Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14141 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23166/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 si domicilia;

– ricorrente –

contro

Nuova Editoriale Oggi s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Graziano Brugnoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma alla via Giovanni Paisiello n. 15, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 435/40/09 depositata il 29 giugno 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

Udito l’Avv. Alessandro Maddalo per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello erariale avverso l’annullamento in primo grado dell’avviso di accertamento notificato a Nuova Editoriale Oggi s.r.l, per recupero a tassazione della deduzione di perdite su crediti nell’anno d’imposta 1999.

Il giudice d’appello condivideva la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa la legittimità dell’inserimento tra i componenti negativi di reddito, apparendo il credito irrecuperabile presso la debitrice Editoriale Consulting s.r.l.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Nuova Editoriale Oggi resiste mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 66 e 75, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima la deduzione della perdita su crediti in assenza dei requisiti normativi di certezza e precisione; il secondo denuncia vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello ritenuto irrecuperabile il credito nonostante le opposte conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice provinciale.

I motivi devono essere trattati insieme perchè logicamente connessi.

2. I motivi sono fondati.

Qualora il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, il creditore che voglia dedurre la perdita sul credito ha l’onere di allegare e documentare elementi univoci circa la difficoltà dell’esazione (Cass. 4 ottobre 2000, n. 13181, Rv. 540736; Cass. 10 marzo 2006, n. 5357, Rv. 587769; Cass. 24 luglio 2014, n. 16823, Rv. 632138; Cass. 14 gennaio 2015, n. 403, Rv. 634164; Cass. 14 gennaio 2015, n. 447, Rv. 634516).

Nella specie, il giudice d’appello ha dichiarato idonei gli “elementi addotti dalla società contribuente”, senza tuttavia indicarne alcuno e senza dar minimamente conto della loro univocità complessiva.

La motivazione risulta del tutto insufficiente e tradisce una falsa applicazione della norma, a fronte di una rinuncia creditoria molto elevata (oltre un miliardo e mezzo di lire con transazione ad appena quattrocento milioni) e soprattutto al cospetto di una consulenza tecnica d’ufficio le cui evidenze sulla solvibilità della debitrice sono trascritte in ricorso per autosufficienza (esistenza di margine operativo e attività patrimoniali, godimento di credito presso banche e fornitori).

3. Il terzo motivo di ricorso, concernente il rigetto dell’appello avverso l’annullamento delle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità, in epigrafe denuncia un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 e nel momento di sintesi un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, così manifestando un’insuperabile contraddizione interna, che rende inammissibile il mezzo.

4. Il ricorso deve essere accolto nei primi due motivi, inammissibile il terzo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei primi due motivi, inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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