Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1414 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22877-2019 proposto da:

D.B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato DARIO ANDREOLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.G., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

BALDELLI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 4109/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.F. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, N.G. e L.F. per chiedere che fossero escluse dalla vendita di un appartamento di sua proprietà le corti al piano terra, con condanna dei convenuti a prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca accesa sulle medesime dall’UniCredit, oltre al risarcimento dei danni;

– il Tribunale accolse parzialmente la domanda ed esclude che le corti fossero oggetto della vendita;

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14.6.2008, accolse l’appello proposto da N.G. e L.F. solo in relazione al motivo relativo alla condanna alle spese di lite mentre lo dichiarò inammissibile l’appello in relazione ai motivi di merito; quanto alle spese di lite, ritenne che il parziale accoglimento della domanda giustificasse la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di un terzo a carico dei convenuti ponendo i restanti due terzi a carico dell’attrice; in relazione al giudizio d’appello, compensò tra le parti le spese per due terzi e per l’effetto condannò la D.B. al pagamento dei restanti due terzi;

– ha proposto ricorso per cassazione D.B. sulla base di due motivi; hanno resistito con controricorso F.G. e L.F.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

– in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito provveduto d’ufficio alla rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado, senza che fosse stata proposta specifica domanda, trattandosi di motivo limitato alla regolamentazione delle spese;

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito compensato le spese di lite del giudizio d’appello nella misura di un terzo, ponendo a suo carico i restanti due terzi pur non essendo la ricorrente soccombente nel merito;

– i motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

– la Corte d’appello, pur avendo confermato la sentenza di primo grado, ha rideterminato le spese di lite in quanto vi era uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla ripartizione delle medesime (Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; in tal senso il condiviso principio affermato da Cass. n. 28718 del 2013 ed il precedente conforme Cass. n. 26985 del 2009).

– non vi è stata una violazione del principio della parziale soccombenza, ai fini della compensazione delle spese di lite, in quanto la corte di merito ha accolto il motivo d’appello proposto da L. e N. relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, nè sussiste, per le medesime ragioni il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., per avere il giudice deciso sullo specifico motivo d’appello inerente alla regolamentazione delle spese di lite;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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