Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14143 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, (ud. 14/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14143

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5425/2011 proposto da:

Comune di Ascoli Piceno, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 82, presso

l’avvocato Bassi Stefano, rappresentato e difeso dall’avvocato Tosti

Sabrina, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2010 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede che Codesta

Suprema Corte voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento tra C.I. e altri, e Comune di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l’accertamento circa la richiesta della titolare di una utenza di servizio idrico, della non debenza di “diritto fisso” richiesto dal Comune.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda. Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, in riforma, la accoglieva.

Ricorre per cassazione il Comune. Non svolge attività difensiva l’intimata.

Il Comune propone ricorso sulla base di due motivi. Con il primo, si afferma che il Comune ha gestito il servizio idrico, determinando le relative tariffe nel pieno rispetto della normativa in vigore. Nel secondo, si sostiene che il giudice, valutando illegittimo il diritto fisso in esame,avrebbe dovuto disapplicare varie delibere comunali e la stessa delibera del CIPE n. 131 del 2002, che ne costituisce il fondamento.

I due motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente.

Si da atto che controversia del tutto analoga (ricorrente lo stesso Comune) è già stata decisa da questa Corte (n. 14958 del 2012) in senso sfavorevole al Comune stesso.

In generale, va ribadito che, in tema di corrispettivo dovuto per il godimento di un pubblico servizio, la posizione del privato assume la natura di diritto soggettivo, tutelabile dinnanzi al giudice ordinario, per quanto attiene all’accertamento della inesistenza del potere dell’ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato importo, venendo in tal caso in considerazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice verificare in via incidentale la legittimità e l’efficacia di provvedimenti della autorità amministrativi determinativi o modificativi della tariffa. Nella specie, la debenza del diritto fisso “fogne e depurazioni” attiene al rapporto di utenza del servizio idrico integrato inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura dell’erogatore.

Va altresì osservato che proprio dalla parte di delibera n. 55 del 2002, riportata nello stesso ricorso emerge che l’importo fisso “fognatura e depurazione” è composto da voci del tutto estranee ai consumi di acqua, e relative invece ad altri parametri (numero addetti, superficie edificata, ecc.), non contemplati dalla predetta delibera del CIPE n. 131 del 2002. Non si comprende dunque per quale ragione l’odierna resistente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione del CIPE, cui la delibera n. 55 del 2002 avrebbe dovuto conformarsi nè altre delibere comunali, come richiesto dal ricorrente, la cui rilevanza non iene specificamente chiarita. E’ bensì vero che, con successiva delibera n. 133 del 2004, il Comune ha eliminato l’importo per “costi generali ed amministrativi” ma questo non era il solo costo fisso svincolato dai consumi, essendo rimaste in vita voci variabili in funzione di numero di addetti e della superficie.

Vanno pertanto rigettati i due motivi e conseguentemente il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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