Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14140 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 14/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23703/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 si domicilia;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 250/6/09 depositata il 28 settembre 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Renzis Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, rimettendosi alla Corte per la ritualità della notifica.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l’appello erariale avverso l’annullamento di primo grado dell’avviso di accertamento notificato a V.V. per recupero IRPEF sull’anno 2001.

Il giudice d’appello condivideva la ratio decidendi espressa dal primo giudice, che non aveva riconosciuto il presupposto del titolo impositivo, cioè che il V. avesse percepito utili non dichiarati quale socio di Silver Car s.r.l. e per effetto del reddito da questa occultato mediante operazioni inesistenti.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

Il contribuente resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve essere provata tramite l’avviso di ricevimento, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione notificato per posta, ove non sia prodotto l’avviso di ricevimento (ex multis, Cass. 4 gennaio 2002, n. 70, Rv. 551390; Cass. 4 giugno 2010, n. 13639, Rv. 613239; Cass. 21 luglio 2014, n. 16574, Rv. 632008).

2. Nella specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta e tuttavia non risulta agli atti l’avviso di ricevimento, verosimilmente per un errore nell’indicazione del domicilio eletto dal contribuente (in ricorso è indicata “via (OMISSIS)”, in sentenza d’appello “via (OMISSIS)”).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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