Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14141 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Reato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27109/2005 proposto da:

Z.R.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso l’avvocato

MASSANO Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BRANCATO PAOLO, GUIDONI MAURIZIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGOLA DI CASAMAZZAGNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1554/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.R.G. impugnava davanti alla corte d’appello di Venezia il lodo arbitrale emesso il 16 luglio 1999 a conclusione della controversia da lui instaurata nei confronti della Regola di Casamazzagno, soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato avente finalità di amministrazione e godimento di un patrimonio collettivo, del quale era Regoliere ed Amministratore.

Lamentava che l’assemblea della Regola, con Delib. in data 1 marzo 1998, aveva accolto una mozione di sfiducia nei confronti suoi e di altri amministratori, benchè le circostanze in essa sostenute non fossero vere.

La Regola resisteva alla domanda e proponeva impugnazione incidentale tardiva.

Nel corso del giudizio il Tribunale di Belluno annullava la deliberazione della Regola che aveva sospeso lo Z..

La Corte di merito, per quel che riguarda l’attuale fase, accogliendo il primo motivo di nullità del lodo avanzato dallo Z., rilevava l’errore degli arbitri consistito nella mancata pronuncia sulla domanda dell’impugnante relativa alla omessa pronuncia da parte degli arbitri sulla domanda avente ad oggetto l’infondatezza dei motivi esposti nella mozione di sfiducia presentata in data 22/8/97, approvata il 1 marzo 1998. Pertanto accedeva al giudizio rescissorio.

A conclusione di questo accoglieva l’eccezione formulata dalla Regola nei confronti delle domande dello Z., secondo la quale la mozione di sfiducia era stata malamente impugnata essa da sola dall’odierno ricorrente. Tale atto infatti, secondo la sentenza oggi in esame, non proveniva dalla Regola nè costituiva atto deliberativo della stessa. In proposito la Corte osserva (cfr. ai fogli 10, 11) che la mozione di sfiducia non poteva comunque essere separata dalla delibera che la accoglieva, cosicchè, se, come nel caso di specie, questa veniva successivamente annullata, la mozione stessa non poteva rivivere per suo conto, ma solo, come era accaduto, se fosse stata approvata da nuova delibera. Quest’ultimo atto dunque, secondo la Corte di merito, è, nella vicenda che ne occupa, l’unico rilevante e pertanto impugnabile. Non invece, giova ribadire, la mozione di sfiducia in sè considerata. Contro questa sentenza vi è ricorso per cassazione con atto articolato su di un motivo, dallo Z..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo il ricorrente lamenta la violazione agli artt. 23 e 2377 cod. civ., nonchè degli artt. 110 e 112 cod. proc. civ..

Lamenta quindi la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto, decisivo della causa. Afferma di aver sempre inteso impugnare, e di avere in fatto impugnato, la delibera della Regola e non la sola mozione di sfiducia. Afferma che nel corso del giudizio egli volle estendere la sua impugnativa anche alla seconda delibera emessa nel dicembre del 1998. A suo dire infatti quest’ultima richiama pedissequamente il contenuto della mozione di sfiducia, e dunque l’avere impugnato anche la prima ha rappresentato dovuta ottemperanza al principio che impone di impugnare anche gli atti presupposti di quelli immediatamente lesivi.

Sostiene infine che l’errore del giudice del merito, consistito nel ritenere decisiva la seconda delibera in data 27/12/1998, è anche frutto di una erronea quanto implicita individuazione, nella vicenda processuale in esame, di una fattispecie di cessazione della materia del contendere.

1.a. Osserva il collegio che la Corte di merito ha ritenuto che oggetto della impugnativa del lodo fossero stati sempre gli addebiti mossi all’odierno ricorrente con la mozione di sfiducia. Ciò, nella motivazione della sentenza impugnata, appare con estrema chiarezza anzitutto a foglio 4, laddove si individua la censura di difetto di motivazione mossa dall’odierno ricorrente nei confronti del lodo essendo “del tutto iminotivata la asserita preclusione dell’esame della fondatezza degli addebiti mossi con la mozione di sfiducia” (testuale).

Dal suo canto, si osserva ancora nella motivazione della sentenza impugnata, la Regola di Casamazzagno nel difendendosi si è riferita anch’essa alla mozione di sfiducia, ma per rilevare che essa, insieme alla delibera che l’aveva nuovamente approvata nel dicembre del 1998, era divenuta oggetto di altro giudizio arbitrale promosso da altro soggetto , anch’egli ex capo Regola.

Ancora, a pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, la Corte d’appello, nel rigettare un’ eccezione avanzata dalla Regola avverso l’impugnazione proposta dallo Z., osserva che questi non aveva proposto domande nuove, giacchè a seguito del sopravvenuto annullamento da parte della Regola della prima delibera, con memoria del 25 febbraio 1999 aveva chiesto che l’accertamento avesse per oggetto la sussistenza delle gravi accuse di irregolarità con riferimento ai motivi esposti nella mozione di sfiducia presentata il 22 agosto 1997 ed approvata dalla delibera originariamente impugnata con l’atto introduttivo del giudizio arbitrale.

Dunque, nella ricostruzione della sentenza oggi impugnata lo Z., mentre impugnò la prima delibera, non impugnò tuttavia la seconda.

Per tale unica ragione, non colpita dalla censura in esame, la sua impugnativa non è stata accolta. In sostanza egli ha mancato di impugnare l’atto lesivo nei suoi confronti.

Mentre in alcun modo la Corte di merito ha fatto riferimento alla cessazione della materia del contendere limitandosi a prendere atto del fatto processuale appena indicato.

2. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Non deve darsi pronuncia sulle spese giacchè l’intimata Regola non ha svolto attività in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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