentir annullare l’ordinanza di sospensione del giudizio;

Aeroporto V.C. di Verona e Villafranca S.p.a. ed ENAV S.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-ter c.p.c.;

il P.G. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è stato tempestivamente proposto con atto notificato in data 18 febbraio 2019 (lunedì), risultando dalla documentazione in atti che l’ordinanza del Tribunale di Verona, cui lo stesso si riferisce, è stata comunicata al difensore dell’attuale ricorrente in data 17 gennaio 2019.

il ricorso è ammissibile alla luce del principio più volte affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., ord., 2/10/2017, n. 23010; Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142, Cass., ord., 25/11/2010, n. 23977);

nell’esercizio dei poteri di statuizione connaturatì al sindacato della Corte in sede di regolamento di competenza e che le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione anche, eventualmente, al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (Cass., ord., 24/10/2016 n. 21422; Cass., ord., 27/11/2014, n. 25232), il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza debba essere accolta – e in tal senso ha concluso anche il P.G. – alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale va dato in questa sede continuità e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide ii merito o le ragioni giustificatrici (Cass., ord., 29/05/2019, n. 14738; Cass., ord., 2/10/2017, n. 23010; Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord., 12/11/2014, n. 24046; v. pure Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027 e Cass., ord., 18/11/2013, n. 25890);

nella specie, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona ha rilevato che le questioni giuridiche sottese all’accertamento della debenza o meno delle somme chieste con il d.i. opposto e già menzionato sono state già sottoposte al vaglio del Tribunale di Roma nel giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 6581/2017 e ha dato atto della pendenza dell’appello avverso detta sentenza;

il Tribunale scaligero, tuttavia, si è limitato a ritenere che, “presupponendo la decisione della presente controversia la soluzione di questioni già oggetto del giudizio ancora pendente presso la Corte d’Appello di Roma, sussista un rapporto di pregiudizialità (tra) detto giudizio e quello qui in esame che induce a disporre la sospensione di quest’ultimo ex art. 337 c.p.c., comma 1”, ad osservare che “la sentenza del Tribunale di Roma n. 6851/2017 risulta aver applicato all’intero periodo oggetto di quella lite – dunque anche il periodo successivo al 03.08.2007 – il regime convenzionale concordato tra Enav e la società V.C., con potenziali riflessi anche in ordine alla individuazione del Tribunale territorialmente competente”, a ritenere, infine, che “ogni ulteriore questione debba essere riservata all’esito della definizione delle questioni dedotte nel giudizio pregiudicante attualmente pendente avanti alla Corte d’appello di Roma”, e ha, quindi, disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, “sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante attualmente pendente presso la Corte d’Appello di Roma”;

l’ordinanza del Tribunale di Verona, impugnata in questa sede omette, pertanto, di farsi carico di valutare la controvertibilità della soluzione delle questioni data con la sentenza appellata e di ipotizzare di non condividerla;

se il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell’adeguatezza degli argomenti a supporto della non ritenuta “autorità” della sentenza già intervenuta in altro giudizio e tuttora impugnata, giacchè in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito – estraneo al tipo del mezzo impugnatorio in parola, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell’attività del Giudice alla norma processuale che la regola – sull’oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, tuttavia questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti di validità del provvedimento di sospensione, in relazione all’esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione; “tale potere discrezionale può, infatti, bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purchè in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni: occorre allora, con tutta evidenza, che di tale intenzione di non riconoscimento si dia comunque, per quanto sommariamente e con valutazione ancora una volte discrezionale e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte (secondo Cass., ord. 23977/10, citata), espressamente conto, altrimenti risolvendosi la sospensione nell’esercizio immotivato di un potere – che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile – e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa – e non configurabile, per quanto detto – ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,” (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142, in motivazione);

nella specie, il potere di sospensione è stato esercitato del tutto illegittimamente in quanto la motivazione assunta nell’ordinanza di sospensione non risponde – come già evidenziato – in alcun modo al paradigma legale di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2;

risultano, invece, inammissibili in questa sede le domande proposte dai Ministeri per sentir accertare il loro difetto di legittimazione passiva;

alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va disposta la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nei termini di legge;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra la ricorrente e la resistente, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti di Ministeri resistenti, avendo essi aderito al ricorso per regolamento di competenza;

stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Verona; condanna la società resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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