Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14144 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22568/2007 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIOCCHETTI

Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;

– intimato –

contro

T.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SARTORI MARCO, giusta procura speciale per Notaio Dott. SANTO

BONFIGLIO di ROVERETO – Rep. n. 37953 del 23.5.2011;

– resistente –

avverso la sentenza n. 320/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 24/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per la resistente, l’Avvocato M. SARTORI (procura speciale

depositata in udienza) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 21- 24 novembre 2006 la Corte di Appello di Trento, pronunciando sull’impugnazione proposta da C.M. avverso la sentenza in data 10-31 luglio 2006 del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con T.E. e condannato il C. al pagamento di assegno di divorzio pari ad Euro 150,00 mensili, rigettava il gravame, condannando il predetto al pagamento di due terzi delle spese di lite.

Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La T. non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale previo deposito di procura speciale.

All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 798 del 1970, art. 5 e vizio di motivazione, non appare corredato del necessario quesito di diritto, inteso in termini di contrapposizione dialettica del decisum alla proposta esatta lettura delle norme applicate, nè del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisiti entrambi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’ art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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