Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14145 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.07/06/2017),  n. 14145

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Po.Va., elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli

27, presso lo studio dell’avv. Alessandra Abbate, rappresentata e

difesa dall’avv. Alessandra Giuliucci, per delega a margine del

ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo presso il fax 011/5621331 e la p.e.c.

annagiuliucci-pec.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Avezzana 2/b,

presso lo studio dell’avv. Stefano Latella, rappresentato e difeso,

per delega in calce al controricorso, dall’avv. Gabriella Graglia

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso il fax 011/4349340 e la p.e.c.

gabriellagraglia-pec.ordineavvocatitorino.it;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Torino, sezione speciale

per i minorenni emesso in data 22 aprile 2015 e depositato il 9

maggio 2015, R.G. n. 61/2015;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. ZENO Immacolata.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato il signor P.S. decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio E. nato a (OMISSIS). Il T.M. ha ritenuto che la lunga interruzione dei rapporti, imputabile al padre, per le carcerazioni conseguenti alle sue azioni criminose, costituisce un obiettivo e grave pregiudizio per il minore.

2. La Corte di appello di Torino ha accolto il reclamo del P. rilevando il positivo percorso di recupero svolto dopo la scarcerazione e l’abbandono della tossicodipendenza. Ha riscontrato la motivazione e la disponibilità al recupero della sua funzione genitoriale pur essendo consapevole e rispettoso delle difficoltà derivanti dalla prolungata assenza di rapporti con il figlio E. e della sua vita insieme al compagno della madre che negli anni ha supplito all’assenza del padre. Tuttavia la Corte di appello ha riscontrato l’assenza all’attualità dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in quanto non ha potuto individuare l’inadempimento dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale da parte del P. nè la sussistenza di un grave pregiudizio per il figlio quale conseguenza dell’inadempimento di tali doveri. La carcerazione indubbiamente ha comportato, secondo la Corte di appello, interruzione e comunque rarefazione dei rapporti fra padre e figlio ma, nel caso di specie, tale condizione assume una valenza poco significativa sotto il profilo della verifica della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza. Se è vero che la riapertura dei rapporti con il padre può comportare diffidenza e preoccupazione da parte del figlio è altresì diritto del minore mantenere le relazioni con la famiglia di origine a meno di rischi di comportamenti pregiudizievoli o pericolosi da parte del genitore che la Corte di appello non ha riscontrato. In conclusione la Corte distrettuale non ha ravvisato ragioni per confermare la pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. non essendo neppure in contestazione l’affido esclusivo di E. alla madre nè tantomeno la sua collocazione.

3. Ricorre per cassazione Po.Va. deducendo: a) violazione dell’art. 330 c.c.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Insussistenza dell’interesse del minore, travisamento delle risultanze istruttorie, violazione ed errata applicazione degli artt. 330 – 336 c.c. c) infondatezza e assenza di motivazione della condanna alle spese.

4. Si difende con controricorso il P..

Diritto

RITENUTO

che:

5. Va ribadita l’astratta ammissibilità del ricorso per cassazione secondo quanto di recente affermato da questa Corte (Cass. civ. sez. 1 n. 23633 del 21 novembre 2016) per cui il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicchè, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

6. Il primo motivo di ricorso deve considerarsi peraltro inammissibile perchè consiste nell’affermazione del tutto apodittica di violazione dell’art. 330 c.c. La ricorrente dà per scontato l’accertamento, in entrambi i gradi del giudizio di merito, dell’inadempimento, sotto tutti i punti di vista, dei doveri inerenti la potestà genitoriale da parte del P. e ritiene conseguente la violazione della citata disposizione di legge per non avere la Corte di appello confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In realtà leggendo la motivazione della Corte di appello si può dare per pacifico il solo fatto della prolungata assenza di rapporti del P. con il figlio a causa della sua detenzione non una violazione generalizzata dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale. Nessun riferimento ulteriore viene, per altro verso, effettuato dalla ricorrente alle ragioni per cui ritiene la predetta violazione nell’applicazione della norma invocata e ciò rende il motivo di ricorso inammissibile perchè il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 1 n. 24298 del 29 novembre 2016).

7. Il secondo motivo di ricorso è anche esso inammissibile nella parte in cui censura la motivazione secondo lo schema del testo ormai non più vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5. E’ invece infondato laddove prospetta, con una maggiormente articolata serie di censure rispetto al precedente motivo, la violazione degli artt. 330336 c.c. Come la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato i provvedimenti modificativi e ablativi della potestà (rectius responsabilità) dei genitori, ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 14091 del 17 giugno 2009, n. 18562 del 22 settembre 2016 e n. 22633 del 21 novembre 2016). Ne deriva quindi che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale. La Corte di appello si è mossa in questo schema valutativo in quanto ha rilevato l’assenza di prove circa la coincidenza dell’interesse del minore con il richiesto provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e ha evidenziato come tale richiesta sia tesa ad attuare una definitiva cancellazione del ruolo genitoriale del padre e a sancire il rapporto sostitutivo venutosi a creare con il compagno della madre con il quale il piccolo P.E. ha effettivamente instaurato una profonda relazione affettiva che ha determinato il riconoscimento di quel ruolo educativo e di cura proprio della figura genitoriale. La Corte di appello ha messo in evidenza nella sua motivazione che, dalla audizione del P., è emerso che egli si rende conto della nuova situazione familiare del figlio, che intende rispettare, osservando un approccio “più tenue possibile” nella ripresa dei rapporti e avvalendosi a tal fine del percorso terapeutico intrapreso presso la Comunità che sta curando il suo progetto di recupero successivo alla detenzione, ma ritiene anche che sia corrispondente all’interesse del figlio conoscere il proprio padre biologico e non recidere con lui ogni rapporto. Queste ragioni opposte dal P. alla richiesta dichiarazione di decadenza, unitamente al riscontro delle dichiarazioni rese dai responsabili della Comunità (OMISSIS) che si occupa del P., sono state ritenute corrispondenti all’interesse del minore. Si tratta di una valutazione di merito che la Corte di appello ha compiuto rispettando il dato normativo e giurisprudenziale citato e che ha condotto al rigetto dell’istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale proprio al fine di consentire che il minore, pur conservando la sua attuale situazione familiare, non rimuova completamente dalla sua vita la figura del padre. Si tratta inoltre di una decisione che si basa sulla constatazione delle condizioni attuali e che potrà essere modificata qualora l’auspicato recupero del rapporto genitoriale, da compiere con l’ausilio e il controllo da parte dell’autorità giudiziaria competente che si avvarrà delle competenze specialistiche necessarie, venga a dimostrarsi contrario all’interesse del minore.

8. Il terzo motivo di ricorso deve essere invece accolto perchè la peculiarità del procedimento e le ragioni che hanno condotto la Corte di appello a revocare la decisione di primo grado giustificano ampiamente una integrale compensazione delle spese legali.

9. Il ricorso va pertanto respinto, limitatamente ai primi due motivi di ricorso, con compensazione anche delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di appello, rigetta gli altri motivi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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