Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14142 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi successivi iscritti al n. 23319/2012 R.G. proposti da:

Comune di Pastena, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Mastromoro,

con lui elettivamente domiciliato in Roma al piazzale Clodio n. 56,

per procura notarile;

– ricorrente –

Selezioni Immobiliari s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno

Chiarantano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Genzano di Roma alla via Colle Fiorito n. 2, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 si domicilia;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 135/21/11 depositata l’11 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11l maggio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Uditi gli Avv.ti Carlo Mastromoro per il ricorrente e Bruno

Chiarantano per la ricorrente incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello del venditore Comune di Pastena e dell’acquirente Selezioni Immobiliari s.r.l. avverso il parziale rigetto dell’impugnazione da loro proposta contro l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per la compravendita di un terreno edificabile stipulata in data 23 dicembre 2002.

Con atti successivi, le parti del negozio ricorrono per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è riservata di partecipare alla discussione, infine tuttavia astenendosene.

Selezioni Immobiliari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Di analogo tenore, i ricorsi sono trattati congiuntamente ex art. 335 c.p.c., per il principio di unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, convertendosi il ricorso di Selezioni Immobiliari in ricorso incidentale (ex multis, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26622, Rv. 586075; Cass. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv. 634799; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2516, Rv. 638617).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, il secondo denuncia insufficiente motivazione, entrambi per aver il giudice d’appello confermato la valutazione comparativa dell’ufficio finanziario, senza tener conto della stima peritale delle parti negoziali.

2.1. Logicamente connessi, i motivi sono inammissibili.

I ricorrenti non contestano la destinazione edificatoria del terreno compravenduto, sicchè il richiamo al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, conv. L. n. 248 del 2006, non è pertinente, questo contenendo una norma interpretativa sulla fabbricabilità delle aree, fabbricabilità qui pacifica.

I ricorrenti si dolgono in realtà che il giudice d’appello abbia recepito acriticamente la valutazione comparativa dell’ufficio finanziario, senza considerare la loro perizia di parte, la quale, pur muovendo dalla natura edificatoria del terreno, ne avrebbe evidenziato fattori svalutativi.

Tuttavia, i ricorsi non indicano minimamente quali siano tali fattori, mentre il principio di autosufficienza esige che il ricorso per cassazione riporti specificamente le critiche indirizzate alla contestata valutazione, essendo altrimenti precluso al giudice di legittimità il vaglio di decisività del mezzo (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369, Rv. 576567; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845, Rv. 598143; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368, Rv. 632050; Cass. 3 giugno 2016, n. 11482, Rv. 639844).

2.2. Sono irrilevanti le precisazioni e aggiunte contenute nella memoria di Selezioni Immobiliari, che, tra l’altro, indica quale fattore di svalutazione del fondo l’occupazione da parte di terzi: deputata a illustrare le ragioni già specificamente enunciate nell’atto di costituzione, la memoria ex art. 378 c.p.c., non può operare integrazioni, tanto meno svolgere nuove deduzioni, ostandovi la regola di parità delle difese (Cass., sez. un., 15 maggio 2006, n. 11097, Rv. 588613).

3. Nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di attività difensiva dell’intimata.

PQM

 

Rigetta i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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