Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14144 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14144 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23300-2008 proposto da:
MARINI PIERO C.F. mrnpri35r07a123c, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo
studio dell’avvocato IOLANDA

PICCININI,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
COLARIZI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

1743

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R.;

– intimato Nonché da:

Data pubblicazione: 08/07/2015

..,

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ape legis in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

contro

MARINI PIERO C.F. mrnpri35r07a123c, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo
studio dell’avvocato IOLANDA PICCININI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
COLARIZI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4271/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2008 R.G.N.
127/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato COLARIZI MASSIMO;
udito l’Avvocato LA GRECA MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammissibilità del primo e del secondo motivo del
ricorso, accoglimenti motivi terzo, quarto, quinto e
sesto, assorbiti il settimo, ottavo e nono, rigetto

– controricorrente e ricorrente incidentale –

del ricorso incidentale.

II~1~111111~1100MR,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che, in parziale
accoglimento delle domande di Piero Marini, direttore generale del C.N.R. per contratto a
tempo determinato dell’8 dicembre 2002, aveva accertato l’illegittimità dei provvedimenti del

2003 di risoluzione del rapporto a tempo determinato tra le parti, ordinando al C.N.R. il
ripristino del rapporto di lavoro e condannando lo stesso alla corresponsione delle retribuzioni
dal 25 luglio 2003 fino alla nomina del nuovo direttore generale oltre al risarcimento dei danni
alla professionalità ed esistenziale, ma non biologico), con sentenza 28 gennaio 2008,
respingeva le domande proposte da Piero Marini nei confronti del C.N.R., condannando il
primo alla restituzione delle somme percepite dal secondo in esecuzione della sentenza, oltre
interessi dalla domanda, compensate le spese del doppio grado.
Preliminarmente negata la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo
direttore generale, per la distinzione ed autonomia dei due rapporti con il C.N.R., ravvisata la
ricorrenza (invece contestata) di un evento risolutivo del contratto di lavoro tra le parti, solo
incertus quando, nella nomina a mezzo di concorso del direttore generale e dato atto del
difetto di censura delle ragioni di irrilevanza, per il Tribunale, di esperimento di una selezione,
la Corte territoriale riteneva legittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro
per l’avveramento il 30 luglio 2003 della condizione in esso stabilita (nomina del nuovo
direttore generale, nella persona del prof. Pistelli), nell’irrilevanza del suo compimento dal
Commissario straordinario (piuttosto che dal Presidente non ancora nominato) e della natura
dell’incarico, in quanto circostanze insindacabili dal ricorrente appellato.
Con atto notificato il 3 ottobre 2008 Piero Marini ricorre per cassazione con nove motivi, cui
resiste il C.N.R. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato su
quattro mezzi ed al quale replica il C.N.R. con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329
c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per rigetto della domanda di

Commissario straordinario dell’Ente 26 giugno 2003 di sospensione dal servizio e 25 luglio

illegittimità del provvedimento 26 giugno 2003 di sospensione dal servizio (per avocazione a
sé delle funzioni di direttore generale al commissario straordinario), senza alcuna censura dal
C.N.R. appellante (limitatosi alle affermazioni della sua natura di antecedente logico della
risoluzione e dell’avveramento della condizione risolutiva contrattuale già con esso), pertanto
acquiescente.

comma, n. 5 c.p.c., sulla (in)validità dell’autonomo provvedimento 26 giugno 2003 di
sospensione dal servizio, ritenuto illegittimo dal tribunale con conseguenze risarcitorie e
riparatorie anche per esso disposte, per esclusiva concentrazione argomentativa della Corte
territoriale sul provvedimento di risoluzione del rapporto, (quasi fosse) presupposto del
precedente.
Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., per giustificazione della risoluzione del rapporto di lavoro con motivazioni diverse
da quelle indicate nel provvedimento 25 luglio 2003, specificamente contestate dal ricorrente
e tratte dall’atto di nomina successivo, ad esso consequenziale.
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. ss., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea interpretazione di premesse e
clausole del contratto 8 novembre 2002 tra le parti, espressive della loro volontà di
protrazione del rapporto con Piero Marini nella posizione di direttore generale fino alla
conclusione delle procedure di legge del nuovo e quindi ad una nomina stabile, non già ad un
affidamento transitorio e interinale delle funzioni ad un terzo, semplicemente altro.
Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. ss., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per omessa valutazione del comportamento
delle parti successivo alla conclusione del contratto 8 novembre 2002, con particolare
riferimento all’identità delle ragioni alla base dei successivi affidamenti temporanei della
medesima posizione di direttore generale a quelle ad esso proprie_
Con il sesto, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., per travisamento delle proprie allegazioni (in ordine alle modalità dei suddetti
precari affidamenti, disposti dal Commissario straordinario e non dal Presidente,
all’alternanza in essi di soggetti diversi) quali censure a comportamenti insindacabili in

Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo

quanto estranei al decisivo fatto controverso, anziché secondo la loro finalità di argomento
interpretativo del mancato avveramento della condizione risolutiva del proprio contratto.
Con il settimo, il ricorrente deduce vizio di omessa o insufficiente motivazione, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per ravvisata ininfluenza sull’avveramento della
condizione risolutiva de qua della normativa sopravvenuta (d.1g. 127/2003) non contenente

di una volontà contrattuale anteriore.
Con l’ottavo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 11 e 6 dig. 127/2003 in rapporto agli
artt. 4 d.Ig. 19/1999 e 10 reg. C.N.R. 15447/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c., per erronea attribuzione alla nuova normativa sopravvenuta al contratto 8 novembre
2002 tra le parti di una volontà soppressiva di procedure selettive di scelta, in favore di un più
spiccato favore per l’intuitus personae.
Con il nono, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., in punto di legittimo conferimento al commissario dei poteri di gestione
nell’ambito del nuovo contesto normativo rispetto alla sua possibilità di risoluzione del
rapporto di lavoro tra le parti, in mancanza delle condizioni di legge.
Con il primo motivo, il C.N.R. deduce a propria volta, in via incidentale condizionata,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 c.c., 19 clig. 165/2001, 4 d.1g. 19/1999, 11
dig. 127/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per nullità del contratto 8
novembre 2002 nella parte in cui è stata fissata la risoluzione consensuale del contratto in
relazione ad una circostanza, quale la nomina di un nuovo direttore generale, non qualificabile
termine finale, ma condizione risolutiva, siccome evento certus an incertus quando.
Con il secondo, il C.N.R. deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., per la stessa circostanza oggetto del presente mezzo così censurata.
Con il terzo, il C.N.R. deduce vizio di contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5 c.p.c., sempre in riferimento alla circostanza oggetto dei due precedenti
mezzi, per rigetto dell’eccezione di nullità del contratto in questione per individuazione del
termine finale, così disattendendone l’eccezione di carenza in presenza piuttosto di condizione
risolutiva, tale poi qualificato l’evento (nomina di nuovo direttore generale) da cui dipendente
la sua risoluzione consensuale.

3

disposizioni sui contratti in corso e per il contraddittorio rilievo di un indice rivelatore in essa

t

Con il quarto, il C.N.R. deduce violazione e falsa applicazione degli ant. 112 e 324 c.p.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità
del contratto tra le parti, posta con motivo erroneamente ritenuto inammissibile per asserito
difetto di confutazione, nella parte relativa alla nomina di Piero Marini senza selezione
pubblica, del ragionamento argomentativo del Tribunale, in realtà neppure esplicitamente

Tutti i motivi (primo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., per vizio di
ultrapetizione nel rigetto della domanda di illegittimità del provvedimento 26 giugno 2003 di
sospensione dal servizio in assenza di censura dal C.N.R. appellante; secondo e terzo: vizio di
motivazione sulla validità dell’autonomo provvedimento 26 giugno 2003 di sospensione dal
servizio e per giustificata risoluzione del rapporto di lavoro con motivazioni diverse da quelle
indicate nel provvedimento 25 luglio 2003; quarto e quinto: violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362 c.c. ss. per erronea interpretazione di premesse e clausole del contratto 8
novembre 2002 tra le parti e per omessa valutazione del loro comportamento successivo;
sesto: vizio di motivazione per travisamento delle allegazioni del ricorrente quali censure a
comportamenti insindacabili in quanto estranei al decisivo fatto controverso; settimo: vizio di
motivazione per ravvisata ininfluenza sull’avveramento della condizione risolutiva de qua
della normativa sopravvenuta; ottavo: violazione degli artt. 11 e 6 (1.1g. 127/2003 in rapporto
agli artt. 4 c1.1g. 19/1999 e 10 reg. C.N.R. 1544712000; nono: vizio di motivazione sul
legittimo conferimento al commissario dei poteri di gestione nell’ambito del nuovo contesto
normativo) possono essere congiuntamente esaminati, per la comune convergenza nella
doglianza di illegittima cessazione ante tempus del contratto a tempo determinato 8 dicembre
2002 di conferimento a Piero Marini dell’incarico di direttore generale del C.N.R., sotto i
profili illustrati.
Essi sono tutti infondati.
Con il suindicato contratto a tempo determinato, Piero Marini ha ricevuto l’incarico di
direttore generale del C.N.R., con decorrenza dal 10 novembre 2002 e scadenza “alla data di
nomina del nuovo Direttore Generale del CNR”, con la puntualizzazione che “a tale data il
presente contratto si intende consensualmente risolto”.

