Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14144 del 11/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1605/2014 proposto da:

A2A TRADING SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO DAMOLI, ANDREA

DELL’OMARINO, GILDA PISA, LORENZO CANTONE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS –

SCCI SPA -, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA,

29 presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

sul ricorso 1701/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZ AZIONE DEI CREDITI INPS –

SCCI SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A2A TRADING SRI, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO DAMOLI, ANDREA

DELL’OMARINO, GILDA PISA, LORENZO CANTONE, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2071/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11/12/2012, depositata i103/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Carla D’Aloisio difensore dell’INPS che si riporta

agli scritti e si oppone alla rinuncia in quanto non ricevuta

dall’INPS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Milano in parziale accoglimento del gravame proposto da AEM Trading s.r.l. ha dichiarato non dovuti i contributi per maternità e le relative sanzioni confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione alla cartella n. (OMISSIS) con riguardo alla richiesta di annullamento dei contributi per CIGO, CIGS, mobilità disoccupazione involontaria e CUAF e compensando tra le parti le spese del giudizio di appello. Per la cassazione della sentenza ricorre A2A Trading che articola nove motivi cui resiste l’Inps con controricorso.

Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso l’Inps deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 78 e 79 e censurando la decisione per avere ritenuto applicabile l’aliquota ridotta ai fini del contributo di maternità in relazione ai dipendenti che avevano optato per il mantenimento del rapporto previdenziale presso l’INPDAP. Equitalia Esatri s.p.a., ora Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata in entrambi i giudizi.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio A2A Trading s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

E’ stata poi disposta la riunione dei giudizi proposti avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Tanto premesso va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da A2A Trading s.r.l..

In carenza di prova della rituale notifica a controparte dell’atto di rinunzia (in atti risulta versata solo documentazione relativa all’invio della raccomandata A.R. ma non anche alla ricezione della stessa da parte dell’istituto controricorrente), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007,n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006,n. 22806 del 2004 e recentemente in un caso identico Cass. n. 10573 del 2016).

In considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso della società va, pertanto, dichiarato inammissibile. La dichiarazione in udienza della difesa INPS di avere, comunque, interesse alla decisione sul ricorso della società, non è ostativa alla declaratoria di inammissibilità.

Invero dalla decisione nel merito del ricorso l’istituto previdenziale non potrebbe conseguire alcun risultato giuridicamente utile, ulteriore rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di appello nei capi investiti dal ricorso della società. Nè all’udienza è stato esplicitato dall’INPS la esistenza di un interesse qualificato ad ottenere comunque una pronunzia nel merito del ricorso di controparte.

Il ricorso dell’Inps è invece manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Questa Corte in numerose pronunzie ha chiarito che il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1, prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 1 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 23. Consegue l’applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP (cfr. tra le altre, Cass. nn. 8211 del 2014, 9593 del 2014, 7834 del 2014, 18455 del 2014,14098 del 2014 e recentemente n. 24667 del 2015 e n. 312 del 2016).

E’ stato in particolare precisato che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78 (in cui è stato trasfuso la L. n. 488 del 1999, art. 49, commi 1, 4 e 11), introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza (“Conseguentemente) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23; non può quindi condividersi l’assunto dell’INPS a e secondo cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di riferimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79, stabilisce espressamente che il contributo “in attuazione della tiduzione degli oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datoti di lavoro (..) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”; l’inequivoca dizione legislativa “tutti i lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che, per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”.

(Cass. n. 18455 del 2014 cit.).

Non avendo l’Istituto ricorrente offerto elementi per una rimeditazione dell’orientamento richiamato, il ricorso, manifestamente infondato, non appare meritevole di accoglimento e si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza in camera di consiglio nella stessa data in cui sarà fissato il ricorso avverso la medesima sentenza iscritto al n. 1605 del 2014 la cui relazione è stata già predisposta.

La condotta processuale della società e il rigetto del ricorso dell’INPS giustificano la compensazione delle spese.

La circostanza che i ricorsi siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione –

del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso di A2A Trading s.r.l. e rigetta il ricorso proposto dall’INPS. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA