Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14142 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 27963/16) proposto da:

S.P.A. SO.FARMA.MORRA, (P.I.: (OMISSIS)), in rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, generale alle liti rilasciata dal

notaio L.P. (rep. n. (OMISSIS)), dall’Avv. Del Gaiso

Marco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio (Zipparro – Del

Gaiso), in Roma, v. della Giuliana, n. 83/A;

– ricorrente –

contro

FARMACIA DELLA SIRENA di Anzio, (P.I.: (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6277/2015

(depositata l’11 novembre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato B.L., quale titolare della Farmacia della Sirena, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2002 emesso dal giudice designato del Tribunale di Velletri – sez. dist. di Anzio, con il quale le si intimava il pagamento, su ricorso della So.Farma.Morra s.p.a., dell’importo di fatture relative a fornitura di medicinali per l’intervallo temporale compreso tra il (OMISSIS).

Nella costituzione dell’opposta, il Tribunale adito, con sentenza in data 6 febbraio 2007, accoglieva l’opposizione dichiarando prescritto, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, il diritto al pagamento dell’importo richiesto in sede monitoria e, per l’effetto, revocava il suddetto decreto ingiuntivo.

2. Decidendo sull’appello formulato dalla So.Farma.Morra s.p.a., cui resisteva l’appellata, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6277/2015 (depositata l’11 novembre 2015), rigettava il gravame, confermando l’impugnata sentenza e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte laziale, dato atto dell’effettiva proposizione dell’eccezione di prescrizione (ritenendo irrilevante la mancata indicazione di quella specifica da considerarsi applicabile, rimanendo comunque devoluto al giudice il compito di individuare il termine in concreto operante), rilevava la correttezza della decisione del primo giudice circa l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 (senza il riscontro di alcun idoneo atto o fatto interruttivo), sul presupposto della natura del contratto di somministrazione dedotto in giudizio e della periodicità delle relative forniture di medicinali riferite a scadenze annuali o inferiori all’anno in ordine a consumi verificatisi per ciascun periodo.

3. Avverso la citata sentenza di secondo grado ha formulato ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la So.Farma.Morra s.p.a..

L’intimata Farmacia della Sirena di Anzio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato (testualmente) la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) sotto il profilo degli artt. 112,132,345 c.p.c., in relazione all’art. 647 c.p.c., per aver omesso anche la Corte di merito di pronunciarsi sugli effetti della mancata iscrizione a ruolo della opposizione nei termini di legge.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto (testualmente) la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4, secondo l’orientamento sviluppato dalla III Sezione civile di questa Corte con la sentenza n. 6526/2011) sotto il profilo degli artt. 112,115,116,132,164,645 e 647 c.p.c., connessi e/o consequenziali nonchè delle indicazioni delle S.U. (Cass. n. 19246/2010) per non essersi (neppure) la Corte di merito pronunciata sugli effetti della mancata iscrizione a ruolo della opposizione nei termini di legge.

3. Con la terza doglianza ha prospettato (sempre testualmente) la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto) sotto il profilo degli artt. 112,115,116,132,164,345,645 e 647 c.p.c., connessi e/o consequenziali nonchè delle indicazioni delle S.U. (Cass. n. 19246/2010) per avere la Corte di merito disapplicato gli effetti della mancata iscrizione a ruolo della opposizione nei termini di legge, consentendo peraltro tacito ingresso ad eccezioni ed argomentazioni “nuove” introdotte in appello.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato (ancora testualmente) la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto) sotto il profilo dell’art. 3 Cost., artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., in relazione agli artt. 2946 e 2948 c.c., nonchè connessi e/o consequenziali per avere la Corte di merito – contraddittoriamente e con introduzione di argomentazioni d’ufficio – ritenuto applicabile nella specie la prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, in guisa di quella ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., disattendendo addirittura la posizione della controparte.

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto (sempre testualmente) la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto) sotto il profilo degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., in relazione agli artt. 2935-2938 c.c., nonchè connessi e/o consequenziali per avere la Corte di merito condiviso d’ufficio ed erroneamente il dies a quo di decorrenza prescrizionale concepito dal Tribunale.

6. Con la sesta censura la ricorrente ha prospettato (ancora testualmente) la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto) sotto il profilo degli artt. 101,112,115,116,132,163 e 183 c.p.c., artt. 2615,2697,2935,2937,2938,2943,2944,2945 e 2946 c.c., nonchè connessi e consequenziali per avere la Corte di merito introdotto argomentazioni d’ufficio sulla asserita inidoneità degli atti citati dalla ricorrente a sostegno della prescrizione.

7. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente ha (testualmente) denunciato la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4, secondo Cass. n. 6526/2011) sotto il profilo degli artt. 112,115,116,132,228,244 c.p.c. e segg., per avere la Corte di merito ignorato le richieste di prova ed interrogatorio reiterate in sede di appello.

8. Osserva il collegio che i primi tre motivi sono esaminabili congiuntamente siccome riguardanti – in modo essenzialmente ripetitivo – la stessa questione dell’asserita nullità della sentenza o del procedimento per la mancata rilevazione degli effetti conseguenti alla mancata iscrizione a ruolo, in un primo momento, dell’opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla Farmacia della Sirena nel termine di legge.

I tre motivi si appalesano inammissibili poichè, in essi, la ricorrente non specifica in quali termini e quando ebbe a proporre la denunciata questione nel giudizio di primo grado e a riformularla con l’atto di appello, accennando solo alla circostanza (riportata a pag. 1 del ricorso) che la farmacia ingiunta aveva in effetti proposto opposizione ma non iscritto a ruolo la causa, reiterando successivamente la notifica della citazione in opposizione, questa volta iscrivendola a ruolo.

