Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14146 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14146 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 4006-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1176

FALLIMENTO COEDIN SRL;

intimato

avverso la sentenza n. 230/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 30/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 05/06/2013

udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3901/2000 il tribunale di Napoli
accoglieva l’opposizione della Fimat s.p.a. allo
stato passivo del fallimento di Coedin s.r.1.,
riconoscendo la prelazione derivante da un pegno.

In sede di registrazione della sentenza,
l’amministrazione finanziaria liquidava l’imposta
proporzionale di registro.
Il fallimento impugnava l’avviso di liquidazione sul
rilievo che il credito era stato già ammesso in
chirografo; per cui, trattandosi di riconoscimento
del solo diritto di prelazione, l’imposta avrebbe
dovuto essere applicata in misura fissa, ai sensi
dell’art. 8, lett. c), della tariffa.
Questa tesi veniva

accolta

dalla

commissione

tributaria provinciale di Napoli, con sentenza poi
confermata in appello.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione, in un motivo, contro la sentenza della
commissione tributaria regionale della Campania
depositata il 30.1.2007, non notificata.
L’intimata curatela non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Nell’unico motivo di ricorso, rubricato come
violazione dell’art. 2796 c.c. e dell’art. 8, lett.
c), della tariffa allegata al t.u. n. 131 del 1986,

1

si sostiene che la sentenza che,

accogliendo

l’opposizione allo stato passivo proposta da un
creditore ammesso in chirografo, riconosca il dedotto
privilegio derivante da pegno, giustappunto in quanto
accerta l’esistenza di una causa di prelazione, e

quindi un diritto di natura patrimoniale, deve essere
tassata, ai fini del registro, con aliquota
proporzionale.
Si censura, in nome di tale affermazione, l’opposto
principio enunciato dalla sentenza di merito.
II. – Il motivo non ha fondamento.
E’ invero soggetta non all’imposta in misura fissa,
ma alla imposta proporzionale di registro dell’ 1%,
prevista dall’art. 8, lett. c), della tariffa, parte
prima, allegato A, al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131,
la sentenza che a seguito di giudizio di
opposizione – ammette al passivo del fallimento un
credito in precedenza escluso (v. per tutte Sez. 5^
n. 14816/11).
Difatti una simile sentenza contiene la prevista
pronuncia di accertamento del credito, id

est

del

diritto a contenuto patrimoniale.
Non così, invece, la sentenza che, in accoglimento
dell’opposizione allo stato passivo, riconosca la
natura privilegiata di un credito fatto valere nella

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procedura fallimentare e ammesso in via chirografaria
dal giudice delegato.
Codesta sentenza è infatti soggetta a imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, 1 0
co., lett. d), della parte I della tariffa detta,

perché – come questa corte ha già affermato (v. Sez.
5^ n. 10588/07) – incide esclusivamente sul profilo
qualitativo del credito, determinando un mutamento
della sua posizione nella graduatoria dello stato
passivo ai fini del riparto.
In

tal

caso

l’ammontare

e

il

titolo,

che

rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini
dell’imposta in esame, risultano già determinati per
effetto del decreto di ammissione.
E d’altronde, essendo quest’ultimo già assoggettato a
imposta in misura proporzionale, ai sensi dell’art.
8, 1 0 co., lett. c), della citata tariffa,
l’applicazione della medesima disposizione, ovvero di
quella di cui all’art. 9, alla sentenza in questione,
comporterebbe una duplicazione dell’imposta, in
contrasto con i principi costituzionali di
eguaglianza e di capacità contributiva (oltre che con
la funzione stessa dell’imposta di registro, nella
specie assunta in correlazione al servizio complesso
della registrazione).

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III. – Non giova, in senso contrario, il riferimento
della ricorrente a Sez. 5^ n. 12359/05.
La decisione, in verità, non contraddice quanto
appena evidenziato, limitandosi ad affermare che la
sentenza, che accerta il credito nei confronti del

fallimento disponendo la partecipazione del creditore
al concorso formale, con conseguente diritto a
ottenere la sua soddisfazione in sede di riparto
(allorché sarà esaurita la fase liquidatoria della
procedura), deve essere assoggettata all’imposta
proporzionale di registro dell’1%, prevista dall’art.
8 lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al
d.p.r. n. 131 del 1986 per gli atti dell’autorità
giudiziaria di accertamento dei diritti a contenuto
patrimoniale.
E’ chiaro che il principio non risolve la ben diversa
questione che qui rileva, nella quale si discute
della sentenza che, successivamente, in esito
all’opposizione allo stato passivo, riconosca la
natura privilegiata di un credito già ammesso in
chirografo.
IV. – Il ricorso è pertanto rigettato.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 3 aprile 2013.

4

:43SENTE DA REGISTRAZIONE

AI SENSI DEL D. •-•.;-;..
N, 131 TA3. AD_ 4.
MATERIA TRABUTAXIA.

i,

Il C nsigliere lestensore

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