Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14140 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36486-2018 proposto da:

STOP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA RASILE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE PELLEGRINO, RAFFAELE PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

I.R., A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4769/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4769 pubblicata il 2.11.2018, ha respinto l’appello della società STOP s.r.l. in liquidazione (già Pisapia Sport s.r.l.) confermando la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso di I.R., aveva condannato la società datoriale al pagamento in favore della predetta della somma di Euro 46.242,11 a titolo di differenze retributive e di Euro 9.356,53 a titolo di T.F.R., oltre accessori;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il Tribunale avesse accolto la domanda limitatamente al periodo successivo al 26.7.07, data del verbale della conciliazione intervenuta per il periodo pregresso;

3. ha rilevato come le buste paga prodotte in giudizio dalla società recassero la sottoscrizione della dipendente senza alcuna indicazione mediante le formule “per quietanza” o “per ricevuta”;

4. ha ritenuto che la parte datoriale, onerata, non avesse dato prova del pagamento delle retribuzioni e che la lavoratrice avesse dimostrato di aver ricevuto somme inferiori a quelle risultanti dai prospetti paga;

5. avverso tale sentenza la STOP s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; I.R. è rimasta intimata;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico motivo di ricorso la STOP s.r.l. in liquidazione ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 112,276,277 c.p.c. per omesso esame di un fatto emerso nel dibattito tra le parti il cui rilievo sarebbe valso al capovolgimento della pronuncia;

8. ha sostenuto come si fosse formato il giudicato interno sulla statuizione della sentenza di primo grado secondo cui “parte resistente ha invero dimostrato che la asserita ridotta erogazione, a decorrere dal gennaio 2012, era in realtà da imputarsi ad acconti sullo stipendio effettuati in contanti, ovvero mediante bonifico, sempre seguiti dal saldo stipendiale e tutto puntualmente indicato in busta paga”;

9. ha censurato la sentenza d’appello per essersi basata unicamente sulle prove testimoniali senza tener conto del giudicato interno formatosi in ordine al pagamento stipendiale attraverso una iniziale anticipazione ed un successivo saldo; inoltre per non aver motivato sulle ragioni per cui tale modalità di pagamento sarebbe stata adottata solo per i mesi successivi al gennaio 2012 e non per il periodo pregresso; ha argomentato che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare, anche a fini presuntivi, altri elementi significativi come la consistenza degli importi oggetto di bonifico, non arrotondati, e l’inverosimiglianza della condotta del datore di lavoro che, ove pagasse con bonifico solo parte della retribuzione, finirebbe per creare la prova del proprio inadempimento;

10. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

11. anzitutto, sulla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 7653 del 2012; 22799 del 2017) secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto; non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, potendosi in tal caso ritenere integrato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ne ricorrano i presupposti;

12. nel caso di specie la società ricorrente non ha formulato una censura di omessa pronuncia nel senso appena precisato ma ha, nella sostanza, criticato la motivazione adottata dalla Corte di merito perchè non avrebbe tenuto conto del giudicato interno formatosi e non avrebbe spiegato perchè il metodo dell’anticipo e del successivo saldo della retribuzione non potesse valere per il periodo anteriore al gennaio 2012; la censura sarebbe al più qualificabile come vizio di motivazione tuttavia privo dei requisiti necessari ai fini della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014);

13. quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve rilevarsi l’inammissibilità in ragione della disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, trattandosi di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato dopo il giorno 11 settembre 2012 e non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto del reclamo (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

14. quanto detto determina l’inammissibilità del ricorso;

15. non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè la parte intimata non ha svolto difese;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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