Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14144 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 14/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3642/2012 proposto da:

Kuwait Raffinazione e Chirnieg S.p.a., Kuwait Petroleum Italia

S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Marzio n.3, presso

l’avvocato Izzo Raffaele, che le rappresenta e difende, giusta

procure a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Autorità Portuale di Napoli, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell’Orologio

n.7, presso l’avvocato Marcone Nicola, rappresentata e difesa

dall’avvocato Del Mese Antonio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2270/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO Alberto, che chiede che Codesta Suprema

Corte voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento tra KUWAIT Raffinazione e Chimica S.p.A. + 1 e AUTORITA’ PORTUALE NAPOLI, avente ad oggetto l’accertamento della insussistenza del titolo per imposizione del canone concessorio di deposito costiero;

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 8/5/2008, rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 21/06/2011, rigettava l’appello proposto dalle attrici in primo grado.

Ricorrono per cassazione le appellanti.

Resiste con controricorso l’appellata.

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione di norme di ermeneutica contrattuale relative al provvedimento concessorio da cui emergerebbe che il canone doveva corrispondersi soltanto per le tubazioni che dal mare portavano il materiale al deposito costruito su terreno di proprietà privata. Il motivo appare inammissibile, proponendo i ricorrenti una valutazione alternativa rispetto a quella indicata dal giudice a quo nella sentenza impugnata, caratterizzata da motivazione adeguata e scevra da errori di diritto: si evidenzia la complessità dell’oggetto del provvedimento concessorio, riguardante appunto la facoltà di mantenere ed esercitare lo stabilimento costiero su suolo privato, collegato con tubazioni al mare, sia la concessione di aree portuali per il mantenimento di impianti vari: in difetto di previsioni espresse, il canone doveva riferirsi a tutto l’oggetto del predetto provvedimento.

Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione degli artt. 52 cod. nav., nonchè del D.L. n. 47 del 1974, art. 2. In particolare, nell’art. 52 predetto, si considerano soggetti al canone concessorio i depositi che siano comunque collegati al mare, oltre a quelli situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio. Il collegamento al mare dunque è sufficiente per giustificare la necessità della concessione. Essa, nella parte concernente le tubature, ha all’evidenza, carattere traslativo, assegnando al privato il godimento delle aree demaniali sulle quali le tubature stesse insistono. Quanto alla tassa prevista dal D.L. n. 47 del 1974, essa non costituisce certo una duplicazione del canone concessorio, riguardando esclusivamente i prodotti transitanti all’interno delle tubazioni. Va pertanto rigettato il motivo.

Il terzo motivo appare inammissibile: in subordine, infatti, le ricorrenti chiedono una diversa quantificazione del canone concessorio, sproporzionato rispetto all’oggetto della concessione. In realtà esse non indicano specifici criteri di quantificazione, e finiscono poi per riproporre argomentazioni sull’an, affermando che il pagamento dovrebbe riguardare solo la consistenza (e le dimensioni) delle tubature e non l’area del deposito costiero.

Va pertanto rigettato il ricorso.

La relativa novità della questione richiede la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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