Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1414 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1414 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 4170-2009 proposto da:
PASSALACQUA

SIMONA

C.F.

PSSSMN64B54H501F,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 10,
presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RANALLI ABRAMO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3491

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

Data pubblicazione: 23/01/2014

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
– CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1555/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 05/02/2008 R.G.N. 649/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato DANTE ENRICO per delega RANALLI
ABRAMO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CORETTI ANTONIETTA, PIERDOMINICI ITALO, CALIULO LUIGI,

RG 4170-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza del
Tribunale di Avezzano, rigetta l’opposizione tardiva proposta

decreto ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di
contributi omessi e somme aggiuntive.

A base del decisum la Corte del merito pone il rivo secondo
il quale l’opposizione tardiva è da ritenersi inammissibile
difettando il presupposto della mancata conoscenza del decreto
ingiuntivo per irregolarità della notifica risultando questa
eseguita a Massa d’Albe, dove la Passalacqua svolgeva la
propria impresa artigiana mediante consegna a persona ( Daoglio
Venanzio) qualificatasi come incaricata dall’impresa e
convivente.

Avverso questa sentenza la Passalacqua ricorre in cassazione
sulla base di una sola censure, illustrata da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l’unica censura la ricorrente denuncia omessa e
contraddittoria motivazione.

1

da Passalacqua Simona nei confronti dell’INPS avverso il

Rileva il Collegio che secondo giurisprudenza unanime di questa
Corte è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cpc, per le
. cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia
stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la

quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la
ratio

che sottende la disposizione indicata, associata alle

esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale
deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura
del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di
merito ( per tutte V. Cass.S.U. 16 luglio 2012 n.12104, Cass.
18 novembre 2011 n. 24255, Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e
Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Di conseguenza la censura in esame è inammissibile difettando,
trattandosi di ricorso che riguarda sentenza di appello
assoggettata ratione temporis al regime dell’art. 366 bis cpc,
il c.d. quesito di fatto.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va
dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

2

conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 2800,00 per compensi
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre

2013

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