Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14145 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21624/2009 proposto da:

T.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso l’avvocato DE

GIOVANNI FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINI

Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. NOCERA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 16 ottobre 2007 – 26 marzo 2008 la Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta da T. C. avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila in data 1-10 dicembre 2004 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla medesima contratto con M.G. e condannato quest’ultimo al pagamento di assegno per il mantenimento dei figli pari ad Euro 400,00 mensili, con assegnazione della casa coniugale alla T., in parziale accoglimento del gravame attribuiva all’appellante l’assegno di divorzio per Euro 250,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e con versamento diretto da parte dell’INPDAP. Avverso tale sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il M. non ha svolto attività difensiva.

AH’ esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero i due motivi di ricorso, con i quali si denunciano rispettivamente violazione della L. n. 798 del 1970, art. 5 e vizio di motivazione, nonchè violazione degli artt. 147, 148 e 2697 c.c., e art. 167 c.p.c. e vizio di motivazione, non appaiono corredati del necessario quesito di diritto, inteso in termini di contrapposizione dialettica del decisum alla proposta esatta lettura delle norme applicate, nè del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, requisiti entrambi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile rattorte temporis.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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