Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14145 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14145 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 356-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

URSO ANTONIA CATERINA, LA RATTA DOMENICO;

intimati

avverso la sentenza n. 101/2006 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 13/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 05/06/2013

udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

Svolgimento del processo
A conclusione di un giudizio instaurato dinanzi al
tribunale di Milano, nel quale i coniugi Domenico La
Ratta e Antonia Caterina Urso avevano spiegato
intervento volontario, l’adito tribunale, con

sentenza n. 7509/2002, accoglieva la domanda
subordinata di risarcimento dei danni, proposta dagli
attori contro i convenuti, e dichiarava cessata la
materia del contendere tra i convenuti e i suddetti
interventori.
L’amministrazione finanziaria liquidava l’imposta di
registro relativa alla sentenza e notificava l’avviso
a tutte le parti del processo.
I coniugi La Ratta si opponevano contestando la
debenza dell’imposta, attesa la loro estraneità alla
statuizione di condanna contenuta in sentenza.
L’adita commissione tributaria provinciale di Milano
respingeva il ricorso, ma, in esito ad appello dei
soccombenti,

la

sentenza

era

riformata

dalla

commissione tributaria regionale della Lombardia sul
rilievo che il tribunale aveva separatamente regolato
i rapporti tra l’attore e i convenuti senza che
nessuna implicazione fosse derivata dalla decisione
quanto alla posizione dei coniugi La Ratta.
L’ufficio ricorre per la cassazione della sentenza
con un motivo.

1

Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
I. – L’amministrazione finanziaria, censurando la
sentenza di secondo grado, deduce la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 57 del d.p.r. n. 131

del 1986 e 8 della tariffa allegata.
Ritiene che la prima disposizione, menzionando fra i
soggetti tenuti in solido al pagamento dell’imposta
di registro “le parti in causa”, si riferisce a tutti
i soggetti che hanno rivestito il ruolo di parte nel
giudizio poi definito dalla sentenza, a prescindere
dall’esito della domanda.
Il ricorso è infondato.
– Dalla sentenza d’appello emerge che il rapporto
sostanziale coinvolgente i coniugi La Ratta non era
stato oggetto di alcuna statuizione, perché la
materia del contendere era nei loro confronti
cessata.
E’ utile rammentare che alla cessazione della materia
del contendere corrisponde il venir meno, per il
giudice investito della specifica domanda, del dovere
di pronunziare sul merito, essendo cessato per le
parti l’interesse a che vi sia una pronuncia di tal
genere (v. per tutte Cass. n. 8448/12; n. 10478/04).
Sicché, in questa prospettiva, il giudizio si chiude
con una pronunzia di rito, che accerta, appunto, la

2

cessazione

della

materia

del

contendere

e,

implicitamente, il sopravvenuto difetto di interesse
a qualsivoglia statuizione sul rapporto.
III. – Tanto considerato, è corretta la decisione con
la quale, nel caso di specie, la commissione

tributaria regionale ha ritenuto i coniugi La Ratta,
nei cui riguardi una pronuncia siffatta era stata
adottata a conclusione della lite, non soggetti
all’imposta di registro.
Questa corte ha invero chiarito che nelle cause
scindibili una parte non può essere chiamata a
corrispondere l’imposta di registro per una sentenza
di condanna emessa fra altre parti, inerente a un
rapporto sostanziale cui la prima è estranea.
L’imposta, infatti, non colpisce l’atto giudiziario
come tale, ma il rapporto racchiuso nell’atto, donde
la necessaria conseguenza che le parti, fra le quali
è sorto un determinato rapporto, non possono
raffigurarsi come soggetti dell’imposta dovuta per un
rapporto diverso e distinto (Cass. n. 11149/06; n.
16917/07; n. 16891/09; n. 16745/10).
Al principio resta sottoposta, per coordinazione,
l’operatività dell’art. 8, lett. b), della tariffa,
nella misura in cui assoggetta a imposta
proporzionale di registro gli atti dell’autorità

3

agINTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 24/I 9!6
N. 131 TA.:_4. ALI_ – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o
valori.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Il Co sigliere e tensore
AAAJ.A.A.,uo I ULLLJ

quinta sezione civile, addì 3 aprile 201

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