Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1414 del 26/01/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1414 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
ed altro.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VE.DA. SPA con sede ad Ancona, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del ricorso, dagli Avvocati
Claudio Ascoli e Carolina Valensise, elettivamente
domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma Via
Monte delle Gioie, 13 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
in persona del
ENTRATE,
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.458/01/2011 della C.T.C. di Ancona 1
Data pubblicazione: 26/01/2015
Collegio n. 01 in data 06.10.2011, depositata il 22
novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.347/2013 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.458/01/2011, pronunziata dalla CTC di Ancona Collegio
n. 01 il 06.10.2011 e DEPOSITATA il 22 novembre 2011,
con cui detta Commissione ha accolto il ricorso
dell’Agenzia Entrate, con il quale veniva chiesto
riconoscersi la legittimità dell’operato accertamento,
relativo ad IRPEF dell’anno 1982.
Il ricorso è affidato a tre mezzi, con i quali la
decisione di appello viene censurata per violazione
degli artt. 27 del dpr n.600/1973 e dei principi alla
relativa stregua affermati, 112 cpc e 29 dpr
n.636/1972.
2 – L’intimata Agenzia, si è limitata a depositare atto
di costituzione, ai fini della eventuale partecipazione
all’udienza di discussione.
3 – La CTC, in vero, ha ritenuto di accogliere
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Nessuno è presente per la Procura Generale.
l’appello dell’Agenzia Entrate,
rilevando, per un
verso, che il condono effettuato dalla contribuente ai
fini del reddito imponibile non era estensibile alla
omessa ritenuta di acconto sulla distribuzione di utili
extrabilancio, nel caso contestata, e sotto altro
azionaria, l’attribuzione pro quota ai soci di tali
utili, era da presumersi, sulla base di un principio
ormai da considerarsi pacifico.
4 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
esaminarsi e decidere, tenendo conto di principi,
espressione di consolidato orientamento
giurisprudenziale.
4 bis E’ stato, in vero, affermato che “In materia di
procedimento civile, nel ricorso per cassazione il
vizio della violazione e falsa applicazione della
legge di cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod.
proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366,
primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena
d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica
indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che motivatamente si assumano
in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o
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profilo, che, trattandosi di società a ristretta base
dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti
consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della
denunziata violazione” (Cass. 21659/2005, n.2707/2004).
4 ter La Corte ha, pure, avuto modo di precisare (Cass.
valutazione
degli
elementi
attività istituzionalmente
probatori
riservata al giudice di
merito, non sindacabile in cassazione
sotto
il
profilo
e
della
se
non
congruita’
della
motivazione del relativo apprezzamento”.
4 quater E’ stato altresì deciso che
La
decisione
del giudice di secondo grado che non esamini e non
decida un motivo di censura alla sentenza e’
impugnabile in cassazione per omessa pronuncia su un
motivo di gravame; ne consegue, quindi, che, se il
vizio e’ denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 3) o
n. 5) cod. proc. civ., anziche’ ai sensi dell’art. 360
n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art.
112 dello stesso codice di rito, il ricorso e
inammissibile(Cass.
n.22897/2005,
n.317/2002,
n.12790/2000).
Nel caso, in vero, la doglianza formulata con il
secondo mezzo è denunciata ex art.360 n.ro 3 cpc.
4 quinquies E’ stato, pure, precisato che i motivi del
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n. 23286/2005. n. 12014/2004, n.322/2003) che “La
ricorso devono investire la ratio della decisione
impugnata (Cass. N.21490/2005, n.20454/2005,
n.3236/1985) e che l’oggetto dell’impugnazione e la
decisione gravata e che impinge nel divieto della
novità in sede di Cassazione, la doglianza che, come
ricorso avverso le decisioni di primo o secondo grado.
4 sexies E’ stato, pure, affermato che la parte, con il
ricorso per cassazione, ha l’onere di indicare in modo
esaustivo le circostanze di fatto che potevano
condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa
decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare
autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli
elementi che diano al Giudice di legittimità la
possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione
impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio
agli atti ed alle risultanze processuali
(Cass.n.849/2002, n.2613/2001, n.9558/1997).
5 – I mezzi sembrano formulati in contrasto con i
principi anzi trascritti.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
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nel caso, andava formulata, tempestivamente, con
proponendosi il rigetto del ricorso, per manifesta
infondatezza .I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria ex art.378
cpc depositata in vista dell’udienza camerale, nonché
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
principi, disattesa ogni contraria deduzione,
il
ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese, in assenza dei relativi presupposti.
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014.
l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate, e gli