Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14141 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27038/2016 proposto da:

EDIPRO SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM 24, presso lo studio

dell’avvocato CRISTIANO COLONNELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE N. 78, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO SIRINGO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MAZZEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4261/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Edipro chiese ed ottenne decreto ingiuntivo per la somma di Euro 16.282.22 quale corrispettivo per fornitura di beni a carico di F.M.I..

Questa propose opposizione avanti il Tribunale di Roma, che, resistendo la srl Edipro, ebbe a rigettare l’opposizione.

Avverso detta sentenza la F. propose gravame avanti alla Corte d’Appello di Roma, che, sempre resistendo la società fornitrice, accolse l’impugnazione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la F. a pagare la somma dalla stessa riconosciuta siccome effettivamente dovuta alla srl Edipro.

Osservava la Corte capitolina come le dichiarazioni rese dal teste, escusso in sede d’appello, confermavano la tempestività della denunzia dei vizi palesati dai computers venduti alla F. e la loro sostanziale inutilizzabilità, sicchè non era dovuto il pagamento del saldo della relativa fornitura – oggetto della fattura contestata in causa.

Avverso detta sentenza la srl Edipro ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, illustrato anche con memoria.

F.M.I. resiste con controricorso, illustrato anche con nota difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla srl Edipro risulta fondato in relazione al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri due, e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che solamente 4 dei 20 computers venduti erano risultati interessasti dai vizi denunziati dalla F. in causa ed all’uopo elenca puntualmente gli atti di causa da cui risulta detto fatto.

Il Collegio romano, invece, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali acquisite, ha ritenuto che l’intera fornitura di 20 apparati, di cui alla fattura contestata dalla F. in causa ed in relazione alla quale rifiutava il pagamento del saldo prezzo in ragione dei difetti palesati dai beni ceduti, fosse affetta da vizi e, di conseguenza ha escluso l’obbligo del pagamento del saldo prezzo in misura integrale e, non già, in relazione agli apparati risultati effettivamente non funzionanti.

Parte resistente non contesta in modo specifico la deduzione fattuale di parte ricorrente, ossia che oggetto di contestazione furono solo 4 dei 20 apparati oggetto della transazione commerciale, ma rileva che detto fatto non abbia costituito ragione del contraddittorio tra le parti nei gradi di merito del giudizio.

Concorre invece il vizio dedotto dalla società ricorrente e lo stesso risulta lumeggiato dagli atti indicati in ricorso a specifico sostegno della censura.

Difatti va anzitutto sottolineato come la domanda proposta dalla F. con l’opposizione a decreto ingiuntivo era fondata sull’art. 1490 c.c., con richiesta, non già, di risoluzione del contratto di forniture della merce viziata, bensì di mera riduzione del prezzo, ossia la declaratoria di legittimità del mancato pagamento del saldo prezzo, preteso dalla srl Edipro con il decreto ingiuntivo – in relazione alla medesima fattura era stato pagato acconto pari ad Euro 6.502,45.

Quindi va rilevato che con la memoria ex art. 183 c.p.c., datata 17.1.2005, la parte opponente – la F. – ebbe a puntualizzare espressamente che oggetto della contestazione di cattivo funzionamento erano solo 4 degli apparati forniti dalla società opposta, ricompresi nella fattura di cui si contestava il pagamento del solo saldo prezzo.

Dunque la questione risulta posta in causa dalla F. quale delimitazione dell’oggetto della domanda dalla stessa svolta in opposizione ed in quanto tale ha formato oggetto specifico del contraddittorio tra le parti.

Pertanto la Corte capitolina era tenuta ad esaminare la richiesta di riduzione del prezzo – e risarcimento danni – alla luce delle prove assunte nell’ambito però della domanda, siccome precisata in causa dalla F., ed un tanto non ha fatto, poichè ha ritenuto viziata l’intera fornitura e non dovuto l’intero saldo prezzo, invece che difettosi solo alcuni apparati – siccome affermato dalla stessa opponente – con la riduzione del prezzo in corrispondenza dei beni effettivamente viziati.

Con la seconda ragione di impugnazione la srl Edipro deduce violazione del disposto ex artt. 115 e 116 c.p.c., sviluppando argomento critico afferente la valutazione delle prove acquisite in atti, sempre al fine della delimitazione dell’oggetto del contendere da parte dell’opponente.

Con la terza ragione di doglianza la società ricorrente lamenta violazione del disposto ex art. 2697 c.c., sempre in relazione alla mancata rilevazione che le prove addotte in causa da controparte afferivano alla domanda siccome limitata nella memoria ex art. 183 c.p.c. e, non già, all’intera fornitura dei computers venduti.

Dette censure proponendo questioni afferenti la valutazione delle prove acquisite in atti rimangono assorbite ad esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della necessità di rivalutazione del merito della lite da parte della Corte capitolina quale giudice di rinvio, una volta impinto che la domanda di riduzione del prezzo svolta dalla F. in causa era dalla stessa stata limitata a soli 4 dei 20 computers forniti.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare, ex art. 385 c.p.c., comma 3, le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in altra composizione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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