Inoltre, in nessuna parte della sentenza di appello si parla della proposizione di tale questione (dovendosi, quindi, implicitamente ritenere che l’opposizione fosse stata ammissibilmente proposta, anche in seguito alla tempestività della reiterazione della sua notificazione).

In ogni caso, anche dall’esame degli atti – ammissibile in relazione al prospettato vizio di omessa pronuncia (denunciato con la seconda censura) sulla predetta questione – non emerge che quest’ultima sia stata dedotta, e quindi, abbia costituito anch’essa oggetto della materia del contendere, non rilevandosi nè dalla stessa comparsa di risposta dell’odierna ricorrente la sua proposizione nè dal contenuto della sentenza di primo grado, con la quale era stata adottata una decisione sul merito dell’opposizione con il riconoscimento dell’operatività della prescrizione quinquennale con riferimento al credito da essa vantato.

9. Anche i motivi dal quarto al sesto possono essere valutati unitariamente perchè concernono tutti la questione della disciplina e del termine di prescrizione ritenuti applicabili con la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado.

Rileva, innanzitutto, il collegio che non sussiste certamente la dedotta violazione nè dell’art. 112 c.p.c., nè dell’art. 345 c.p.c., dal momento che, indipendentemente dalla esatta individuazione del termine di prescrizione oggetto di eccezione (che c’è pacificamente stata nel caso di specie, circostanza confermata dalla stessa ricorrente), la Corte di appello ha applicato il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui la parte si sia limitata ad eccepire genericamente la prescrizione (dovendosi in tal caso ritenere che l’eccezione si riferisca alla prescrizione ordinaria decennale, che nell’ordinamento rappresenta la regola, anche se la stessa ricorrente deduce che l’eccezione era stata riferita ad una prescrizione triennale: v. pag. 11 del ricorso), il giudice può ritenere invece che si sia verificata una prescrizione breve, senza che ciò comporti violazione del principio dispositivo, spettando a lui il compito della qualificazione giuridica dei fatti.

Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 10955/2002) hanno, fin da tempo, stabilito che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, con la conseguenza che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (v., in senso conforme, tra le tante successive, Cass. n. 21752/2010, Cass. n. 15631/2016 e, da ultimo,Cass. n. 21357/2020).

Pertanto, l’eccezione di prescrizione deve considerarsi validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.

Ciò posto, è pacifico – nella vicenda in esame che il credito, come affermato dalla stessa ricorrente e come già indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, trovava origine in una fornitura di medicinali relativa al periodo compreso tra il (OMISSIS) e che il ricorso per decreto ingiuntivo (recante il n. 134/2002) fu proposto nel 2002.

Tale credito trovava, quindi, la sua fonte in un’obbligazione di somministrazione periodica al quale, quindi, la Corte di appello ha ritenuto correttamente applicabile l’art. 2948 c.c., n. 4), (senza che, sulla base dello svolgimento della vicenda, sia venuta in discussione l’applicabilità di una forma di prescrizione presuntiva).

La Corte territoriale ha, perciò, correttamente considerato la circostanza in base alla quale il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno in relazione a consumi o forniture verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione giuridica con connotati di continuità e periodicità che rende applicabile il citato art. 2948 c.c., n. 4).

Pertanto detta Corte ha esattamente ritenuto che operasse la prescrizione quinquennale a decorrere dall’esigibilità del credito maturato entro la fine del 1990, la cui pretesa, quindi, al momento della proposizione del ricorso monitorio era prescritta, non avendo la stessa Corte rilevato l’emergenza di alcun idoneo atto interruttivo.

In proposito, la ricorrente sostiene che il termine avrebbe dovuto considerarsi interrotto con l’invio di una missiva (di messa in mora o di sollecitazione del pagamento del debito) del 18 marzo 1994, ma la Corte si appello ha adeguatamente motivato che non era stata offerta prova della sua ricezione. Senonchè, al di là dell’effettività o meno dell’intervento di questo atto interruttivo ed esclusa l’applicabilità del termine ordinario decennale, al momento della successiva proposizione del ricorso monitorio (nel 2002) il termine prescrizionale quinquennale ricominciato a decorrere era comunque scaduto.

10. Il settimo ed ultimo motivo si profila inammissibile per difetto di interesse poichè le prove orali addotte, pur riguardando il fatto dell’asserito riconoscimento del debito da parte della Farmacia della Sirena a mezzo telefonata (senza, oltretutto, che sia stata operata alcuna precisazione della data o del periodo) della titolare di quest’ultima dopo la ricezione della nota del 18 marzo 1994, ove anche fosse rimasto riscontrato, non avrebbero avuto alcuna rilevanza ai fini di una possibile diversa decisione della causa, una volta comunque rimasta accertata l’applicabilità della prescrizione quinquennale del diritto di credito anche a decorrere dal 1994. E ciò se si considera – come già sottolineato – che, in difetto della prova di altri atti idonei ad interrompere la prescrizione, il ricorso monitorio da parte della ricorrente era stato presentato nel 2002 (e, quindi, pur sempre dopo la maturazione del quinquennio ex art. 2948 c.c., n. 4), ricominciato a decorrere ai sensi dell’art. 2945 c.c., posto che il riconoscimento del debito, come qualsiasi altra causa interruttiva della prescrizione, ha il solo effetto di far ritenere come non decorso, ai fini prescrittivi, il tempo anteriormente trascorso, sicchè dall’atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione: cfr. Cass. n. 3515/1969).

11. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, in difetto della costituzione della parte intimata.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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