Ebbene, a tale assetto negoziale tra le parti è sopravvenuto il commissariamento straordinario
del CNR, a norma dell’art. 23, secondo comma (1.1g. 127/2003, secondo cui “A decorrere

4

pronunciatosi al riguardo, comunque devoluta la censura alla Corte territoriale.

e

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” (7 giugno 2003, ai sensi
dell’art. 24 d.1g. cit.) “il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i
consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al primo comma decadono, ed è
nominato con la procedura di cui all’articolo 15, sesto comma un commissario straordinario
con il compito di assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase

nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7”.
Sulla base di tale normativa è evidentemente mutato il “segno” del termine apposto al
contratto a termine in questione, per la possibilità, consentitagli dalla predetta legge, del
Commissario, nominato con DPCM 13 giugno 2003, di assumere il potere del Presidente e di
far cessare ex nunc ogni (ipotizzata) procedura selettiva del nuovo Direttore Generale
imponendo di reiterarla ex novo, con assunzione pure della posizione di quest’organo, “vista
l’esigenza di accertare e coordinare nella loro completezza, ed in maniera temporanea, tutte
le attività inerenti la gestione dell’Ente, ivi incluse quelle proprie del Direttore Generale”, a
giustificazione del provvedimento di sospensione del Direttore Generale 26 giugno 2003, in
funzione “di assicurare la funzionalità del C.N.R. … nella fase transitoria fino alla data di
insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione”, giustificante la sua nomina,
ai sensi dell’art. 23, secondo comma (1.1g. 127/2003.
Ben si comprende allora come l’avocazione di ogni potere ex lege dal commissario
straordinario abbia investito, prima della risoluzione, con il provvedimento 25 luglio 2003,
del contratto a termine con il Direttore generale Piero Marini, la sua sospensione dal servizio
con il citato provvedimento 26 giugno 2003.
In ordine ad esso, deve essere escluso il vizio di ultrapetizione denunciato con il primo
motivo, avendo la Corte implicitamente rigettato una domanda posta: per l’esistenza, a pg. 22
dell’atto di appello del C.N.R. (richiamato a pg. 11 del ricorso), della deduzione di
avveramento della condizione risolutiva del contratto già con il provvedimento del 26 giugno
2003 di avocazione, quale antecedente logico-giuridico del successivo di risoluzione.
Ed è in effetti ciò che anche questa Corte ritiene essere avvenuto, in virtù del mutato quadro
normativo (anche in ordine alle procedure di nomina del titolare dell’ufficio, già previste a
mezzo di bando di selezione pubblica, in relazione ai cui tempi di esperimento era stato
concluso il contratto con Piero Marini: bando nel frattempo revocato) e dei poteri speciali

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transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione

attribuiti al Commissario straordinario e che la Corte d’appello pure ha così interpretato:
ravvisando comunque l’avveramento del termine nella sequenza di sospensione dal servizio
del Direttore generale per avocazione dal predetto delle sue funzioni e di risoluzione del
contratto a termine stipulato con Piero Marini, con attribuzione ad un terzo della delega delle
funzioni di Direttore generale.

assorbimento di quello incidentale condizionato e la condanna di Piero Marini alla rifusione,
in favore del C.N.R., delle spese del giudizio, secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna Piero Marini alla rifusione, in
favore del C.N.R., delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e E 6.000,00
per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori
di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015

Presid

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con

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